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Come sospendere le rate del mutuo ai tempi del Covid-19

26 giu 2020 | 5 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.

Ampliamento della platea, condizioni e requisiti più elastici per il Fondo Gasparrini e nuova moratoria Abi-Associazioni dei consumatori sulle rate dei finanziamenti.Sono i due provvedimenti adottati, il primo dal Governo, il secondo dall’Associazione bancaria italiana con le associazioni consumeriste, per aiutare le famiglie colpite dalla crisi economica seguita alla pandemia Covid-19 e alle prese con il pagamento delle rate di un mutuo.

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Il fondo Gasparrini

La disciplina ordinaria del Fondo Gasparrini, conosciuto anche come Fondo di solidarietà prima casa, permette di sospendere, a determinate condizioni, il pagamento delle rate del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale sino a 18 mesi.

Il Fondo, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la legge 244/2007, prevede che possono usufruire del beneficio i titolari di un mutuo di importo non superiore a 250mila euro, con Isee (Indicatore situazione economica equivalente) non superiore a 30mila euro. L’ammissione all’agevolazione è però legata al verificarsi di alcuni eventi capaci di pregiudicare temporaneamente la situazione economica degli interessati. Tra questi, la perdita del lavoro e "l’insorgenza di condizioni di handicap grave o di non autosufficienza del titolare del finanziamento".

Un altro requisito richiesto è che, alla presentazione della domanda, non vi sia un ritardo nei pagamenti delle rate "superiore a 90 giorni consecutivi", che il mutuatario non abbia già usufruito di agevolazioni pubbliche e che il finanziamento non sia già coperto da una polizza nel caso si verifichino gli eventi richiesti per essere ammessi al Fondo.

Il Decreto Cura Italia

Con il Decreto Cura Italia, che ha rifinanziato il Fondo con 400 milioni di euro, sono però temporaneamente cambiati i requisiti e le condizioni che permettono l’ammissione al beneficio. Ecco le principali novità che resteranno valide per nove mesi a partire dall’entrata in vigore del DL n.18/20 (Decreto Cura Italia):

  • è stata ampliata la platea degli aventi diritto ad accedere al fondo. Ora possono farvi ricorso anche coloro che, a causa dell’epidemia, hanno subito "una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni". Sono inoltre ammessi al fondo i liberi professioni e i lavoratori autonomi (compresi artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che autocertificheranno di aver registrato, "nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus";
  • l’importo dei mutui oggetto dell’agevolazione è stato elevato da 250mila a 400mila euro;
  • per essere ammessi al beneficio non è necessaria la presentazione dell’Isee;
  • l’accesso al fondo è permesso anche per i mutui in ammortamento da meno di 12 mesi (la disciplina ordinaria prevede invece l’ammortamento di almeno un anno).

Come effettuare la domanda di ammissione al beneficio

La domanda di ammissione al beneficio va presentata alla banca che ha erogato il mutuo, ma per la richiesta bisogna utilizzare il nuovo modulo disponibile sul sito di Consap. Questo perché il nuovo modulo contiene le specifiche relative alla durata della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, subiti a seguito dell’epidemia, in base alle quali si calcola la durata massima di sospensione delle rate.

Più precisamente:

  • se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 30 e 150 giorni, si può ottenere una sospensione dal pagamento delle rate fino a 6 mesi;
  • tra 151 e 302 sino a 12 mesi;
  • oltre 303 giorni lavorativi consecutivi sino a 18 mesi.

Come già detto, l’accesso al fondo di solidarietà prima casa è però riservato esclusivamente ai titolari di un finanziamento stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, cioè la casa dove si ha la residenza anagrafica e dove si vive abitualmente. Non possono perciò fare domanda gli intestatari di mutui contratti per l’acquisto della seconda casa o di altre tipologie di immobili.

A venire in soccorso di quest’ultimo gruppo di mutuatari che si trovano in difficoltà economica ci ha pensato l’Abi insieme a 17 Associazioni di consumatori "(Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale dei consumatori)" che hanno firmato un’intesa per dare avvio a un diverso tipo di moratoria sulle rate di durata massima di 12 mesi.

L’iniziativa si rivolge ai titolari di mutui erogati prima del 31 gennaio 2020 per l’acquisto o mutui per la ristrutturazione di un immobile non di lusso, e non destinato a prima casa, a coloro che per i più svariati motivi non hanno i requisiti per accedere al Fondo Gasparrini e, più in generale, agli intestatari di prestiti non "garantiti da garanzie reali", purché a rimborso rateale e sempre erogati prima della fine di gennaio scorso.

La sospensione prevista da tale moratoria non prevede il pagamento di alcuna commissione, ed è applicabile anche alle rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.

Il rimborso delle rate riprende invece al termine della sospensione con un allungamento del piano di ammortamento pari alla durata della sospensione stessa. Il debitore ha tuttavia la possibilità di richiedere in qualsiasi momento della sospensione e il riavvio del rimborso.

A differenza di quanto previsto dal Fondo di solidarietà, con la moratoria Abi si potrà sospendere il versamento della sola quota capitale della rata, mentre gli interessi dovranno continuare a essere versati alla scadenza prevista in origine.

La moratoria Abi-Associazioni

Anche la moratoria Abi-Associazioni dei consumatori prevede che l’accesso al beneficio sia condizionato al verificarsi di determinati eventi e cioè:

  • per usufruire della moratoria, la domanda va inoltrata alla banca che ha erogato il finanziamento;
  • deve essere verificata la perdita del lavoro per qualsiasi tipo di contratto subordinato;
  • deve essersi verificata la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • deve esserci stato un decesso o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • deve esserci stata una riduzione di un terzo del fatturato a causa dell’epidemia Coronavirus se si è liberi professionisti o lavoratori autonomi.
Autore
castiglia masella

Giornalista professionista, collabora da diversi anni con il Sole 24 Ore (Casa24Plus, Mondo Immobiliare). In passato ha lavorato, tra gli altri, per Tempo Economico e Tgcom.

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