Serve assistenza?02 55 55 5

Affitti brevi: cosa cambia con la “tassa Airbnb”

25 mag 2017 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.

news news affitti brevi cosa cambia con la tassa airbnb

C'è una novità in tema di tassazione per gli affitti brevi: per effetto dell'articolo 4 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, intitolato “Regime fiscale delle locazioni brevi”, dal 1° giugno 2017 chi offre contratti per l'affitto di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, è obbligato al versamento della cedolare secca con aliquota al 21%, così come previsto all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La tassazione si applica anche per gli affitti brevi che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati sia direttamente da persone fisiche e sia tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali internet (è questo il caso degli appartamenti o delle singole stanze affittate tramite piattaforme online come Airbnb).

Chiariamo subito che non si tratta di una nuova tassa, come molti hanno erroneamente interpretato, visto che per chi affitta un immobile c'è sempre stato l'obbligo di dichiarare il canone percepito e pagare le tasse sui pagamenti ricevuti, mediante l'Irpef oppure tramite la cedolare secca. La norma, studiata con l'intento di dare una sterzata all’evasione fiscale sugli affitti, ha soltanto chiarito che tale obbligo va esteso anche agli affitti brevi applicando l'opzione della cedolare secca.

Attenzione però: il versamento non spetta al locatore. Tocca infatti ai gestori delle piattaforme web (come, appunto, Airbnb), agli agenti immobiliari o gli intermediari di qualunque tipo, trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti stipulati e, in quanto sostituti d’imposta, versare entro il giorno 16 del mese successivo una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni incassati. Tale ritenuta, va sempre applicata anche se il locatore non intende avvalersi della tassazione sostitutiva: in questo caso, infatti, l'importo versato costituisce un acconto sull'Irpef da lui dovuta.

Ricordiamo infine che sono previste severe sanzioni pecuniarie a carico degli intermediari, da 250 a 2000 euro, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti. Le sanzioni sono ridotte del 50% se la trasmissione corretta dei dati viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza.