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Segnalazioni e reclami Assicurazione: Contattaci

Gentile Cliente,
l’interesse e la soddisfazione dei nostri clienti è il punto fondamentale della nostra attività. Per questo Facile.it Broker di Assicurazioni ha predisposto un apposito canale, nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento IVASS n.24, per la segnalazione di eventuali anomalie e criticità riscontrate nello svolgimento dei propri servizi.
Nel caso in cui il reclamo faccia riferimento al rapporto contrattuale con l’Impresa Assicuratrice, potrai indirizzare direttamente alla stessa l’eventuale reclamo, ai riferimenti da questa forniti sui propri canali web ovvero ai riferimenti riportati nella documentazione contrattuale consegnata.
Nel caso in cui le segnalazioni riguardino la nostra attività ovvero quella dei nostri collaboratori, i reclami dovranno essere indirizzati a:

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. – a socio unico - Ufficio Reclami

con le seguenti modalità:

  • Tramite e-mail all’indirizzo: ufficioreclamibroker@facile.it
  • Tramite posta all'indirizzo: Via Sannio, 3 - 20137 Milano

Nel reclamo, oltre all’oggetto dello stesso, dovrà essere indicato:

  • Tipologia del reclamante (ad es. Contraente, Assicurato, Danneggiato, Beneficiario, Associazione di Consumatore, Portatore di Interessi Collettivi, o altro)
  • Indirizzo di residenza;
  • Recapito telefonico e/o Indirizzo e-mail;
  • Numero della polizza;
  • Nominativo del contraente; e
  • Numero e data dell'eventuale sinistro a cui fai riferimento (nel caso di RCA)

allegando ogni altra indicazione o documento da considerarsi utile a descrivere le circostanze e specificando se il reclamo sia relativo all’attività di nostri dipendenti e/o collaboratori ovvero a servizi e/o prodotti assicurativi.

Nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento citato forniremo una risposta al reclamo entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti.
Il reclamo deve essere inviato all'IVASS, in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, o trasmesso ai fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353, oppure via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e/o al broker ed il relativo riscontro.

Quale condizione di procedibilità dell‘eventuale successiva azione giudiziale ricordiamo che il reclamante può inoltre:

  • per le controversie inerenti il contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni , promuovere un Procedimento di Mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013).
  • Per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a €50.000, avviare il procedimento di Negoziazione Assistita ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162.
  • Per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a €15.000, è possibile accedere alla procedura di Conciliazione Paritetica. L’accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it
  • Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/redress/index_en.htm
  • In presenza di apposita clausola contrattuale, potrà ricorrere all’Arbitrato disciplinato ai sensi dell’articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.