RC Professionale Periti: proteggi la tua attività
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La RC Professionale Periti è obbligatoria?
Dal 13 agosto 2013 per i Periti iscritti all’Albo entra in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale, secondo il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.
- Il singolo libero professionista;
- se la polizza assicurativa è sottoscritta da uno Studio Associato sono assicurati tutti i dipendenti, i soci e i collaboratori dello Studio.
Cosa copre la RC Professionale Periti?
La RC professionale protegge il perito assicurato dalle perdite economiche derivate da una richiesta di risarcimento generata da un errore o da una negligenza commessa sul lavoro, purché sia presentata durante il periodo di validità della polizza. L’assicurato viene rimborsato anche delle spese dovute ai provvedimenti giudiziali o sostenute per la difesa legale.
I motivi per cui un perito potrebbe ricevere una richiesta di risarcimento sono:
- errori nella progettazione di costruzione di oggetti o edifici a cui il perito è abilitato;
- negligenze nella direzione dei lavori;
- errori nelle attività di analisi e verifiche di qualsiasi tipo.
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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?
La polizza “claims made” copre solo le richieste di risarcimento avanzate contro l’assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l’errore che l’ha generata è stato commesso prima dell’inizio dell’assicurazione, ma comunque durante il periodo di retroattività. Se la polizza non viene rinnovata le richieste di risarcimento non potranno essere inoltrate all’assicurazione.
In mancaza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni, nel premio base è inclusa una retroattività illimitat
Esempi:
- Il 4 luglio 2013 un perito che si è iscritto all’ Albo 2 anni fa stipula una polizza claims made con retroattività.
Le richieste di risarcimento coperte sono quelle avanzate dal 4 luglio 2013 fino alla scadenza della polizza anche se l’atto illecito che l’ha generata è stato commesso negli anni precedenti. Non saranno coperte richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza della polizza.
- Il 4 luglio 2013 un perito rinnova la sua assicurazione claims made attiva da 10 anni e, dopo qualche mese gli viene avanzata una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso 11 anni prima.
L’assicurato è tutelato dall’assicurazione perché in caso di rinnovo il periodo di retroattività coincide con gli anni precedenti di polizza assicurativa.
- Il 4 luglio 2013 un perito decide di andare in pensione e non rinnova la sua polizza. Dopo qualche tempo gli viene presentata una richiesta di risarcimento per un errore nella progettazione di uno strumento commesso nel 2011.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
Esclusioni
L’assicurazione non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
- errori commessi prima della decorrenza della polizza e di cui il perito era a conoscenza;
- atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all’Albo dei periti o che non sia autorizzato ad esercitare le attività coperte dall’assicurazione;
- atti illeciti commessi con dolo;
- beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell’ assicurato o da parte di sub-appaltatori dell’assicurato e possesso, proprietà o utilizzo da parte o per conto del perito di terreni, barche, fabbricati, navi, aereomobili o veicoli a propulsione meccanica;
- contratti nei quali l’assicuratoagisce come appaltatore edile e opere di alto rischio come funivie, ferrovie, dighe, gallerie e opere subacquee;
- inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo, obbligazioni di natura fiscale, ingiuria e diffamazione, insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali, richieste di risarcimento avanzate da un soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’assicurato, etc.;
- danni conseguenziali;
I massimali sono modulabili in base alle esigenze dell’assicurato e partono da un minimo di 250.000 Euro. Le franchigie differiscono a seconda del fatturato e sono pari a:
- 1.000 Euro per fatturati fino a 100.000 Euro;
- 2.000 Euro per fatturati superiori a 100.000 Euro fino a 200.000 Euro;
- 3.000 Euro per fatturati da 200.000 Euro a 300.000 Euro.
La polizza copre anche le attività esercitate a San Marino, Città del Vaticano e nell’Unione Europea.
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