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Requisiti, esame, procedure e obblighi della Sezione E RUI

7 nov 2023 | 5 min di lettura

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L'obbligo di iscrizione alla sezione E RUI si rivolge ai soggetti che svolgono l'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'agenzia assicurativa. Si tratta di collaboratori esterni di un agente, che procurano clienti e propongono le polizze. Queste figure sono intermediari subordinati ad altri intermediari, ovvero dispongono di un titolo accessorio e operano su preciso mandato degli agenti. Non fanno parte dell'organico della sede dell'agenzia e sono tenuti a lavorare per iscritti alle sezioni A, B, D e F del Registro Unico degli Intermediari. Il ruolo prevede il superamento di un esame e il rispetto di precise regole. Scopri tutti i dettagli con Facile.it Partner.

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Cos'è la sezione E del RUI

La sezione E RUI è la parte del Registro Unico degli Intermediari dell'IVASS dedicata ai collaboratori esterni di agenti assicurativi, distributori e altri intermediari del settore. I soggetti operano su preciso mandato dell'agenzia di assicurazione o riassicurazione allo scopo di trovare nuovi clienti a cui proporre le polizze offerte dalla società per cui lavorano. Chi si iscrive a questa sezione del RUI ha l'operatività di un intermediario, ma dipende da un'altra persona e non ha alcuna titolarità di agenzia. Chi svolge questa attività risponde all'agenzia che lo incarica e si può rapportare alla clientela secondo quanto stabilito dagli accordi con l'agente, il distributore o l'intermediario. Non si ha quindi l'autonomia decisionale, ma è un modo per fare esperienza nell'ambito assicurativo e misurarsi con la vendita dei contratti.

Prima di procedere con l'accesso al registro tenuto dall'istituto di vigilanza, è necessario trovare un Intermediario Assicurativo Principale a cui affiliarsi. Serve quindi un soggetto fisico o giuridico iscritto alle sezioni A, B o D del RUI interessato alla collaborazione, altrimenti non si può presentare la domanda per svolgere l'attività.

Requisiti d'iscrizione

Le persone che intraprendono questa strada devono dipendere da qualcuno di esperto in attività. Tuttavia, l'iscrizione alla sezione E del RUI prevede il rispetto di alcuni requisiti. Il primo aspetto da tenere in considerazione riguarda l'obbligo di seguire un corso formativo di 60 ore, come sancito dal Regolamento IVASS 40/2018. L'articolo 95 della medesima normativa precisa che la formazione serve all'acquisizione di conoscenze teoriche aggiornate e di capacità tecniche e operative, inclusive della comunicazione con i clienti.

Nello specifico bisogna studiare la normativa sui contratti di assicurazione e sulla tutela del consumatore, si devono apprendere le peculiarità tecniche delle polizze e gli elementi giuridici che contraddistinguono le proposte contrattuali. L'elenco dei contenuti del corso è riportato nell'allegato 6 del Regolamento. Alla conclusione delle lezioni, si deve sostenere un esame volto a verificare conoscenze e competenze. Questi passaggi sono propedeutici all'iscrizione. Per arrivare a poter prendere parte al percorso preparatorio e quindi a presentare la domanda di accesso al RUI, servono alcuni requisiti.

Le persone fisiche devono avere l'onorabilità e il completo godimento dei diritti civili. Inoltre sono tenuti a conseguire un'adeguata formazione professionale nell'ambito dell'intermediazione e devono avere un agente di riferimento pronto ad assumerli come collaboratori. Sono esclusi dall'iscrizione coloro che fanno parte del Ruolo dei periti assicurativi e i dipendenti pubblici impiegati a tempo pieno oppure a tempo parziale per un monte ore superiore alla metà del tempo pieno. Il titolo di studio deve essere almeno il diploma di istruzione secondaria superiore, come recita il Provvedimento IVASS n.97 del 31 marzo 2021.

Le società che desiderano svolgere l'attività in collaborazione esterna con un'agenzia o un intermediario possono iscriversi alla sezione E del RUI. In tal caso è necessario avere sede legale in Italia e affidare la responsabilità aziendale a una persona iscritta alla medesima sezione del Registro Unico degli Intermediari. Sono esclusi enti pubblici e società da questi controllate. Non è possibile operare tramite altre società. Le imprese che rispondono a tali caratteristiche hanno l'opportunità di operare nel comparto.

Come iscriversi

L'iscrizione alla sezione E del RUI è possibile solo dopo aver sostenuto e superato l'esame sulla teoria. Una commissione verifica le conoscenze e le competenze acquisite per attestare la preparazione del candidato e quindi autorizzarlo allo svolgimento della professione. Una volta ricevuto l'esito positivo, si può scaricare il modulo elettronico dal sito web dell'IVASS, da compilare offline. Si procede con la compilazione e si firma digitalmente. La documentazione va inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.

Va allegata alla domanda l'attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa pari a 168€. L'istituto di vigilanza sulle assicurazioni risponde ai richiedenti entro 45 giorni. I funzionari hanno il compito di effettuare un controllo sui documenti ricevuti e sulla regolarità dell'istanza. Una volta ricevuta la conferma, si viene iscritti al RUI e si può iniziare a operare nell'ambito dell'intermediazione, ovviamente secondo gli accordi presi con l'agente di riferimento.

La sezione E del RUI prevede l'obbligo di aggiornamento, quindi tutti gli intermediari iscritti, ogni anno, devono seguire 30 ore di lezione. In questa maniera si accrescono conoscenze, capacità professionali e competenze, andando ad approfondire le polizze da proporre alla clientela e le modalità di sviluppo dell'attività. La cadenza annuale si calcola a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione. Al termine delle ore di lezione bisogna sottoporsi a un esame per la verifica di quanto appreso. Chi prende parte e supera l'esame riceve un attestato, che serve appunto a certificare l'esito positivo dell'aggiornamento formativo.

L'intermediario principale ha la possibilità, se lo ritiene necessario, di interrompere la collaborazione con l'iscritto alla sezione E. In questo caso ha l'obbligo di notificarlo all'IVASS mediante la trasmissione dell'apposito modello elettronico tramite PEC all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. La documentazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto. Superata tale tempistica, è comunque consentita la trasmissione della dichiarazione di cessazione della cooperazione con l'intermediario con titolo accessorio. L'IVASS provvede a cancellare il collaboratore automaticamente per radiazione, perdita dei requisiti richiesti dalla regola d'iscrizione, incompatibilità sopravvenuta durante lo svolgimento dell'attività o ricezione della comunicazione da parte dell'intermediario principale.

I soggetti iscritti alla sezione E possono passare alla sezione A o B, migliorando la propria posizione professionale. Per farlo devono inoltrare l'istanza mediante la trasmissione del modello elettronico via PEC al recapito istanze.rui@pec.ivass.it. Bisogna attestare il versamento dell'imposta di bollo e la conclusione del rapporto con l'intermediario principale. Per fare il passaggio alla sezione C, è sufficiente presentare la dichiarazione relativa alla cessazione della cooperazione con l'intermediario.

Eliminazione dal RUI

Qualora l'iscritto venga cancellato, si può iscrivere nuovamente al RUI, ma si deve essere in possesso dei requisiti. È possibile presentare l'istanza entro 5 anni prendendo parte a una formazione di 30 ore, mentre se tale termine viene superato, si deve seguire il corso da 60 ore. Il procedimento è lo stesso della prima iscrizione. Se l'eliminazione dal RUI riguarda una condanna irrevocabile o il fallimento, è necessario attendere 5 anni per ripresentare la domanda, rispettando dei requisiti.

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