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La normativa sulle assicurazioni: le leggi principali

assicurazioni guide normativa assicurazioni

Le 3 cose da sapere:

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    Decreto legge n. 179/2012: vieta il tacito rinnovo della polizza assicurativa

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    Decreto legge n. 179/2012: vieta il tacito rinnovo della polizza assicurativa

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    Legge n. 135/2012: istituisce l’IVASS, che ha potere di controllo sulle compagnie

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Un mondo difficile e complesso da capire. Tanto più che nel corso degli anni si sono accavallati provvedimenti normativi solitamente scritti in un linguaggio tecnico, ad uso esclusivo degli addetti ai lavori. Per questo motivo, il settore assicurativo viene spesso percepito come pieno di “insidie”, poco adatto rispetto ad altri all’acquisto “fai da te”.
Per saperne di più su come funzionano le compagnie assicurative, ma soprattutto capire quali obblighi hanno nei confronti dei loro clienti, è possibile passare in rassegna l’elenco delle principali leggi, regolamenti e circolari dell’autorità che vigilano sul settore.

Decreto legislativo n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private, aggiornato con la normativa del 2015

La legge è stata ribattezzata “Codice delle assicurazioni private” perché disciplina tutto ciò che una compagnia assicurativa può o non può fare in base alla legge italiana. Il Codice indica alle compagnie come devono eseguire tutte le loro operazioni interne e quali attività possono svolgere.
Per i consumatori è interessante sapere che all’interno di questo testo veniva sottolineato il fatto che spettava all’ISVAP il compito di controllare l’operato delle compagnie assicurative. All’art.7 viene garantito il diritto degli assicurati, siano persone fisiche, sia società, nonché le associazioni di tutela dei consumatori, a inviare reclami all'ISVAP relativi al comportamento delle compagnie e dei periti assicurativi.
Il Testo del Codice è stato aggiornato al Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74 in attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II). Il decreto è entrato in vigore dal 30 giugno, ma le disposizioni saranno efficaci dal primo gennaio 2016. Il decreto fissa per le compagnie assicurative dei nuovi obblighi in materia di gestione dei rischi legati alla loro attività: in pratica devono accantonare più capitale per garantire ai cittadini che saranno in grado di far fronte agli impegni che hanno preso nei loro confronti.

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Legge n. 27/2012, Conversione in legge del decreto Liberalizzazioni contenente norme in materia di assicurazione Rc auto, di intermediazione assicurativa e di tutela dei consumatori)

Le norme contenute nel testo vanno dalla disciplina del risarcimento del danno alla prevenzione delle frodi assicurative, fino all'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti RC auto di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie che non appartengono allo stesso gruppo assicurativo.
Tra le novità più importanti per i consumatori , la legge comprende tutte le norme relative alle “Polizze abbinate all'installazione di scatole nere”. Nel testo viene indicato come tutti i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento dello strumento siano a carico delle compagnie che devono garantire a chi installa la scatola nera una riduzione importante del premio rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132 del Codice delle assicurazioni. Lo sconto sul premio deve essere praticato o nel momento in cui viene siglato il contratto tra consumatore e compagnia assicurativa oppure in occasione della scadenza del contratto.

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Legge n. 135/2012 - Istituzione dell’IVASS

All’articolo 13 viene ufficialmente stabilita la costituzione dell’IVASS “l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni” che ha assorbito tutte le funzioni dell’autorità che in passato controllava l’operato delle compagnie ovvero l’ISVAP. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) era stato istituito con Legge n. 576/1982. Nel testo venivano elencati i poteri e le funzioni di questo ente autonomo e indipendente rispetto ad altri enti pubblici o privati.

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Regolamento IVASS n. 4/2006: elenca le informazioni che le compagnie assicurative devono comunicare al cliente in occasione della scadenza annuale dei contratti Rc auto

Il regolamento all’art. 2 precisa come le compagnie debbano trasmettere ai clienti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto.
La comunicazione deve contenere alcune informazioni ben precise tra cui la data di scadenza del contratto e il modo in cui il cliente deve dare la disdetta. In base a questa legge le compagnie devono trasmettere al cliente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto l’attestazione sullo stato del rischio. In caso di richiesta esplicita del cliente devono trasmettere il documento entro quindici giorni.
Ma anche nel caso in cui il documento relativo all’attestazione sullo stato del rischio sia stato smarrito o danneggiato dal cliente, la compagnia deve in ogni caso fornire in modo gratuito un duplicato entro quindici giorni dalla richiesta del cliente.

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Regolamento ISVAP n. 5/2006 sulla disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa

Il regolamento intende facilitare l’interpretazione delle norme sull’attività di intermediazione assicurativa già a partire dal concetto stesso di “intermediazione” assicurativa e riassicurativa. In pratica, secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, “se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l’iscrizione nel registro”.
In altre parole, l’IVASS precisa chi può vendere polizze e quali requisiti occorre avere per poter effettuare l’iscrizione all’apposito registro per poterle vendere ( il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI). Nel regolamento viene inoltre precisato quali sono le figure professionali che possono vendere polizze tra cui il “broker” e il promotori finanziario.

