Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: cos'è e come funziona
Le 3 cose da sapere:
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Il FITD è l'acronimo di Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
1Il FITD è l'acronimo di Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
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Si tratta di un consorzio di diritto privato supervisionato dalla Banca d'Italia
2Si tratta di un consorzio di diritto privato supervisionato dalla Banca d'Italia
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Ha il compito di salvaguardare i depositi dei clienti delle banche
3Ha il compito di salvaguardare i depositi dei clienti delle banche
Il metodo migliore e più conveniente per gestire i propri risparmi è sicuramente quello di affidargli ad un istituto bancario, depositandoli in un conto corrente bancario che può essere di diverse tipologie. Allo stesso tempo però, viene spontaneo chiedersi se il denaro che affidiamo alla banca è realmente al sicuro. Il pericolo maggiore a cui potrebbe andare incontro un comune correntista è quello di un fallimento della banca nella quale ha deciso di depositare i propri risparmi. Tale paura viene ulteriormente alimentata da diversi fatti di cronaca che hanno visto coinvolti diversi istituti bancari italiani e i loro correntisti, con risvolti spesso drammatici. A questo punto la domanda sorge spontanea: è davvero così rischioso per un correntista affidare il proprio denaro ad una banca? In realtà la situazione è decisamente più sicura e sotto controllo di quanto le cronache giudiziarie possano far pensare. Questo grazie alla presenza di un'istituzione che opera a garanzia dei risparmi di ciascun correntista: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Sommario
Cos'è il FITD
Il FITD è l'acronimo con il quale viene indicato il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Si tratta di un consorzio di diritto privato sottoposto alla supervisione diretta della Banca d'Italia e che ha il compito di salvaguardare i depositi dei clienti delle banche, sia che si tratti di una persona fisica e sia che si tratti di una persona giuridica, come nel caso di un'impresa. Il FITD è attivo già dal 1987 e inizialmente l'adesione al consorzio da parte degli istituti bancari era su base volontaria. Questa impostazione è rimasta tale fino al 2011 quando con il Decreto Legislativo n° 49 del 24 marzo 2011 si è messa in atto la direttiva 2009/14 della Comunità Europea che stabilisce l'adesione obbligatoria degli istituti bancari italiani che hanno come forma societaria la Società per Azioni. Anche le banche che operano in parte o totalmente online devono obbligatoriamente aderire al consorzio, così da garantire la sicurezza anche dei depositi online, i quali sono sempre più diffusi al giorno d'oggi.
Al fondo devono inoltre aderire anche le banche extracomunitarie che non partecipino già ad altri fondi di garanzia equivalenti presenti nei paesi di origine.
Per quanto riguarda le banche comunitarie che hanno delle filiali in Italia, l'adesione al Fondo di Garanzia non è obbligatoria ma avviene su base volontaria. In questo caso la banca può comunque decidere di partecipare al consorzio di garanzia italiano anche se ha già aderito ad una misura equivalente nel proprio paese di origine, con l'obiettivo dunque di estendere ulteriormente il livello di copertura. Invece non hanno diritto a partecipare al FITD le banche di credito cooperativo, le quali hanno un proprio fondo di garanzia specifico (Fondo di Garanzia dei Depositi del Credito Cooperativo) che assicura le stesse funzioni del FITD.
A cosa serve il FITD
Come accennato in precedenza, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha il compito di tutelare i depositi dei correntisti nel caso in cui l'istituto bancario dovesse incorrere in una situazione di insolvenza o nel fallimento. Entrando più nel dettaglio delle sue funzioni, il FITD assicura a tutti i titolari di un deposito la liquidità anche nelle situazioni critiche della banca ed evita che l'istituto diventi sottocapitalizzato in seguito ad un elevato e anomalo numero di prelievi. Tale situazione potrebbe verificarsi in caso di difficoltà da parte della banca e potrebbe avere effetti destabilizzanti su tutto il sistema bancario nazionale qualora un elevato numero di correntisti, in preda alla paura di non poter più accedere al proprio denaro, richiedesse indietro e nello stesso momento tutta la propria liquidità. Il FITD, inoltre, ha il compito di garantire la continuità operativa degli sportelli e dunque della banca stessa, evitando in questo modo l'insorgere di ulteriori problemi in una situazione di crisi. L'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è previsto solo per determinate tipologie di depositi, elencati di seguito:
- conti correnti
- conti deposito
- libretti di risparmio nominativi
- assegni circolari
- buoni fruttiferi
Invece sono esclusi dall'intervento di tutela del FITD i certificati di deposito e i libretti di risparmio al portatore, i fidi e qualsiasi tipo di investimento come azioni, fondi azionari e obbligazioni. Per tutte queste forme di deposito intervengono comunque altri metodi di tutela diversi dal FITD.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi prevede dei limiti di intervento anche per quanto riguarda le cifre da rimborsare ai correntisti.
Infatti il limite massimo di copertura per ogni singolo titolare di un deposito è pari a 100.000 €. Tale somma è riferita ad ogni singola banca, per cui se un cliente ha diversi depositi attivi presso un solo istituto bancario la somma rimborsabile non può andare oltre i 100.000 € indipendentemente dal valore dei depositi. Se invece si è titolari di più conti correnti attivi presso diverse banche, allora si avrebbe diritto ad un rimborso non superiore ai 100.000 € per ogni banca presso le quali si è correntisti. Per questo motivo è consigliabile depositare i propri risparmi presso differenti istituti bancari e avere così una tutela completa sull'intero capitale messo a deposito. In caso di conti cointestati, invece, il FITD liquida un rimborso per ogni intestatario. Qualora si dovesse rendere necessario l'intervento del FITD, il risparmiatore non deve inoltrare nessun tipo di richiesta in quanto la procedura di rimborso verrà avviata automaticamente dal consorzio dopo aver valutato la situazione della banca e la posizione di ogni correntista. In ogni caso il rimborso deve avvenire entro 20 giorni dall'emmissione del provvedimento di liquidazione, prorogabili ulteriormente di 10 giorni nei casi più complessi.
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