RC Professionale Commercialisti:scopri la polizza migliore per te

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La RC Professionale Commercialisti è obbligatoria?

Con la Riforma delle Professioni entrata in vigore in seguito all’approvazione del D.P.R. 137 del 2012, convertito poi nella Legge 148 del 2011, anche la RC Professionale Commercialisti è diventata obbligatoria. La riforma in questione prevede che ogni libero professionista appartenente ad un Albo professionale ha l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti i danni colposamente causati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale.

La polizza RC Professionale Commercialisti serve a coprire tutti i commercialisti iscritti regolarmente al proprio Albo lavorativo, quali studi associati, singoli professionisti, società e associazioni professionali. Inoltre, è necessaria per ridurre al minimo qualsiasi danno economico derivante da situazioni finanziarie spiacevoli causate alla propria clientela.

Cosa copre la RC Professionale Commercialisti?

La RC Professionale Commercialisti copre tutti i danni che, involontariamente, possono essere causati ai clienti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. In questi casi la compagnia assicurativa si impegna a far fronte ad eventuali richieste di risarcimento da parte dei clienti.

La polizza assicurativa prevede anche la copertura della responsabilità civile derivante da danni causati da collaboratori o dipendenti del commercialista.

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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

All’assicurato, grazie alla formula claims made, viene garantita una copertura per tutte le richieste di risarcimento denunciate e pervenute per la prima volta durante il periodo di validità dell’assicurazione. Vengono risarcite anche le richieste riferite a fatti che si sono verificati precedentemente alla data di stipula della polizza, purché rispettino il periodo di retroattività.

Dopo la scadenza della polizza, la copertura assicurativa viene meno e nessun sinistro potrà esser denunciato alla compagnia assicurativa. Solo la garanzia postuma prevede la copertura da parte dell’assicurazione anche di eventuali richieste di risarcimento posteriori alla scadenza della polizza ed è valida sia in caso di cessazione definitiva dell’attività che di morte dell’assicurato.

Retroattività e Postuma

Retroattività: copertura della polizza nel tempo antecedente alla data di decorrenza.

Nel premio della polizza RC commercialista è inclusa una retroattività di 5 anni, estendibile anche per un periodo maggiore o illimitato a fronte dell’incremento del premio. La retroattività è valida solo per i fatti avvenuti durante tale periodo ma che per la prima volta hanno generato una richiesta di risarcimento nel periodo di copertura della polizza.

Si precisa che la retroattività non potrà essere antecedente alla data iscrizione albo o dalla data di costituzione dell’Associazione Professionale, dello Studio Associato o della Società.

Postuma: copertura assicurativa valida anche dopo la scadenza della polizza, acquistabile per una durata massima di 10 anni, che ha efficacia solo in caso di cessazione definitiva dell’attività o morte dell’assicurato. La copertura in questo caso è finalizzata a soddisfare tutte le eventuali richieste di risarcimento successive alla scadenza della polizza, a patto che siano state generate da condotte colpose poste in essere dall’assicurato durante il periodo di validità dell’assicurazione.

Esempi:

1.Il 2 maggio 2021 un commercialista iscritto da 7 anni (2 maggio 2014) all’Albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili sottoscrive una polizza claims made con retroattività 5 anni, decorrenza 2 maggio 2021 e scadenza 2 maggio 2022.
La polizza copre le richieste di risarcimento che l’assicurato potrà ricevere per la prima volta dal 2 maggio 2021 al 2 maggio 2022 e che denuncerà agli assicuratori nello stesso periodo entro i termini richiesti, per errori commessi dal 2 maggio 2016.

2.2.Il 3 giugno 2021 un commercialista termina la sua carriera lavorativa per quiescenza e non acquista la postuma. La polizza scade il 5 settembre 2021. Dopo qualche mese, in data 18 dicembre 2021 riceve una richiesta di risarcimento per un errore commesso a marzo 2019.

La richiesta di risarcimento non può essere accolta dall’assicurazione, il periodo assicurativo è cessato in data 5 settembre 2021.

Estensioni

La polizza RC Professionale Commercialisti può essere estesa ad ulteriori garanzie accessorie all’attività ordinaria di Commercialista.

Ecco alcuni esempi:

  • Sindaco e Revisore dei Conti:l’assicurato si tutela da richieste di risarcimento avanzate da terzi per negligenze o errori commessi nell’adempimento degli incarichi di Sindaco e di Revisore di Società o Enti;
  • Componente del Consiglio di Amministrazione: l’assicurato sarà indenne da richieste di risarcimento avanzate da terzi per atti illeciti commessi durante lo svolgimento degli incarichi di membro del C.d.A. di una società;
  • Visto di conformità, o Visto Leggero, estensione necessaria per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti (IVA, imposte sui redditi ecc) e l'elaborazione modelli 730 per importi superiori ad euro 5.000 annui. Entrambe le garanzie sono inoltre conformi a quanto previsto dall'art. 119 del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 77 del 17/07/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Principali esclusioni

La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

  • atti illeciti commessi prima della decorrenza della polizza, e di cui l’assicurato era a conoscenza;
  • atti illeciti commessi da un assicurato non iscritto all’Albo Professionale;
  • atti illeciti risalenti ad un periodo precedente la data di retroattività stabilita in polizza;
  • sinistri relativi ad attività diverse da quella professionale definita in polizza;
  • frode o atto doloso commesso dall’assicurato;
  • insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato;
  • obbligazioni/sanzioni personali, danni corporali o materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, ingiuria e diffamazione, etc.
  • danni consequenziali, ossia quei danni che non derivano dal comportamento diretto o indiretto dell’Assicurato, ma derivano dalle perdite ad essi conseguenti.

Massimali e franchigie

Il massimale minimo per la polizza RC Professionale Commercialisti è di 250 mila euro , ma è possibile scegliere un massimale anche maggiore.

Le franchigie variano a seconda delle estensioni e del fatturato.

  • Per attività ordinaria, la franchigia è pari a:
    • 500 euro per fatturati inferiori a 100.000 euro;
    • minimo 1.000 euro per fatturati superiori a 100.000 euro.
  • Per attività di Sindaco, revisore legale dei conti e membro del consiglio di amministrazione la franchigia è pari a:
    • 2.000 euro per fatturati inferiori a 100.000 euro;
    • 5.000 euro per fatturati superiori a 100.000 euro.

Altre estensioni possono essere soggette a differenti franchigie e/o scoperti.

Limiti territoriali

La copertura assicurativa è valida per le attività professionali svolte in Italia, con estensione territoriale all’Unione Europea Città del Vaticano e a San Marino. La clausola estensione territoriale copre esclusivamente le richieste di risarcimento provenienti dall’Italia, mentre non rientrano nella copertura assicurativa le richieste di risarcimento per attività svolte sia in Italia che all’estero soggette alle leggi di altri paesi, in quanto si tratta di un’attività che non sono regolate dalla legislazione e dai regolamenti in vigore per le assicurazioni in Italia.

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