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Regolamento ISVAP ( ora IVASS) n.23/2008, relativo alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nelle polizze Rc auto

Il Regolamento precisa all’art. 4 e 5 quali sono gli obblighi a carico delle compagnie assicurative anche nei confronti di chi non è ancora cliente ma intende diventarlo: in pratica il testo contiene l’elenco di tutto ciò che devono comunicare al potenziale cliente.
Rientra tra questi obblighi quello di offrire sia il preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita e sia il preventivo gratuito personalizzato sul sito internet. Ma su internet e nelle agenzie devono essere disponibili anche i documenti precontrattuali, le condizioni generali e speciali della polizza. Si tratta di un regolamento particolarmente importante per i consumatori perché sottolinea come le clausole di esclusione e rivalsa, se presenti, devono essere evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo. In pratica, tutte quelle condizioni che autorizzano una compagnia assicurativa a non rimborsare i danni a seguito di un sinistro oppure a chiedere indietro al cliente quanto versato, per i danni causati a seguito di un sinistro, devono essere indicate nel contratto in maniera diversa rispetto al resto del testo.

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Regolamento ISVAP n. 34/2010, promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione

L’ISVAP ha emanato il Regolamento n. 34 che disciplina l’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione via Internet e al telefono, il cui mercato è in costante aumento.
Le nuove norme sono dirette a tutelare il consumatore che decide di acquistare on line polizze di assicurazione, proteggendolo dai rischi di stipulare contratti con operatori non autorizzati e fissando regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare.
E’ previsto il divieto di collocare contratti di assicurazione in assenza del preventivo consenso esplicito da parte del contraente, come nel caso di polizze automaticamente incluse in prodotti o servizi di altro genere offerti su Internet (ad esempio biglietti aerei,..) o in generiche telefonate promozionali.
Le imprese e gli intermediari sono tenuti ad assumere la piena responsabilità per l’operato degli addetti a call center esterni e devono individuare un responsabile del coordinamento e controllo, a cui i consumatori possono rivolgersi. Dopo la conclusione del contratto on line l’impresa deve inviare - su carta o in formato elettronico, a scelta del cliente - il contratto da firmare, che potrà essere restituito firmato dal cliente via mail (dopo averlo scannerizzato) oppure via fax o via posta. Per le assicurazioni Rc auto dovranno pervenire all’assicurato il contrassegno e il certificato assicurativo entro 5 giorni dal pagamento del premio. Nel frattempo l’assicurato può circolare con la ricevuta di pagamento del premio, con la dichiarazione rilasciata dalla compagnia che conferma il pagamento o con la ricevuta del bollettino di conto corrente postale.

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Decreto legislativo n. 206/2005, Codice del consumo

Più in generale conoscere il Codice equivale a conoscere i diritti di consumatore in tutta una serie di situazioni della vita quotidiana (dalla pubblicità al marketing aggressivo; dall'acquisto di beni e servizi alle vendite su Internet; dal credito al consumo alle vacanze; etc.).
Il Codice è diviso in sei parti: nella Parte I si trovano i diritti fondamentali e le definizioni; nella Parte II le norme sull'educazione, l'informazione, le pratiche commerciali e la pubblicità; nella Parte III i contratti di consumo; nella Parte IV la disciplina della sicurezza e della qualità dei prodotti; nella Parte V le associazioni dei consumatori, l'accesso alla giustizia e la class-action; nella Parte VI le disposizioni finali.
L’ Art. 140 bis è quello che disciplina come far valere i propri diritti attraverso la class action. Anche nel caso delle assicurazioni, come per altri settori, il Codice dà la possibilità di unirsi ad un comitato di consumatori o a un’associazione di tutela dei consumatori per portare avanti un’azione giudiziaria e ottenere una condanna al risarcimento del danno da parte della compagnia assicurativa.

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Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n.21 (modifica del Codice del consumo, maggiori tutele per i consumatori in materia di acquisti negli e-commerce e di contratti a distanza)

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 21/2014 vengono introdotte alcune importanti modifiche al Codice del consumo per quanto riguarda la parte sui contratti a distanza e contratti conclusi fuori dai locali commerciali.
Le principali novità riguardano le “Informazioni precontrattuali” da dare al consumatore, ovvero quelle da fornire prima della stipula del contratto vero e proprio, e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
All’ art. 49 viene precisato come, prima della sigla del contratto, il professionista debba comunicare al consumatore “in maniera chiara e comprensibile” diverse informazioni tra cui le caratteristiche principali del servizio, il costo del servizio, le modalità di pagamento, la durata del contratto, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto. All’art.52 invece viene precisato in che cosa consiste il diritto di recesso: in pratica il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione.
Il periodo di recesso termina dopo quattordici giorni dalla conclusione del contratto. Altro passaggio chiave della legge è quello relativo all'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso: in pratica è il consumatore a dover fornire la prova di aver comunicato il recesso nei tempi e nei modi previsti dalla legge. In pratica, anche nel caso di smarrimento del modulo con cui avete chiesto di recedere dal contratto, spetta sempre a voi dimostrare di averlo inviato.

