RC Professionale Agenti Immobiliari: assicura la tua attività
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La RC Professionale Agenti Immobiliari è obbligatoria?
La stipula di un’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale è obbligatoria per i professionisti iscritti al Ruolo Mediatori presso le Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 57 del 2001.
Chi sono i soggetti assicurati?
L'assicurazione agente immobiliare tutela sia il libero professionista iscritto alla Camera di Commercio, sia i professionisti dello Studio Associato, lo staff e i collaboratori che operano sotto la responsabilità dell'assicurato.
Cosa copre la RC Professionale Agente Immobiliare?
La RC Professionale per agenti immobiliari copre quelli che sono gli errori che possono recare danni ai clienti. Difatti, le terze parti possono richiedere un rimborso se ci sono state complicazioni o danni a causa dei servizi offerti dal professionista. Quindi, la polizza RC professionale tutela l'agente immobiliare assicurato dalle richieste di risarcimento derivanti da errori professionali passibili di risarcimento. La legge italiana stabilisce che una richiesta di rimborso può essere effettuata da un cliente per tutti i servizi per il quale il professionista emette fattura.Infine, vengono rimborsate anche le spese legali.
La maggior parte delle denunce di sinistri si verifica quando la gestione delle trattative finalizzate alla realizzazione di un contratto viene giudicata insoddisfacente da una o entrambe le parti.
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Quali richieste di risarcimento copre la polizza per agenti immobiliari?
Nella maggior parte dei casi, un'assicurazione professionale copre quelle che sono le richieste di risarcimento dovute a:
- errate consulenze per l'acquisto di immobili o terreni
- danni e smarrimento di documenti sensibili, come atti, titoli e simili, purché questi
- ultimi non siano stati vittima di rapina, furto o incendio
- sanzioni ai clienti causate da un'inadempienza dell'assicurato
- smarrimento delle chiavi di un immobile da vendere ad un cliente
- errori di natura contabile o fiscale
Il premio base include la retroattività illimitata in mancanza di sinistri o circostanze note accaduti negli ultimi 5 anni.
Esempi:
1. Il 1 marzo 2020 un agente immobiliare che ha iniziato la sua attività da 2 anni stipula una polizza claims made con retroattività inclusa.
Le richieste di risarcimento avanzate dal 1 marzo 2020 sono coperte, anche se generate da atti illeciti commessi negli anni precedenti.
2. Il 1 marzo 2020 un agente immobiliare decide di rinnovare la sua polizza claims made attiva da 5 anni e successivamente riceve una richiesta di risarcimento per una negligenza professionale commessa 6 anni prima.
L’assicurato sarà tutelato perché il periodo di retroattività coincide con il periodo garantito.
3. Il 1 marzo 2020 un agente immobiliare va in pensione e non rinnova la sua assicurazione claims made. Dopo qualche mese riceve una richiesta di risarcimento per un errore commesso a dicembre 2019.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
Esclusioni
L’assicurazione non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
- atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all’Albo Professionale o autorizzato ad esercitare le attività coperte dalla polizza;
- atti illeciti commessi prima della decorrenza del periodo di retroattività;
- atti illeciti di cui l’assicurato era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza;
- frode e atto doloso commesso dall’ assicurato;
- errori ed omissioni nella stipula di contratti di assicurazione, contratti in cui l’assicurato agisce come appaltatore edile, attività di mediazione finanziaria connessa all’erogazione di mutui;
- obbligazioni di natura fiscale, beni e prodotti venduti, insolvenza e fallimento, danni corporali o danni materiali, possesso di terreni e fabbricati, consulenza e progettazione, etc.
- danni conseguenziali, ovvero i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti.
ll costo dell'assicurazione agente immobiliare dipende dall'entità del massimale e della franchigia. I massimali sono fissati per legge dalle circolari 18 giugno 2001 e 27 marzo 2002 n.503649 come segue:
- ditte individuali: Euro 260.000;
- società di persone: Euro 520.000;
- società di capitali: Euro 1.550.000
La franchigia è pari a 500 Euro.
Sono coperte le attività professionali svolte nell’Unione Europea, in Città del Vaticano e San Marino.
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