Chi fa da garante può richiedere un mutuo?
8 feb 2019 | 5 min di lettura | Pubblicato da Valerio S.
Accettare di fare da garante su un mutuo del proprio partner, di un familiare o di un amico è una decisione importante, che necessita molta attenzione. Spesso l’agognata “firma” è una condizione indispensabile per la concessione del finanziamento.
Sebbene intenzionati ad aiutare persone care, questa responsabilità non deve essere assunta alla leggera.
Il rischio principale è infatti quello di dover rispondere personalmente del debito nei confronti della banca, qualora il mutuatario non rispetti gli impegni pattuiti. C’è però anche un’altra sfaccettatura, spesso sottovalutata, che deve essere tenuta in adeguata considerazione: l’eventualità che sia il garante stesso a dover richiedere un mutuo o un prestito in futuro. Avere già assunto il ruolo di garante rappresenta una circostanza che non preclude tale possibilità, ma può sicuramente rappresentare un ostacolo. Vediamo perché.
Quando si richiede un mutuo, una delle prime voci che le banche controllano per valutare se erogare o meno il finanziamento è il reddito dell’aspirante mutuatario. Se le entrate mensili non sono ritenute sufficienti, oltre alla normale ipoteca sull’immobile l’istituto di credito può chiedere il rilascio di garanzie personali da parte di un soggetto terzo.
Si tratta di una condizione spesso obbligata, senza la quale non è possibile ottenere la concessione del prestito richiesto. D’altra parte le banche, ciascuna con le proprie logiche e criteri di valutazione, devono tutelarsi il più possibile dai casi di potenziale insolvenza, negando l’erogazione dei fondi ai soggetti che si presumono, secondo le procedure di rating e i metodi di stima adottati, incapaci di rimborsare il finanziamento secondo il piano concordato.
Ecco quindi che entra in gioco una figura piuttosto ricorrente, soprattutto per i mutui immobiliari degli under 35 o delle giovani coppie, che tipicamente all’inizio della propria carriera lavorativa possono disporre di redditi non elevati. Si tratta del “garante”, termine utilizzato in gergo per indicare quello che più tecnicamente viene detto fideiussore.
L’articolo 1936 del codice civile stabilisce che «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui». Le parti del rapporto giuridico diventano quindi tre: la banca (creditore), il mutuatario (debitore) e il garante (fideiussore).
Sulla base di tale impegno, possono verificarsi due scenari: nel primo, in cui le cose vanno come da programma, il debitore onora puntualmente tutte le scadenze, saldando le rate (quota capitale + interessi) fino all’estinzione completa del mutuo. In questo caso, il garante non deve fare assolutamente nulla, rimanendo un semplice “osservatore”. Nelle seconda ipotesi, che possiamo definire “patologica”, il debitore incappa nell’inadempimento, non essendo più in grado, per qualunque motivo (perdita del lavoro, condizioni di salute, separazioni personali, etc.), di restituire il finanziamento. È qui che il garante da semplice spettatore diventa parte attiva nel rapporto giuridico, in quanto la banca potrà chiedergli di versare quanto non pagato dal debitore principale, fino all’importo massimo stabilito nel contratto stesso.
Trattandosi di una garanzia personale, il garante risponde con tutto il suo patrimonio, restando vincolato a tale responsabilità per l’intera durata del piano di ammortamento.
Come è facile intuire, accettare di svolgere il ruolo di fideiussore su un mutuo altrui rappresenta una scelta molto delicata. Le conseguenze, infatti, possono essere particolarmente significative, dovendo corrispondere alla banca la quota residua del prestito, senza peraltro poter vantare alcun diritto (né di proprietà né di utilizzo) riguardo all’immobile. Con la conseguenza che, in caso di attivazione della garanzia, il fideiussore non potrà nemmeno beneficiare della detrazione fiscale del 19% sugli interessi passivi, che come noto è accessibile soltanto a chi è contemporaneamente intestatario dell’abitazione principale e titolare del mutuo.
Per completare l’analisi, va tenuta in evidenza infine un’ulteriore circostanza, ossia la procedura per la modifica del garante. Poiché quest’ultimo assume nei confronti della banca un impegno che coincide con la durata del mutuo, è possibile che nel corso del piano di ammortamento (solitamente tra i 20 e i 30 anni) le vicende personali e/o professionali tra mutuatario e fideiussore cambino rispetto allo status iniziale, al punto da indurre il garante a volersi “staccare” dall’obbligazione.
Tuttavia ciò non è così facile, in quanto l’onere originariamente assunto rimane valido indipendentemente da come si evolvono le vite delle parti interessate. È naturalmente possibile chiedere alla banca di eliminare la figura del garante, ma difficilmente gli istituti acconsentono a tale soluzione. Così facendo si ridurrebbero infatti le tutele del creditore, che a fronte dell’eventuale inadempimento del mutuatario non avrebbe più nessuno a cui rivolgersi per ottenere il pagamento.
Pertanto, per ottenere il via libera all’eliminazione della fideiussione è necessario che il debitore produca garanzie accessorie idonee. Oppure, in alternativa, che qualcun altro si faccia carico dell’onere di garanzia, avvicendando quindi il fideiussore originario.
Come impatta tutta ciò sulle future chance del garante di ottenere un mutuo? Naturalmente, per i motivi appena esposti, gli istituti di credito non possono ignorare il fatto che chi richiede il prestito si sia già impegnato finanziariamente (seppure a titolo potenziale) per un altro mutuo.
È bene precisare che le valutazioni variano da banca a banca. Tuttavia, nella maggior parte dei casi l’istituto di credito considererà in ottica prudenziale come “già impegnate” le somme che teoricamente potrebbero servire al richiedente per sobbarcarsi il mutuo garantito.
In questo modo le entrate nette disponibili, uno dei parametri essenziali che vengono esaminati dalle banche nelle procedure di risk rating, si ridurrebbero del medesimo importo. Facciamo un esempio: un lavoratore dipendente che guadagna 1.500 euro netti al mese, in base alla “regola d’oro” secondo cui la rata non deve superare un terzo delle entrate fisse, in condizioni normali potrebbe ottenere un mutuo che prevede una rata fino a 500 euro mensili.
Se tuttavia il soggetto è già garante per il mutuo di un amico o familiare, con una rata da 400 euro al mese, la banca interpellata potrebbe considerare le entrate disponibili soltanto di 1.100 euro al mese, considerando come “vincolate” quelle che potrebbero servire per saldare il prestito garantito.
Ciò può portare, soprattutto per i redditi più bassi, all’impossibilità di ottenere un mutuo. Oppure, in ogni caso, ridurre l’entità dell’importo concedibile. O ancora far scattare l’obbligo di avere un “garante del garante” sul secondo mutuo.
Al contrario, prendiamo il caso di un dirigente d’azienda che ha una retribuzione di 5.000 euro mensili netti ed è impegnato a fare da garante sul mutuo del figlio (rata da 400 euro al mese). In questo caso, laddove il nuovo mutuo richiesto a sua volta dal manager prevedesse una rata di 1.000 euro al mese, la banca potrebbe ritenere sufficientemente capiente l’importo delle entrate, pure nel caso avverso in cui la garanzia sul mutuo del figlio dovesse rendersi necessaria.
Marchigiano di nascita, vive e lavora a Milano dal 2006. Valerio, giornalista professionista, scrive di diritto, fisco (nazionale e internazionale), e giustizia tributaria per ItaliaOggi.
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