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Legge 24 dicembre 1969 n. 990 Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

La norma oltre a introdurre il meccanismo del bonus malus per calcolare il costo della polizza e alla possibilità di introdurre della “franchigie”, istituisce il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
All’art. 12 della legge viene indicato il sistema che lega il costo della polizza al fatto di aver o meno causato incidenti durante il contratto. Ad ogni scadenza annuale del contratto, il premio potrà aumentare o diminuire a seconda del fatto che si siano verificati o meno incidenti oppure in base all’introduzione o meno di clausole di franchigia: si tratta di condizioni particolari che prevedono un contributo da parte dell’ assicurato stesso al risarcimento del danno in caso di sinistro. In pratica, l’assicurato sceglie di avere un risarcimento più basso da parte dell’assicurazione e quindi di contribuire di tasca propria in caso di incidente in cambio di un premio più basso.
Sull’ammontare del risarcimento del danno interviene l’art.18. Chi ha subito un danno da un sinistro può chiedere il risarcimento nei confronti dell'assicuratore entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. In pratica per l'intero massimale, ovvero per la somma indicata nel contratto di assicurazione e che rappresenta la cifra massima indennizzabile dalla compagnia. L'assicuratore infatti non può rifiutarsi di rimborsare la persona danneggiata ma potrà, se ne ha il diritto, esercitare un’azione di rivalsa su colui che ha stipulato la polizza, ovvero l’assicurato. In pratica la compagnia dovrà pagare salvo poi cercare di ottenere indietro quello che ha versato direttamente dal titolare della polizza.
All’art.19 invece viene disciplinato il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato o il veicolo non risulti coperto da assicurazione.

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Decreto legge n. 179/2012, sez. VIII, convertito in legge 221/2012

Il decreto vieta il rinnovo tacito e stabilisce che la polizza continua ad essere valida anche dopo la data di scadenza per un periodo di quindici giorni. In questo modo l’assicurato continua ad avere una copertura assicurativa anche dopo la scadenza della polizza.
Come si legge all’art. 22, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è sciolto nel momento in cui giunge a scadenza e non può essere tacitamente rinnovato ( in deroga, ovvero in via eccezionale non si applica l'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile). La compagnia assicurativa è tenuta ad avvisare il consumatore della scadenza del contratto con un preavviso di almeno trenta giorni.

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D.P.R. n. 254/2006, Regolamento di disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale

La norma in questione è un Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, (che dà attuazione agli artt. 149 e 150 del D. Lgs 7 settembre 2005, n.209) con il quale lo Stato Italiano ha introdotto per legge una procedura obbligatoria di risarcimento diretto dei danni da incidente stradale da parte non della compagnia assicurativa di colui che ha causato l’incidente, ma da parte della impresa assicuratrice dello stesso danneggiato. In sostanza la compagnia del danneggiato lo risarcisce direttamente per i danni subiti. A sua volta la compagnia che ha rimborsato direttamente per il danno, al posto della compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente, ha il diritto di recuperare quanto versato nei confronti dell’altra compagnia.

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CIRCOLARE ISVAP 17/05/05 N. 555/D Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria Rc Auto – disciplina del bonus/malus

Per definire il “premio” le compagnie assicurative adottano diversi sistemi tra cui le classi di merito – bonus malus. Ma non sempre le classi di una compagnia assicurativa sono identiche a quelle di un’altra.
Al fine di consentire agli automobilisti di cambiare compagnia assicurativa senza perdere la loro storia assicurativa, a causa delle differenze di metodo di valutazione tra una compagnia e altra, l’ISVAP ha istituito la classe di merito di conversione universale - CU ed ha stabilito che l'attestato di rischio debba indicare entrambe le classi di merito, quella "interna" e la corrispondente classe di conversione universale - CU."
La Circolare, emanata ai sensi dell’art. 4 legge n. 576/82, ha lo scopo di rendere obbligatoria l’indicazione della classe di conversione universale in modo da garantire, anche per ciclomotori e motocicli, la comparabilità tra le classi di merito e consentire un trattamento uniforme degli utenti da parte delle compagnie assicurative nonché la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo. La circolare stabilisce inoltre l’obbligo per le compagnie assicurative di indicare la classe di conversione universale sulle attestazioni di rischio.

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