RC Professionale Revisore Legale: la polizza migliore per te

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La RC Professionale Revisore Legale è obbligatoria

Per gli iscritti all’Ordine dei Commercialisti che svolgono l'attività di revisore legale dei conti o sindaco di società, la sottoscrizione di una polizza di Responsabilità Civile Professionale è obbligatoria dal 13 agosto 2013, secondo le disposizioni del D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.

  • Il revisore legale dei conti e/o il sindaco di società che esercita come libero professionista.
  • In caso di studio associato, società di professionisti o associazioni professionali, è coperta sia la responsabilità civile personale dei singoli professionisti (dipendenti, praticanti, tirocinanti, apprendisti, collaboratori, consulenti) che l’attività esercitata per conto dello studio professionale o società.
  • I prestatori di lavoro, in relazione a infortuni di collaboratori o dipendenti.

Cosa copre la RC Professionale Revisore Legale?

La RC professionale Revisore Legale è una polizza pensata per i commercialisti che rivestono anche il ruolo di revisore dei conti e/o di sindaco di società. Garantisce la copertura delle spese a titolo di risarcimento derivanti da tali specifiche attività, con un massimale adeguato sia alla peculiarità dell’incarico che alle società ed enti per i quali si presta la propria opera professionale.

In particolare la RC Professionale Revisore Legale copre:

  • I risarcimenti per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori professionali, compresi i danni patrimoniali derivanti da omissioni e ritardi, le sanzioni amministrative e le violazioni della legge sulla privacy.
  • I danni materiali cagionati a terzi per la perdita, la distruzione o il deterioramento di documenti o supporti informatici.
  • Ogni altra attività consentita dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

La polizza revisore legale copre le richieste di risarcimento per i danni commessi e denunciati durante il periodo di validità della polizza stessa (claims made), compresi quelli originati fino al periodo di retroattività concesso in accordo con la compagnia assicuratrice.

Nel premio base è inclusa una retroattività illimitata in mancaza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.

Esempi:

  • Il 10 luglio 2014 un revisore legale iscritto all’Albo da 2 anni stipula una polizza RC professionale comprensiva di retroattività illimitata.
    L’assicurazione copre le richieste di risarcimento inoltrate dal 10 luglio 2014 fino alla scadenza dell’assicurazione, per errori o negligenze commessi negli anni precedenti.
  • Il 10 luglio 2014 un revisore legale rinnova una polizza RC professionale stipulata 5 anni prima, e successivamente riceve una richiesta di risarcimento per un errore commesso 7 anni prima.
    La richiesta di risarcimento verrà accettata, perché in caso di rinnovo il periodo di retroattività coincide con la copertura della prima polizza stipulata.
  • Il 10 luglio 2014 un revisore legale va in pensione e non rinnova la sua assicurazione RC professionale. Dopo qualche mese, riceve una richiesta di risarcimento per una negligenza commessa nel marzo 2013.
    La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
    La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.

Estensioni

Il relatore legale può di norma scegliere una delle seguenti estensioni:

  • Consigliere d’Amministrazione, sindaco, membro dell’organismo di vigilanza di società o altri Enti;
  • Visto Leggero o Pesante;
  • Insolvenze, liquidazioni e curatele;
  • Assistenza fiscale e compensazione credito Iva;
  • Mediazione civile e commerciale;
  • Responsabilità solidale;
  • Responsabilità civile da conduzione dello studio;
  • Garanzia postuma;
  • Vincolo di solidarietà;
  • RCT/RCO.

La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

  • Atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all’Ordine dei Commercialisti;
  • Atti illeciti di cui l’assicurato era o poteva essere ragionevolmente a conoscenza;
  • Atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività della polizza;
  • Inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’assicurato contrattualmente;
  • Obbligazioni di natura fiscale, insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, ingiuria e diffamazione, etc.
  • Danni conseguenziali.

I massimali partono da 250.000 euro. Il contraente può scegliere il massimale più adatto alle sue esigenze. Le franchigie differiscono a seconda del fatturato e sono pari a:

  • 1.000 Euro per fatturati fino a 50.000 Euro;
  • 2.000 Euro per fatturati superiori a 50.000 Euro fino a 100.000 Euro;
  • minimo 5.000 Euro per fatturati superiori a 100.000 Euro.

L’assicurazione vale per le attività professionali svolte in Città del Vaticano, San Marino e nell’ Unione Europea.

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