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Quando è previsto il rimborso dell'assicurazione in caso di estinzione anticipata di un prestito

18 apr 2019 | 5 min di lettura | Pubblicato da Valerio S.

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Quando si accende un prestito è possibile stipulare una polizza assicurativa, che tuteli il debitore e i suoi eredi in caso di eventi avversi. Si tratta delle cosiddette polizze abbinate, note anche come PPI (acronimo di Payment Protection Insurance).

Questi contratti servono a garantire il saldo dell’importo prestato qualora si verificassero situazioni negative che coinvolgono il debitore.

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Di solito le coperture riguardano i rischi di morte, invalidità o inabilità da infortunio e malattia, ricovero ospedaliero, perdita di impiego dell’assicurato/debitore.

Le polizze abbinate non sono obbligatorie. L’istituto finanziatore può richiederle, come pure offrirle, ma il cliente ha diritto a rifiutare la proposta, ferma restando la possibilità di tenere i rischi a proprio carico oppure di stipulare una diversa polizza Ppi con un assicuratore di propria fiducia (diverso da quello suggerito dal creditore).

Questi contratti prevedono solitamente la corresponsione di un premio unico, valido per l’intera durata del finanziamento, il cui costo viene inserito all’interno della somma finanziata. Così facendo, il cliente può trarre alcuni benefici, tra cui la riduzione delle spese di incasso (che viceversa potrebbero essere previste sui singoli pagamenti, qualora si opti per il premio ricorrente) e la facoltà di “spalmare” il costo direttamente nelle rate, riducendo quindi l’esborso una tantum. Allo stesso tempo, anche l’ente finanziatore può trarre vantaggio, perché gli interessi saranno determinati su un importo più elevato.

Ma cosa succede se, mentre il piano di rimborso è in corso, a un certo punto il debitore decide di estinguere anticipatamente il prestito? Il tema è sulla carta piuttosto semplice, ma nella pratica non così scontato. Al punto che l’IVASS, l’Istituto che vigila sulle compagnie assicurative, ha condotto un’apposita azione di verifica a seguito delle numerose segnalazioni ricevute in relazioni a prassi commerciali ritenute scorrette. In quel caso si trattava di coperture assicurative abbinate dai concessionari auto ai finanziamenti finalizzati per l’acquisto di veicoli, ma il discorso è più generale e riguarda anche i prestiti personali e le cessioni del quinto.

La regola base è che il cliente ha sempre diritto alla restituzione della quota di premio “non goduto”, ivi inclusi i relativi caricamenti (ossia i costi di gestione che costituiscono il guadagno della compagnia per l’attività svolta), in quanto relativo alla parte di finanziamento che si è chiusa in anticipo rispetto alla scadenza originariamente concordata. Non sempre, però, questo avviene con procedure automatiche e trasparenti, rendendo necessario per i debitori documentarsi bene (prima) e verificare altrettanto bene (poi) clausole contrattuali e calcoli. Cerchiamo di vederci più chiaro.

Il 22 ottobre 2008, le associazioni di categoria del mondo bancario e assicurativo, vale a dire ABI e ANIA, hanno firmato le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”. Tale accordo stabilisce espressamente che nel caso in cui il contratto di mutuo o di prestito sia estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il creditore «restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato».

Il principio è stato poi ribadito con altrettanta linearità dell’articolo 49 del Regolamento IVASS n. 35/2010 (in seguito sostituito dall’articolo 39 del Regolamento n. 41/2018), laddove prevede che in caso di estinzione anticipata del prestito l’impresa deve restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato e non goduto, calcolata:

  1. per il premio puro, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
  2. per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Come rilevato dall’Istituto di vigilanza, gli approfondimenti svolti su un campione di prospetti informativi delle polizze PPI hanno «evidenziato criticità nelle procedure di calcolo e nel livello di trasparenza verso gli assicurati».

Se è vero che capire bene le formule di matematica finanziaria indicate nei contratti per la determinazione della quota rimborsabile potrebbe non risultare così immediato, è altrettanto vero che in alcuni casi le formule «non sempre risultano in linea con la richiamata normativa e non considerano l’effettivo debito residuo per la parte relativa al premio puro da restituire».

È scorretto, infatti, calcolare la quota da rimborsare soltanto in base alla durata residua del finanziamento e a un eventuale “fattore di correzione”, finalizzato ad approssimare il rapporto tra il debito residuo e il debito originario.

Viceversa, per le assicurazioni vita la quota di premio da restituire deve essere calcolata sia in base al tempo mancante allo spirare della copertura sia in base al capitale assicurato residuo. La frazione dei caricamenti da rimborsare, invece, va determinata in proporzione al tempo mancante alla scadenza del contratto assicurativo.

Per tutte queste ragioni, con una lettera inviata il 18 dicembre 2018 alle compagnie di assicurazione l’IVASS ha ordinato la revisione di tutte le proposte contrattuali e delle polizze PPI in vigore, con l’obbligo per le imprese di aggiornare le informative precontrattuali e le condizioni di polizza rendendo più trasparenti e facili da capire i calcoli per il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata. Non solo. L’Istituto ha anche imposto l’inserimento di un «chiaro esempio illustrativo», sia sul fronte delle polizze vita sia su quello del ramo danni.

Resta fermo che se il debitore/assicurato ritiene viziate le condizioni di polizza, oppure non reputa corretto l’operato dell’ente creditore in merito al rimborso del premio, è sempre possibile rivolgersi all’Arbitro bancario e finanziario. Quest’ultimo ha infatti maturato nel corso degli anni una significativa esperienza sulla materia, proprio alla luce delle numerose controversie portate alla sua attenzione dai cittadini (si veda, su tutte, la decisione n. 6164 del 22 settembre 2014 assunta dal Collegio di coordinamento dell’ABF).

Autore
valerio stroppa

Marchigiano di nascita, vive e lavora a Milano dal 2006. Valerio, giornalista professionista, scrive di diritto, fisco (nazionale e internazionale), e giustizia tributaria per ItaliaOggi.

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