Regola proporzionale
Tanto nell’ambito delle assicurazioni casa quanto nelle polizze RC auto, il risarcimento erogato dalla compagnia non può essere illimitato. Per questo motivo oltre al massimale, cioè alla cifra massima che l’assicuratore è disposto ad erogare in caso di sinistro, esistono una serie di parametri e principi, come la regola proporzionale, che tutelano le compagnie dagli indennizzi esorbitanti rispetto a quanto pattuito nel contratto assicurativo.
Nelle polizze con garanzia furto a primo rischio relativo ad esempio, la regola proporzionale aiuta a riportare il risarcimento nei valori concordati all’acquisto dell’assicurazione, riducendo l’indennizzo “proporzionalmente” in base al valore intero delle cose da assicurare indicato dal cliente.
Per comprendere meglio il funzionamento della regola proporzionale si riporta il testo dell’art. 1907 del Codice Civile, che disciplina il caso della sottoassicurazione con regola proporzionale:
“Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto”
La regola proporzionale interviene in sostanza quando in seguito alla perizia eseguita sul sinistro, il valore intero dei beni assicurati dalla RCA risulta essere superiore a quello dichiarato in polizza. In questi casi il cliente non viene risarcito per l’intero ammontare del danno, ma riceve un rimborso ridotto calcolando il rapporto fra capitale assicurato e valore dei beni al momento del sinistro.
Per evitare l’applicazione della regola proporzionale l’assicurato non deve fare altro che aggiornare l’assicuratore sulle variazioni di valore dei beni coperti.
Sempre nelle polizza casa a primo rischio relativo, se i valori emersi coincidono con quelli inizialmente dichiarati invece, la regola proporzionale riporta il risarcimento dei limiti del massimale concordato.
Ci sono assicurazioni in cui la regola proporzionale può essere derogata, quando ad esempio viene ammessa una tolleranza del 10 o del 20% sul valore iniziale indicato dal cliente. La deroga tuttavia deve essere espressamente inserita nel contratto di polizza.
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