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Assicurazione condominio: cos'è, come funziona e cosa copre

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le 3 cose da sapere:

  1. 1

    Serve a proteggere i condomini dalle possibili conseguenze dei danni

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    Serve a proteggere i condomini dalle possibili conseguenze dei danni

  2. 2

    Copre i danni alle parti comuni ed eventualmente a quelle dei singoli privati

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    Copre i danni alle parti comuni ed eventualmente a quelle dei singoli privati

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    A sottoscrivere il contratto è l'amministratore del condominio

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    A sottoscrivere il contratto è l'amministratore del condominio

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L'assicurazione condominio è una polizza pensata per tutelare chi vive all'interno di uno stabile, i condomini, da eventuali danni che l'edificio può causare a persone o cose. È sottoscritta dall'amministratore, non è obbligatoria, ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. Vediamo insieme tutte le altre caratteristiche di questa garanzia.

Sommario:

Cos'è l'assicurazione condominio?

La polizza condominio, indicata spesso come Polizza Globale Fabbricato, rappresenta la formula assicurativa studiata appositamente al fine di mettere al riparo chi viva all'interno di un condominio dalle possibili conseguenze dei danni che lo vedono coinvolto. Le abitazioni che lo compongono o le parti comuni, infatti, non di rado sono oggetto di accadimenti tali da provocare danni, a volte di non trascurabile entità. Basti pensare ad esempio ai problemi che sono in grado di causare incendi o allagamenti, soprattutto ove siano di larga portata.

Il condominio, a sua volta, può ritrovarsi a dover sopportare la responsabilità dei danni causati dal fabbricato, come ad esempio quelli conseguenti alla caduta delle parti di un cornicione. In casi simili, è proprio questa polizza, non obbligatoria, a poter evitare conseguenze molto rilevanti per le finanze dei vari condomini. Come si può facilmente capire, la polizza condominio viene ad essere stipulata con il preciso compito di offrire il massimo di tutela al condominio in relazione alle responsabilità civili derivanti da questi eventi traumatici, andando a coprire i danni che possono essere causati dall’edificio e quelli che invece vanno a ricadere su di esso. Ipotesi tutt'altro che remote e che quindi andrebbero sicuramente prevenute.

Cosa copre la polizza condominio?

La polizza condominio è incaricata in particolare di andare a coprire:

  • i danni cagionati da parti comuni del fabbricato non solo ai condomini, ma anche ad altre persone;
  • i danni eventualmente provocati dalle proprietà esclusive dei condomini, una categoria in cui ricadono ad esempio i guasti alle tubazioni di un'abitazione che possono portare ad infiltrazioni in quelle limitrofe o sottostanti.

Per quanto concerne le coperture essenziali, sono invece di due tipi: - responsabilità civile per gli eventuali danni riportati da prestatori d'opera la cui causa sia appunto da ricondurre al fabbricato o all'uso delle sue parti comuni; - incendio, sezione chiamata a coprire anche i danni provocati da fenomeni atmosferici come un fulmine, oppure eventuali esplosioni, come ad esempio quelle provocate da fughe di gas.

Un capitolo a parte è poi quello riservato alle garanzie aggiuntive, altra sezione che non andrebbe mai sottovalutata, proprio in considerazione della notevole vastità della casistica. Tra le tante possibilità da prendere in esame, vanno ricordati in particolare i danni idrici che possono essere causati dalla rottura accidentale delle tubazioni. Altra eventualità da considerare con molta attenzione è poi quella rappresentata dalla ricerca di eventuali guasti, una ipotesi congegnata proprio al fine di dare copertura ai costi legati alla ricerca dei motivi che hanno causato danni. Nelle località di montagna sarebbe poi consigliabile tutelarsi dai danni derivanti dalle abbondanti nevicate. Si tratta comunque sempre di tutele che coprono il caso di responsabilità civile, ovvero quando il fabbricato abbia dato origine ad un danno verso terzi. Non valide dunque ove il danno abbia avuto i suoi effetti sul caseggiato. Anche il discorso relativo ai massimali è di notevole rilievo. Una assicurazione realmente efficace deve prevedere massimali abbastanza elevati, ovvero in grado di coprire anche ipotesi gravi come quella rappresentata dal decesso di una terza persona derivante da cause accidentali. Naturalmente la compagnia assicurativa che sottoscrive il contratto non è tenuta a risarcire l'eventuale danno che sia stato cagionato da incuria e mancato intervento da parte del condominio, tale da sfociare in chiara negligenza.

