Polizza vita e successione dell’eredità: come funziona?
Le 3 cose da sapere:
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Generalmente polizze vita non rientrano nell'asse ereditario.
1Generalmente polizze vita non rientrano nell'asse ereditario.
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Il contraente può modificare i beneficiari della polizza, salvo rinuncia scritta al potere di revoca.
2Il contraente può modificare i beneficiari della polizza, salvo rinuncia scritta al potere di revoca.
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Se il contraente muore ma l'assicurato è in vita, la polizza non si riscatta automaticamente.
3Se il contraente muore ma l'assicurato è in vita, la polizza non si riscatta automaticamente.
Le assicurazioni sulla vita rappresentano un pilastro fondamentale nella pianificazione finanziaria e patrimoniale, offrendo non solo protezione economica ai beneficiari designati, ma anche una serie di vantaggi fiscali. Tuttavia, nonostante la loro diffusione, esistono ancora molte incertezze riguardo al loro trattamento in ambito successorio. In questa guida, vedremo come funzionano le assicurazioni sulla vita, se queste rientrano nel calcolo dell'eredità e quali sono le implicazioni in caso di decesso del contraente.
Sommario
Come funziona l’assicurazione sulla vita
Le assicurazioni sulla vita sono contratti stipulati tra un contraente e una compagnia assicurativa. Il contraente paga un premio, che può essere unico o periodico, e in cambio, la compagnia si impegna a versare un capitale ai beneficiari designati al verificarsi di un evento specifico, solitamente il decesso dell'assicurato.
Questo tipo di polizza offre diverse opzioni di personalizzazione, consentendo al contraente di scegliere beneficiari al di fuori della cerchia familiare, come amici, conviventi o enti non profit. È possibile modificare il beneficiario nel tempo, a meno che non sia stata effettuata una rinuncia scritta al potere di revoca. La polizza vita è infatti un contratto a favore di terzi, il che significa che il capitale non rientra nel patrimonio del contraente.
Tipologie di polizze vita
Esistono diverse tipologie di polizze vita, ciascuna con caratteristiche specifiche:
- Polizza vita temporanea caso morte: offre protezione per un periodo di tempo determinato, se l'assicurato muore entro questo periodo, il capitale viene versato ai beneficiari.
- Polizza vita a vita intera: garantisce il pagamento del capitale a prescindere dal momento del decesso dell'assicurato, purché il premio sia stato pagato.
- Polizza vita con risparmio o investimento: combina la protezione assicurativa con un piano di risparmio o investimento.
La polizza vita rientra nell’eredità?
Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità che le somme derivanti da una polizza vita rientrino nell'asse ereditario. In linea generale, le polizze vita non fanno parte del patrimonio ereditario e le somme versate ai beneficiari non sono soggette a imposta di successione. Questo perché le polizze vita sono considerate contratti a favore di terzi, e quindi il capitale assicurato è destinato direttamente ai beneficiari, senza transitare per l'eredità del contraente.
Tuttavia, ci sono delle eccezioni e delle considerazioni fiscali da tenere a mente:
- Quota legittima: gli eredi legittimi, come coniuge e figli, non possono reclamare il capitale assicurato, a meno che non venga lesa la loro quota di legittima.
- Interpretazioni fiscali: in alcune circostanze, l'Agenzia delle Entrate potrebbe interpretare erroneamente la natura delle polizze vita, richiedendo il pagamento dell'imposta di successione. È consigliabile procurarsi documentazione che dimostri che il capitale è riservato ai beneficiari e consultare un notaio per chiarimenti.
Posso sapere se sono beneficiario di una polizza?
Per sapere se si è beneficiari di una polizza vita, è possibile contattare l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), poiché le compagnie non rivelano tale informazione a terzi, a meno che non si tratti di eredi. È importante che i beneficiari siano informati e preparati a fornire tutta la documentazione necessaria per evitare ritardi nella ricezione del capitale assicurato.
Cosa succede se muore il contraente della polizza vita (ma non l’assicurato)
Un'altra situazione complessa si verifica quando il contraente di una polizza vita muore, ma l'assicurato è ancora in vita. In questo caso, la polizza non si riscatta automaticamente. È essenziale che il contraente abbia predisposto un documento per trasferire la contraenza a un altro soggetto, senza tale documento potrebbero infatti sorgere complicazioni nella gestione della polizza.
Ruoli e responsabilità
Per comprendere meglio quanto appena riportato e le implicazioni in caso di morte del contraente, è utile conoscere i principali ruoli coinvolti nel contratto:
- Contraente: la persona che stipula il contratto e paga il premio, ha la facoltà di designare e cambiare i beneficiari.
- Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulata la polizza, il suo decesso o invalidità permanente è l'evento che attiva la polizza.
- Beneficiari: le persone o entità che ricevono il capitale assicurato, possono essere modificati nel corso del tempo, salvo diversa disposizione.
Tempi di liquidazione della polizza vita
La liquidazione del capitale ai beneficiari è una fase cruciale e deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria. Questo processo può includere la presentazione del certificato di morte dell'assicurato, un documento di identità dei beneficiari e, in alcuni casi, una dichiarazione di successione o un atto notorio per attestare la qualità di erede. In caso di ritardo nella liquidazione, la compagnia è tenuta a corrispondere anche gli interessi di mora calcolati in base alla normativa vigente, per compensare i beneficiari dell'attesa prolungata.
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