RC Professionale Architetto:assicura la tua professione

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La RC Professionale Architetti è obbligatoria?

Dal 13 agosto 2013 gli Architetti iscritti all’Albo della professione sono tenuti a sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale: l’obbligo è stato introdotto con il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.

Chi sono i soggetti assicurati?

  • Il singolo libero professionista;
  • In caso di Studi Associati sono considerati assicurati i soci e i collaboratori per l’attività svolta per conto e nel nome dello Studio Associato.

Cosa copre la RC Professionale Architetti?

L'assicurazione professionale tutela l'architetto assicurato dalle richieste di risarcimento generate da errori professionali. Tutte le perdite connesse a tale richiesta, comprese le spese legali, sono coperte dall’assicurazione obbligatoria per architetti.

Gli errori che vengono commessi più comunemente dagli architetti sono:

  • errori in fase di progettazione, ad esempio nel calcolo dell’altezza di un pilastro;
  • presunte mancanze nell’attività di direzione lavori;
  • responsabilità riguardante l’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

L’assicurazione di tipo “claims made” prevede che siano coperte solo le richieste di risarcimento presentate contro l’assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l’atto illecito è stato commesso prima delle data di decorrenza dell’assicurazione, ma comunque durante il  periodo di retroattività. Una volta terminato il periodo di validità della polizza, se questa non viene rinnovata, le richieste di risarcimento presentate all’assicurazione non saranno coperte.

Retroattività

In mancanza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni, nel premio base è inclusa una retroattività illimitata.

Esempi:

  • Il 15 maggio 2020 un architetto iscritto all’ Albo da 2 anni stipula una polizza claims made comprensiva di retroattività.

La polizza copre le richieste di risarcimento presentate dal 15 maggio 2020 fino alla scadenza della polizza anche per atti illeciti commessi negli anni precedenti.

  • Il 15 maggio 2020 un architetto rinnova un’ assicurazione claims attivata 8 anni fa e gli viene presentata una richiesta di risarcimento per un errore commesso 9 anni prima.

L’assicurazione copre la richiesta di risarcimento grazie al periodo di retroattività.

  • Il 15 maggio 2020 un architetto decide di terminare l’attività e non rinnova la sua polizza claims made. Dopo qualche tempo riceve una richiesta di risarcimento per una negligenza commessa a dicembre.

La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.

Costo della RC Professionale Architetti

Il costo dell'assicurazione Professionale Architetti dipende da diversi fattori, la compagnia, come per una qualunque altra tipologia di assicurazione, fa una valutazione del rischio e tiene in considerazione diversi fattori, tra i quali:

  • età di colui che vuole essere assicurato,
  • numero di anni da cui esercita la professione,
  • il rischio rappresentato dall'assicurato, ad esempio se vi sono già state in passato richieste di risarcimento,
  • dalla richiesta di ultra-attività e retroattività e la durata di queste clausole.

Incidono sul premio da versare la presenza di franchigie e il massimale che si vuole coprire. A incidere sul premio vi è anche il numero di dipendenti, infatti sono coperti anche i danni che dovessero derivare dal loro operato e il volume di affari dell'assicurato.

Massimali e franchigie

Il contraente può scegliere il massimale più adatto alle sue esigenze. Le franchigie differiscono a seconda del fatturato e sono pari a:

  • 1.000 Euro per fatturati fino a 100.000 Euro;
  • 2.000 Euro per fatturati superiori a 100.000 Euro fino a 200.000 Euro;
  • 3.000 Euro per fatturati superiori a 200.000 Euro.

Limiti territoriali

L’assicurazione vale per le attività professionali svolte in Città del Vaticano, San Marino e nell’ Unione Europea.

Esclusioni

La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

  • atti illeciti commessi prima della decorrenza della polizza e di cui l’assicurato era a conoscenza;
  • atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all’Ordine o autorizzato ad esercitare le attività coperte dalla polizza;
  • beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, o prodotti installati o assistiti da parte dell’ assicuratoo da parte di sub-appaltatori dell’assicurato;
  • utilizzo da parte o per conto dell’assicurato di terreni, fabbricati, barche, aereomobili, navi o veicoli a propulsione meccanica;
  • contratti nei quali l’architetto è appaltatore edile;
  • opere di alto rischio come ferrovie, funivie, gallerie, dighe e opere subacquee;
  • obbligazioni di natura fiscale, inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’assicurato contrattualmente, insolvenza o fallimento, recruiting, ingiuria e diffamazione, danni conseguenziali, frode e atto doloso, etc.

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