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Quanto dura il pignoramento del conto corrente: le tempistiche

6 dic 2019 | 6 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.

conti expert speaks quanto dura il pignoramento del conto corrente

Il pignoramento del conto corrente è un rischio in cui incorre chi non adempie i propri debiti. Vediamo quali sono i passaggi principali per arrivare al pignoramento del conto corrente.

Partiamo subito da un dato imprescindibile: il creditore non può avviare un pignoramento – qualunque esso sia – se non ha in mano un “titolo esecutivo” valido ed efficace.

Conti Correnti: trova il più vantaggioso

Il primo passaggio che il creditore è chiamato a compiere prima di poter azionare la procedura per il pignoramento del conto corrente è, dunque, quello di munirsi di un atto giudiziario ufficiale, vidimato da un giudice (una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto ma anche un assegno una cambiale scaduti) che certifichi che il credito per cui si agisce è certo, liquido ed esigibile.

Quando, invece, il creditore ha solo una fattura, un contratto, una bolletta non pagata, un ordinativo o una promessa di pagamento, deve prima passare dal tribunale per farsi rilasciare un decreto ingiuntivo. Se poi il debito è nato da un accordo verbale (ad esempio, un prestito tra amici) deve invece fare una lunga e spesso difficoltosa causa. Ecco perché, a volte, i creditori in questi casi rinunciano a recuperare crediti di basso importo. Questa prima fase del rilascio del titolo esecutivo richiede molto tempo: ci vogliono in media 18 mesi, a volte anni.

Nel caso in cui il creditore abbia una prova scritta, i tempi per il rilascio del decreto ingiuntivo si accorciano e variano dai 2 ai 6 mesi a seconda del tribunale. Dopo questo primo passaggio, il titolo deve essere notificato al debitore, il quale ha 40 giorni per adempiere o proporre opposizione. Nel caso in cui proponga opposizione, si apre un nuovo giudizio, che ha anch’esso una durata particolarmente estesa. Se invece non è fatta opposizione o si è chiuso il procedimento scaturito dall’opposizione stessa, è necessario il rilascio della “spedizione in formula esecutiva”. E in questa fase sono necessari almeno altri quattro mesi. Se poi non c’è una prova scritta il creditore deve notificare l’atto di citazione e avviare un processo. E, in questo caso, i tempi possono arrivare anche a tre o quattro anni.

I tempi per il precetto

Una volta che il creditore si è procurato il titolo esecutivo, il più è fatto anche se non si può dire che il pignoramento del conto corrente sia così imminente. Infatti, prima di poter procedere, si deve ancora notificare il cosiddetto atto di precetto, un ultimo avviso con cui si danno al debitore altri 10 giorni di tempo per adempiere. Poiché il precetto va notificato con l’ufficiale giudiziario, a volte i tempi si dilatano. Ed ecco che, prima che anche questa fase sia ultimata, il creditore dovrà attendere almeno altri 20 giorni. Solo una volta che l’ufficiale giudiziario avrà notificato il precetto e, da questo momento, saranno decorsi 10 giorni, il creditore potrà notificare il pignoramento. Ma non è ancora detta l’ultima parola.

I tempi del pignoramento del conto corrente

L’atto di pignoramento, redatto e firmato dall’avvocato di fiducia, deve essere consegnato agli ufficiali giudiziali. Sarà poi compito di questi procedere alla notifica del pignoramento del conto corrente presso la banca o la posta. I termini per compiere tali formalità variano caso per caso, ma è da tener sempre presente che ogni prolungamento dei termini per espletare tali formalità costituisce un vantaggio per il debitore che potrà, nel frattempo, anche svuotare i propri conti. Dal momento in cui l’atto di pignoramento viene notificato, il creditore ottiene il blocco del conto corrente del debitore.

Con il pignoramento del conto corrente si possono verificare diverse ipotesi:

  • se sul conto è presente una cifra uguale o inferiore al debito, l’intero rapporto è “congelato”;
  • se sul conto è presente una cifra superiore a quella del pignoramento, il debitore avrà la disponibilità solamente di tale parte eccedente.

La legge tutela, però, chi utilizza il proprio conto, di cui viene chiesto il pignoramento, solamente per ricevere redditi di lavoro dipendente o pensione. In queste eventualità, può agire per il pignoramento del conto corrente nei limiti imposti dalla legge:

  • per le somme che si trovano già depositate all’atto della notifica del pignoramento, il “blocco” può riguardare solo la parte del deposito che eccede il triplo dell’assegno sociale;
  • per le somme che, invece, vengono accreditate successivamente alla data di notifica del pignoramento (sempre ovviamente a titolo di stipendio o pensioni) il pignoramento può avvenire nella misura di un quinto.

Vi è però un unico caso in cui tutta questa procedura non trova applicazione, e, cioè, quando la richiesta di pignoramento del conto corrente proviene dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In questo caso, infatti, l’iter è molto più veloce e prevede che, una volta decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto, le somme pignorate vengono stornate sul conto dell’esattore senza passare per il Tribunale che, invece, diventa una fase eventuale e successiva.

E questo perché all’inizio del 2019 l’abolizione di Equitalia ha portato alla creazione di un nuovo organo di riscossione, ovvero l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, essendo sotto il diretto controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si presenta investito di poteri ben più ampi. In particolare, il nuovo ente avrà la facoltà di accedere a numerose banche dati e di bloccare, qualora fosse previsto, direttamente il conto corrente e pignorare dallo stesso le cifre corrispondenti al debito del creditore senza bisogno di procedimento giudiziario. Tuttavia resta ancora facoltà del giudice predisporre l’avvio di tali procedure nel momento in cui non si tratta di debiti di natura fiscale: in poche parole, qualsiasi entità di natura pubblica o privata per l’avvio del pignoramento dovrà comunque sottoporre la richiesta al giudice di riferimento.

Una volta accettato l’inizio del provvedimento, la banca o le Poste fungono da terzo intermediario e provvedono al blocco immediato del conto in possesso del debitore. Al soggetto a cui è rivolto in pignoramento del conto corrente sono comunque concesse delle possibilità per difendersi e/o limitarlo: entro 60 giorni potrà, infatti, necessario presentare una richiesta di rateizzazione del debito. Lo sblocco relativo alla funzione del proprio conto corrente verrà quindi disposta solo e soltanto una volta accettata la richiesta di dilazione dei pagamenti e dopo il pagamento della prima rata prevista.

In questo modo il creditore ha sia la possibilità di attenuare le conseguenze del mancato pagamento che di ripristinare, almeno sino a nuovo avviso, le funzionalità e le possibilità legate al proprio conto. In caso di cartelle esattoriali le modalità di avvio sono più veloci e il Fisco potrà immediatamente richiedere alla banca l’avvio del pignoramento ancora prima di renderlo noto al soggetto interessato.

L’assegnazione delle somme

Conclusa questa fase, ha inizio l’ultimo passaggio per completare la procedura, ossia l’accredito delle somme, destinandole al soggetto richiedente. Il giudice, in un’udienza ad hoc, dispone che le somme accantonate vengano versate al creditore procedente, nei limiti del debito, aggravato degli interessi moratori.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma, due master, ha collaborato con numerose testate nazionali e internazionali occupandosi soprattutto di economia e finanza. Collabora da diversi anni con Milano Finanz

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