Intercettazioni telefoniche: sono legali oppure no?
4 mar 2025 | 5 min di lettura | Pubblicato da Eleonora D.

Temi di essere intercettato? Oppure vuoi intercettare lo smartphone di un’altra persona per far valere un tuo diritto?
Devi sapere che non tutte le intercettazioni telefoniche sono legali. Al contrario, nella maggior parte dei casi sono vietate e possono avere gravi risvolti penali.
In questo approfondimento, Facile.it, specialista nel campo telefonia mobile, vi spiega entro quali limiti ci si può avvalere delle intercettazioni e quando possono essere effettuate in modo legittimo.
Spesso, le intercettazioni telefoniche vengono utilizzate nelle indagini penali di alto profilo, disposte, ad esempio, dal pubblico ministero per contrastare reati di mafia, peculato e altri tipi di illeciti contro la PA o i privati.
Ci si chiede, tuttavia, se possano essere impiegate anche in contesti esclusivamente privati. Per scoprire casi di infedeltà coniugale, verificare la lealtà di un socio in affari o altre circostanze, attraverso registrazioni private, monitoraggio dello smartphone o altre forme di investigazione.
Di seguito, facciamo chiarezza sull’argomento.
Cos’è l’intercettazione telefonica?
Le intercettazioni telefoniche possono essere definite come attività che, tramite l’impiego di canali digitali, consentono di ascoltare, registrate o annotare conversazioni avvenute tra telefoni fissi o smartphone. Infatti, anche se l’intercettazione riguarda perlopiù le chiamate, può includere gli sms e le chat. In genere si distingue tra:
- Intercettazione telefonica: strettamente legata alle comunicazioni private
- Intercettazione telematica: legata a dati trasmessi tramite Internet (Social Network, dati di navigazione etc…)
- Intercettazione ambientale: registrazioni effettuate in spazi aperti o chiusi (abitazioni privati, luoghi di lavoro, auto)
La natura stessa dell’intercettazione comporta la violazione della privacy di messaggi, telefonate e conversazioni private. Di conseguenza, i contenuti acquisiti tramite intercettazioni/registrazioni non sono sempre utilizzabili.
Legalità delle intercettazioni telefoniche
A disciplinare le intercettazioni telefoniche è l'articolo 266 del Codice Penale, che considera le stesse legittime solo se disposte dalla polizia giudiziaria o dal PM (Pubblico Ministero) e solo nei seguenti casi:
- Reati contro la PA puniti con pena non inferiore a 5 anni
- Reati colposi per cui è previsto l’ergastolo o la detenzione non inferiore a 5 anni
- Reati che riguardano le sostanze stupefacenti, le armi o gli esplosivi
- Ingiuria, minaccia, molestia, atti persecutori, usura, manipolazione del mercato
- Pornografia o pedopornografia
- Contrabbando
- Altri
Viene da sé che le intercettazioni telefoniche disposte da un privato di sua spontanea iniziativa, ed eseguite tramite mezzi privati (registratori, telecamere e altre modalità) rappresentano una grave violazione della privacy che, in quanto vale, viene punita dalla legge.
Investigazione privata e intercettazioni
Chi desidera ingaggiare un investigatore privato per intercettare qualcuno, potrà captare le comunicazioni in modo lecito? Molte persone credono che rivolgendosi ad un professionista, i limiti previsti dalla legge alle intercettazioni private non valgano, ma vediamo come stanno davvero le cose.
Come abbiamo evidenziato, l’intercettazione telefonica è un’attività riservata alle forze dell’ordine o agli organi di giustizia.
Perciò gli investigatori non possono in alcun modo avvalersi delle intercettazioni per assolvere il servizio di cui sono stati incaricati. Possono farlo solo se in possesso di precisi requisiti di ammissibilità, in casi di indagini penali di particolare rilevanza.
In sintesi, l’investigatore privato può eseguire intercettazioni solo se autorizzato da un giudice.
Ciò che può fare, però, nei limiti di legge, è registrare conversazioni private a cui abbia assistito fisicamente. In questi casi, la registrazione può avere valore probatorio in sede giudiziaria.
In realtà, la registrazione di conversazioni cui si assiste personalmente e si partecipa è lecita anche se eseguita da un privato. In questa ipotesi vale quanto detto per l’attività investigativa: il contenuto può essere utilizzata in giudizio. Chiariamo ora questo aspetto.
Registrazioni private: sono lecite o no?
Chi vuole far valere in proprio diritto in giudizio, come nei casi di separazione coniugale per infedeltà, di contestazione di eredità, ingiusto licenziamento e altre ipotesi, può avvalersi entro alcuni limiti della registrazione privata, condotta personalmente o tramite un investigatore.
La registrazione, di fatti, se eseguita tramite alcune modalità, viene considerata lecita. Vediamo quali.
La Corte di Cassazione ha chiarito che quest’ultima può essere compiuta anche per iniziativa di uno degli interlocutori, differenziandosi per questo dall’intercettazione, che necessità invece di specifica autorizzazione.
Chi registra un colloquio a cui partecipa attivamente non viola il diritto alla privacy altrui, ma diventa al contempo testimone del fatto che intende dimostrare e produttore della prova. In questi casi, ai sensi dell’art. 234 comma 1 del Codice Penale, la registrazione può essere ammessa al processo civile o penale.
Va evidenziato che la registrazione può avvenire anche di nascosto, tramite spie o microspie, purché, appunto, il soggetto che la effettua sia parte attiva del colloquio.
Ad esempio, è lecito registrare e utilizzare come prova in giudizio la registrazione di un colloquio tra coniugi, a condizione che si sia uno dei due interlocutori. Non è consentito, invece, installare videocamere o registratori in casa per captare conversazioni del proprio partner con terzi per dimostrarne l’infedeltà.
Spiare Whatsapp, intercettare chiamate e messaggi: tutti le condotte illecite
Al giorno d’oggi, con l’utilizzo dei Social Network e delle chat di messaggistica istantanea, il web è diventato una fonte inesauribile di informazioni sulla nostra vita privata.
Ancora di più il nostro smartphone contenente conversazioni, foto, video, registri di chiamate e messaggi, cronologia dei dati di navigazione. La tentazione di spiare il telefono del proprio partner o di un membro della propria famiglia, spesso anche a fin di bene, è alta, ma queste attività sono lecite oppure no?
La risposta è no.
Benché non ci sia violenza, spiare lo smartphone altrui costituisce un reato.
L’articolo 615 del Codice penale punisce con la reclusione sino a tre anni:
"Chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo".
Inoltre, l’articolo 615 - bis prevede che:
"Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni *la norma si riferisce ai luoghi privati".
Di conseguenza, se eseguiti da un privato cittadino o da un investigatore, i seguenti comportamenti rappresentano un illecito:
- Leggere le e-mail altrui senza consenso (vale anche per gli sms, i registri di chiamate, di navigazione web etc…)
- Spiare le chat WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, Instagram e simili
- Spiare le foto e i video presenti sul cellulare, in fotocamera, videocamera, archivio o cestino
- Installare software spia
- Registrare chiamate a cui non si partecipa direttamente
- Intercettare conversazioni private con ogni strumento

Eleonora D'Angelo, romana ma residente in Sardegna, si è laureata in Giurisprudenza all'Università Roma Tre nel 2013.
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