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RC Professionale Psicologo: assicura la tua professione

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La RC Professionale Psicologi è obbligatoria?

Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 stabilisce che gli Psicologi e i Dottori in Scienze psicologiche sono tenuti a stipulare di una polizza di Responsabilità Civile Professionale. L'assicurazione psicologi è obbligatoria dal 15 agosto 2014.

Tutti gli psicologi e i Dottori in Scienze psicologiche iscritti all’Albo professionale e/o abilitati all’esercizio della professione, sia in qualità di liberi professionisti, sia per l'attività esercitata presso uno studio associato o una società di professionisti.

Cosa copre la RC Professionale Psicologi?

L'assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale protegge lo psicologo o il Dottore in Scienze psicologiche da tutte le richieste di risarcimento generate da errori, negligenze od omissioni professionali commesse involontariamente dall'assicurato. La polizza copre anche i costi delle spese legali o di difesa dell'assicurato, per una cifra non superiore al 25% del massimale selezionato.

Nel dettaglio, l'assicurazione RC professionale psicologo copre i sinistri verificatisi nell'ambito di:

  • attività riguardanti l'uso degli strumenti conoscitivi e di diagnosi;
  • attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in organismi sociali e comunità;
  • attività relative alla psicoterapia, a condizione che l'assicurato abbia conseguito la Laurea in Psicologia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.

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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

L'assicurazione RC professionale psicologo copre solamente le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza, a condizione che l'atto illecito sia stato commesso dalla data di decorrenza della retroattività in avanti.

Se l'assicurazione non viene rinnovata al termine del periodo di durata stabilito, tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente alla scadenza non potranno essere accolte.

La polizza comprende nel premio base un periodo di retroattività illimitata in assenza di circostanze note o sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni.

Esempi:

1. Il 3 settembre 2013 uno psicologo iscritto all’Albo da 2 anni stipula una polizza per la Responsabilità Civile Professionale comprensiva di retroattività.
La polizza copre le richieste di risarcimento inoltrate dal 3 settembre 2013 fino alla data di scadenza della polizza, per illeciti commessi anche in passato.

2. Il 3 settembre 2013 un Dottore in Scienze psicologiche rinnova un’assicurazione RC professionale attivata 8 anni prima, e successivamente riceve una richiesta di risarcimento per un sinistro avvenuto 9 anni prima.
La richiesta verrà accettata dall'assicurazione, perché il sinistro è avvenuto durante il periodo di retroattività incluso nella prima polizza stipulata dall'assicurato.

3. Il 3 settembre 2013 uno psicologo cessa l'attività e non rinnova la sua polizza per la Responsabilità Civile Professionale. Dopo qualche tempo, riceve una richiesta di risarcimento per un errore commesso nel mese di dicembre 2012.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.

Esclusioni

La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

  • errori o negligenze professionali commesse da un assicurato non iscritto all’Albo o non autorizzato ad esercitare l’attività di psicologo;
  • atti illeciti di cui l'assicurato era a conoscenza prima di sottoscrivere la polizza;
  • atti illeciti commessi prima dell’inizio del periodo di retroattività;
  • azioni od omissioni dolose;
  • qualsiasi intervento di natura farmacologica relativo all’attività di psicoterapia, anche se effettuato da psicoterapeuti non medici;
  • molestie sessuali o reati contro la persona, discriminazioni sessuali e razziali;
  • obbligazioni di natura fiscale, ingiuria e diffamazione, inquinamento e infiltrazione, etc.

Per avere l’elenco dettagliato delle esclusioni si consiglia di prendere visione del fascicolo informativo alla sezione ESCLUSIONI.

I massimali partono da un minimo di 250.000 euro fino a un massimo di 2.000.000 euro.

La polizza copre anche le attività esercitate a San Marino, Città del Vaticano e nei Paesi dell’Unione Europea.

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