RC Professionale Amministratori di condominio: assicurati online

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La RC Professionale Amministratori di condominio è obbligatoria?

No, la RC Professionale Amministratori di condominio non è obbligatoria, ma l'assemblea può decidere di "subordinare" la nomina di un amministratore al possesso di una polizza per la responsabilità professionale.

La polizza amministratore condominio copre sia l'amministratore di condominio che esercita l'attività in regime di libero professionista, purché abilitato all’esercizio della professione, sia lo staff e i collaboratori del cui operato l’Assicurato è responsabile.

Cosa copre la polizza Amministratore Condominio?

L'assicurazione professionale amministratore condominio tutela l'amministratore di condominio dagli errori professionali che possono generare una richiesta di risarcimento. Tutte le perdite connesse a tale richiesta, comprese le spese legali, vengono rimborsate dall’assicurazione.

Alcuni inadempimenti tipici dell’attività di amministratore di condominio che potrebbero causare richeste di risarcimento sono:

  • mancato recupero delle quote condominiali;
  • ritardata adozione di aggiornamenti per la sicurezza degli impianti;
  • aspetti antieconomici nella gestione del condominio.

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Quali richieste di risarcimento copre la polizza Amministratori di condominio?

La polizza di Responsabilità Civile Professionale per gli Amministratori di Condominio copre solo le richieste di risarcimento presentate contro l’assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l’atto illecito è stato commesso prima delle data di decorrenza dell’assicurazione, ma comunque durante il periodo di retroattività. Una volta terminato il periodo di validità della polizza, se questa non viene rinnovata, le richieste di risarcimento presentate all’assicurazione non saranno coperte.

Retroattività

In mancanza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni, nel premio base è inclusa una retroattività illimitata.

Esempi:

1. Il 6 giugno 2020 un amministratore di condominio che esercita l’attività da 2 anni stipula una polizza claims made comprensiva di retroattività.

L’assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate dal 6 giugno 2020 fino alla scadenza della polizza anche per atti illeciti commessi negli anni precedenti.

2. Il 6 giugno 2020 un amministratore di condominio rinnova un’assicurazione claims made attiva da 5 anni e successivamente riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso 6 anni prima.

L’assicurazione copre la richiesta di risarcimento perché il periodo di retroattività coincide con gli anni garantiti.

3. Il 6 giugno 2020 un amministratore di condominio cessa la sua attività e non rinnova la sua assicurazione claims made. Dopo qualche mese riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso a dicembre 2019.

La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.

Esclusioni

A titolo esemplificativo si riportano alcune esclusioni previste dalla presente polizza. L’assicurazione non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

  • atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all’Albo Professionale o autorizzato ad esercitare le attività coperte dalla polizza;
  • atti illeciti commessi prima della decorrenza del periodo di retroattività;
  • atti illeciti di cui l’assicurato era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza;
  • frode e atto doloso commesso dall’ assicurato;
  • omissioni e ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici, sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell’assicurato, contratti in cui l’assicurato agisce come appaltatore edile;
  • obbligazioni di natura fiscale , beni e prodotti venduti, insolvenza e fallimento, danni corporali o danni materiali, possesso di terreni e fabbricati, consulenza e progettazione, etc.
  • danni conseguenziali, ovvero i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti.

Massimali e franchigie

I massimali partono da 150.000 euro. Il contraente può scegliere il massimale più adatto alle sue esigenze. La franchigia è di 500 euro.

Limiti territoriali

L’assicurazione vale per le attività professionali svolte in Città del Vaticano, San Marino e nell’ Unione Europea.

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