È indennizzabile un infortunio conseguente a colpa dell'assicurato?
Il soggetto assicurato che si infortuna è indennizzabile anche se ha colpa. È quanto stabiliscono sia la normativa in materia sia la giurisprudenza italiana.
Si parla di atto colposo del soggetto, che può essere per esempio un lavoratore. È proprio la fattispecie dell'infortunio sul posto di lavoro quella a cui si fa più spesso ricorso quando si parla di indennizzo nei casi di assicurato che sia colpevole del suo stesso infortunio. Può capitare infatti che nei luoghi di lavoro, quando la mansione viene svolta da molto tempo, subentri un atteggiamento più "rilassato" da parte del prestatore d'opera, che a causa di un eccesso di sicurezza abbassa la soglia di attenzione. Lo stesso tipo di evento può verificarsi quando l'affaticamento del soggetto, assicurato contro gli infortuni, sia tale che lo stesso compia atti imprudenti o non sufficientemente ponderati, mettendo a rischio la sua stessa incolumità.
Si parla in questi casi di fattore umano, almeno è quanto stabilisce la giurisprudenza in materia. Il fattore umano viene preso in considerazione come elemento fondamentale per sollevare il soggetto assicurato dalla responsabilità per il danno che lo stesso ha subito. Mancando il dolo e la responsabilità dell'incidente è chiaro che il soggetto ha diritto all'indennizzo da parte dell'assicurazione con cui ha sottoscritto la polizza. Si parla dunque di infortunio indennizzabile.
Tuttavia affinché ci sia indennizzo deve verificarsi anche un'altra ipotesi. Prendendo in esame la causa che ha portato all'infortunio dell'assicurato, deve sussistere la caratteristica di "violenza" dell'atto che determina il danno. Le cause che lo determinano possono essere di piccola o grande rilevanza, non ha importanza. Quello che deve sussistere è il carattere violento dell'evento, tale da causare l'infortunio. Inoltre, affinché ci sia indennizzo il fatto deve caratterizzarsi per la presenza di tre attributi: la causa deve essere dannosa per l'assicurato ma esterna al suo organismo: quindi sono escluse le patologie; sono ammesse invece situazioni in cui per esempio un lavoratore compia uno sforzo eccessivo e si procuri un danno fisico; non è necessario che l'evento sia preponderante, ma è sufficiente che basti a causare il danno, anche se è di scarsa entità; nel caso del lavoratore l'evento che causa l'infortunio deve avvenire "sul lavoro", ossia mentre il soggetto compie la sua mansione lavorativa.
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