Come funziona l'assicurazione condominio

A sottoscrivere il contratto con l'assicurazione prescelta è l'amministratore del condominio il quale è naturalmente tenuto ad ottenere una delibera da parte dell'assemblea nel caso in cui il regolamento non preveda espressamente questa eventualità. Va sottolineato che la decisione assembleare deve rispettare quanto previsto dall'articolo 1136 del Codice Civile, ovvero deve essere stata votata dalla metà della maggioranza degli intervenuti, i quali a loro volta devono costituire una rappresentanza di non meno del 50% del valore del fabbricato. Sarà lo stesso amministratore a elevare poi la richiesta di indennizzo all'assicurazione nel caso di un sinistro, nel limite di tempo indicato tra le condizioni contrattuali.

Un modo aggiuntivo di tutelarsi da parte dei condomini è poi quello di richiedere una copia del contratto sottoscritto con l'assicurazione all'amministratore. In alcuni casi, infatti, la sottoscrizione della polizza risale ad epoche lontane e i massimali potrebbero essere stati resi inadeguati dall'avanzata del tempo, prevedendo cifre oggettivamente diventate basse.

La richiesta di una copia della polizza sottoscritta, può servire anche a sincerarsi del fatto che le ipotesi previste siano in grado di offrire vere certezze. Nel caso si pensi che manchi qualcosa, si può infatti provvedere a stipulare una polizza aggiuntiva, evitando naturalmente che si presentino deleterie sovrapposizioni tra le due assicurazioni. Una sovrapposizione che ad esempio non riguarda il caso di furto, il quale non rientra mai nelle coperture della polizza condominiale e che quindi può essere contrattato privatamente dal condominio il quale la ritenga utile al suo caso. Va infine sottolineato come nel caso della Responsabilità Civile, la polizza individuale comporti normalmente un maggiore raggio di copertura nei confronti della Polizza Globale Fabbricato, offrendo di conseguenza maggiori garanzie. Un fattore che occorre tenere nel debito conto ove si preferisca la prima alla seconda in vista di una votazione condominiale.

Quanto costa la polizza condominio?

Per quanto concerne il discorso legato ai costi, naturalmente essi variano non solo a seconda della compagnia che viene selezionata per la firma del contratto, ma anche sulla base di una serie di fattori, come: - le coperture che vengono ad essere inserite a livello contrattuale; - i massimali che vengono indicati dal condominio interessato; - i dati relativi al fabbricato, ovvero le sue dimensioni, la sua anzianità (che decorre dalla data in cui è stato costruito), il numero delle abitazioni che lo compongono, l'eventuale presenza di parchi condominiali e il comune in cui esso è stato eretto. Una volta che sia stato stabilito il premio complessivo da corrispondere all'impresa assicurativa, resta naturalmente da provvedere a ripartire la spesa tra i vari condomini. Il criterio che porterà ogni condominio a versare la sua quota sarà naturalmente quello dei millesimi. Ove però uno dei condomini porti avanti una attività caratterizzata da profili di rischio (ad esempio una banca o una azienda che tratti prodotti in grado di costituire un potenziale pericolo in fase di fabbricazione), la sua parte di premio sarà naturalmente maggiorata.

La polizza condominio è obbligatoria?

La polizza condominio non è obbligatoria, a meno che non sia prescritta dal Regolamento Condominiale. Naturalmente anche nei caso in cui non sussista alcun obbligo sarebbe consigliabile provvedere alla stipula di una copertura di questo genere, proprio per avere le spalle coperte in caso di incidenti che vedano colpite terze persone.

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