RC auto: il terzo trasportato ha diritto al risarcimento in caso di incidente?
24 feb 2023 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.
Quando avviene un incidente stradale bisogna considerare tutte le persone coinvolte. Chi si ritrova su un veicolo, ma non è il conducente, viene definito terzo. Anche quest’ultimo, in caso di danni a seguito di un sinistro stradale, avrà diritto ad un risarcimento danni. Per il terzo la legge che regolamenta le assicurazioni auto ha previsto una disciplina ad hoc in suo favore, proprio per ottenere il risarcimento in maniera più agevole. Vediamo chi può essere considerato terzo e quando ha diritto ad un risarcimento danni.
Chi sono i terzi
Non tutti i danneggiati da un sinistro sono considerati terzi. Non basta, infatti, essere trasportati per rientrare nella definizione di terzi ed ottenere quindi il risarcimento. La legge su questo è chiara, la definizione di terzi nella responsabilità civile dipende dai rapporti che sussistono tra assicurato e danneggiati. I rapporti di parentela o professionali con l'assicurato potrebbero, infatti, escludere alcuni soggetti da questa classificazione, a seconda delle polizze assicurative.
Dunque vediamo quali sono i soggetti esclusi da questa definizione.
E’ l'art. 129 del Codice delle Assicurazioni che disciplina che non sono considerati terzi:
- ovviamente il conducente del veicolo responsabile: qualunque sia il danno riportato dal conducente, fisico o a cose, questo non è considerato terzo e per garantirsi una copertura occorre inserire la clausola conducente, dal momento che la RCA non copre il guidatore;
- il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio;
- gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
- gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile o del proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio;
- i soci a responsabilità illimitata, se l’assicurato è una società.
A parte i soggetti sopra elencati (per i quali la copertura riguarda i soli danni fisici, ndr) tutti gli altri eventualmente coinvolti in un sinistro sono, dunque, considerati terzi e hanno diritto al risarcimento, sia per i danni fisici sia per i danni alle cose.
C’è da sottolineare che può essere considerato terzo trasportato anche lo stesso proprietario del veicolo, purchè non si trovasse alla guida al momento del sinistro.
Il terzo trasportato e le responsabilità del sinistro
E’ bene chiarire sin da subito che il terzo trasportato che ha riportato dei danni durante un incidente deve essere risarcito indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
A confermare ulteriormente questo fatto è arrivata, a luglio 2020, anche la Cassazione che con l’ordinanza 13738/2020 ha sentenziato su un caso decisamente al limite.
La Suprema Corte, infatti, nel caso di un proprietario di un veicolo (che, tra le altre cose, al momento dell’incidente viaggiava sul cofano dell’auto) guidato al momento dell’incidente da un minorenne senza patente ha applicato un principio sancito dalla Corte di Giustizia UE che conferma come il danneggiato abbia diritto sempre e comunque al risarcimento.
Dopo i primi due gradi di giudizio in cui al terzo trasportato era stato negato ogni tipo di risarcimento a causa di una sua responsabilità nel sinistro riconosciuta al 60%, i giudici di Piazza Cavour hanno, invece, ribaltato il tutto, sottolineando come obiettivo della normativa comunitaria sia quello di risarcire sempre e comunque le vittime di incidenti stradali, e che le normative interne non possono limitare il diritto al risarcimento del danno del passeggero solo perché corresponsabile nel sinistro.
Risarcimento al terzo trasportato. Come procedere
La procedura per richiedere il risarcimento danni in seguito a un incidente da parte del danneggiato va svolta separatamente da quelle previste per il risarcimento ordinario o diretto. Per ottenere il risarcimento, infatti, il danneggiato deve inoltrare apposita domanda alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, optando per il “risarcimento del terzo trasportato”.
L’assicurazione, è bene ribadirlo, sarà sempre tenuta a risarcire il passeggero, a prescindere dalle eventuali colpe del conducente del veicolo su cui era trasportato.
Così come previsto nel caso del risarcimento diretto, la procedura per richiedere un indennizzo dei danni al terzo trasportato va attivata con l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia assicurativa.
All’interno della richiesta sarà necessario inserire una serie di dati fondamentali quali:
- le generalità del soggetto che ha diritto al risarcimento e l’età;
- le circostanze nelle quali è avvenuto l’incidente;
- il codice fiscale del danneggiato;
- l’attività e il reddito del danneggiato;
- i certificati medici che attestino l’entità delle lesioni subite;
- il certificato medico che dimostri l’avvenuta guarigione;
- il luogo e i giorni in cui le cose danneggiate sono disponibili per un accertamento del perito di parte (con disponibilità di cinque giorni lavorativi);
- una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto a prestazioni da parte di altri istituti di assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio l’INAIL);
- in caso di incidente mortale sarà necessario anche lo stato di famiglia della vittima.
L’assicurazione dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento per verificare la reale entità dei danni richiesti chiederà l’intervento di un perito o di un medico legale. Da questo momento avrà, in caso di lesioni, 90 giorni di tempo per formulare un’offerta di risarcimento. Se invece si tratta di danni a cose il termine sarà di due mesi. Sarà poi il terzo a stabilire se accettare l’offerta di risarcimento o meno. In caso positivo la liquidazione si avrà entro il termine di 15 giorni. Se la cifra sembrerà troppo bassa rispetto ai danni subiti si potrà sempre rifiutare ricevendo quanto proposto come anticipo.
Casi particolari in cui è previsto il risarcimento
Ci sono diversi casi in cui il risarcimento è comunque previsto. Il diritto al risarcimento è previsto sia che il veicolo sia in movimento o in sosta, quindi il terzo trasportato sarà risarcito anche se l’incidente è avvenuto mentre saliva o scendeva dal mezzo.
Il risarcimento potrà essere chiesto anche se il veicolo era sprovvisto di polizza assicurativa. In questo caso la richiesta andrà inviata al Fondo di Garanzia Vittime per la Strada. Il diritto al risarcimento non è escluso neanche nel caso in cui non è stata indossata la cintura di sicurezza sui sedili anteriori o posteriori oppure il casco su un ciclomotore. Unica differenza sarà che in questo caso il risarcimento sarà ridotto in proporzione ai danni che si sarebbero potuti evitare rispettando le norme di sicurezza.
Unico caso in cui il risarcimento non si applica si ha quando il sinistro avviene per caso fortuito. E questo perché si tratta di un evento straordinario e imprevedibile che non può essere controllato dall’uomo.
Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma, due master, ha collaborato con numerose testate nazionali e internazionali occupandosi soprattutto di economia e finanza. Collabora da diversi anni con Milano Finanz
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