Sosta e fermata: Che differenza c'è?
Che si parli della propria auto nuova, o di auto usate, non c'è dubbio: farsi portare via la macchina dal carro attrezzi è una gran bella scocciatura!
Sosta e fermata sono molto diverse tra loro e ciò viene citato chiaramente nel codice della strada, anche se non sempre la distinzione è chiara, specie in certi casi in cui potrebbe essere consentita l'una, ma non l'altra. Scopriamo insieme le differenze tra le due, come deve essere lasciato il veicolo, e quali sono le sanzioni che si rischiano.
In questo articolo vedremo:
Qual è la differenza tra la sosta e la fermata?
Il Codice della Strada dice che l a sosta è di fatto la sospensione della marcia del veicolo, la quale viene protratta nel tempo. In questa situazione quindi il conducente può allontanarsi dal mezzo, naturalmente spegnendo il motore.
La fermata invece è una situazione che implica la temporanea sospensione della marcia del veicolo, anche laddove sia vietato, per far salire o scendere una o più persone o comunque per altre esigenze che necessitano sempre di una tempistica estremamente breve. Viene chiarito anche che, durante la fermata, comunque il veicolo non deve in alcun modo essere di intralcio alla normale circolazione, inoltre il conducente è tenuto a rimanere al volante e pronto a riprendere immediatamente la marcia.
Quando sono vietate la sosta e la fermata?
L'articolo numero 158 del codice della strada pone dei paletti relativi a sosta e fermata. Infatti si prevede che entrambe siano assolutamente vietate nei seguenti casi:
- In prossimità di un passaggio a livello o dei binari del tram, è infatti vietato collocare l'auto in un luogo che possa recare disturbo alla marcia di quei veicoli
- Divieto di sosta o fermata nelle gallerie o sottopassaggi, in quanto si tratta di una condizione estremamente pericolosa che può causare incidenti di entità importante
- La sosta e la fermata sono vietate anche sui dossi
- Ovviamente sosta e fermata sono vietate in prossimità delle curve, in quanto il veicolo può disturbare la circolazione mettendo a repentaglio anche gli altri automobilisti
- Sosta e fermata sono vietati anche nelle immediate vicinanze di semafori e cartelli stradali, qualora li rendano poco visibili
- Vietate sosta e fermata anche sulle strisce pedonali, dato che sarebbe pericoloso
- Anche sui marciapiede non è possibile sostare o fermarsi
In alcune situazioni, previste sempre dal codice della strada articolo 158 comma 2, è consentita la fermata ma è vietata la sosta. Le situazioni in cui non è possibile sostare sono le seguenti:
- Davanti ai passi carrai
- In una posizione che impedisce a un altro veicolo di poter essere spostato
- In seconda fila
- Nei parcheggi destinati agli autobus e in quelli dedicati ai disabili
- Nei parcheggi destinati alla ricarica delle auto elettriche
- Nelle aree pedonali e in quelle dedicate ai mercati
In caso di sosta o fermata, come deve essere posizionato il veicolo?
Spesso ci si chiede, a livello pratico, come dovrebbe essere collocato il veicolo in caso di sosta o fermata. Anche in questo senso il codice della strada è piuttosto chiaro, dando delle linee guida ben precise.
Prima di tutto, in caso di sosta o fermata, il veicolo deve essere collocato quanto più possibile vicino al lato destro della carreggiata così da non intralciare il traffico. Inoltre, nel caso in cui non fosse presente un marciapiede, è bene mantenere abbastanza spazio per far passare comodamente i pedoni.
Nel caso in cui fosse necessaria una sosta o fermata su strada urbana a senso unico di marcia è possibile collocare il veicolo anche sul margine sinistro della carreggiata, lasciando però ovviamente lo spazio necessario per permettere ad altri veicoli di poter passare agevolmente.
Per quanto riguarda invece la sosta o fermata negli spazi dedicati ai parcheggi, il veicolo in questo caso deve essere collocato negli appositi spazi. Qualora sia possibile sostare solo per un tempo limitato è obbligatorio esporre, tramite il disco orario, l'ora in cui la sosta è iniziata.
Infine è sempre bene ricordare che, durante la sosta, è fatto assoluto divieto di mantenere acceso il veicolo che, quindi, dovrà avere il motore spento.
Quali sono le sanzioni previste per il mancato rispetto dei divieti di fermata e sosta?
Chiarite quelle che sono le differenze e i vari campi di applicazione di sosta e fermata, veniamo ora alle sanzioni previste in caso di mancata osservanza dei divieti.
È prevista una sanzione economica che va da un minimo di 84 euro ad un massimo di 335 euro per coloro che vengono meno alle regole imposte dal codice della strada previste al comma uno. Queste sanzioni valgono nel caso in cui il conducente sia alla guida di un'automobile. Mentre se si tratta di motocicli le sanzioni variano da un minimo pari a 40 euro fino ad un massimo di 163 euro.
Discorso diverso per le violazioni elencate al comma due del codice della strada articolo 158, in questo caso infatti le sanzioni partono da un minimo di 24 euro fino ad un massimo di 97 euro per ciclomotori e motoveicoli, mentre per i restanti veicoli sono previste multe che vanno da 41 euro fino a 168 euro.
Normalmente non sono previste altre sanzioni, in particolare non è prevista la decurtazione dei punti dalla patente. In realtà però in alcuni casi estremi, di elevata gravità, potrebbero essere tolti due punti dalla patente.
La multa può essere pagata entro cinque giorni dall'avvenuta notifica, in questo caso il conducente potrà usufruire di uno sconto pari al 30% dell'importo. Ovviamente qualora l'infrazione fosse avvenuta sul posto, quindi tramite verbale, i cinque giorni decorrono da quel momento.
Infine, per i veicoli che non rispettano il divieto di fermata, è prevista la rimozione forzata.
Ricorso contro la sanzione
È possibile fare ricorso contro la sanzione subita, se questa viene ritenuta ingiusta. Sostanzialmente esistono due strade, la prima prevede di rivolgersi al Giudice di pace, la seconda invece è un ricorso da presentare al Prefetto.
Se il conducente decide di rivolgersi a un Giudice di pace dovrà farlo entro e non oltre trenta giorni inviando una richiesta e descrivendo i motivi per i quali si fa ricorso. Il costo della pratica è pari a 43 euro.
Qualora il conducente voglia rivolgersi al Prefetto lo dovrà fare entro sessanta giorni, in questo caso la pratica è del tutto gratuita.
Naturalmente la scelta di fare o meno ricorso è estremamente soggettiva, ma è bene valutare attentamente le reali possibilità di poter vincere. È quindi consigliabile appellarsi solo nel momento in cui si è assolutamente certi della propria innocenza, potendo anche portare delle prove concrete ed eventuali testimoni.
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