La normativa sui prestiti: le leggi principali
Le 3 cose da sapere:
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Il decreto legislativo n. 141/2010 ha modificato la disciplina sui prestiti
1Il decreto legislativo n. 141/2010 ha modificato la disciplina sui prestiti
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Il decreto n.206/2005 ha introdotto novità a tutela del consumatore
2Il decreto n.206/2005 ha introdotto novità a tutela del consumatore
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Confronta i diversi tipi di prestiti e scopri qual è il più adatto alle tue esigenze
3Confronta i diversi tipi di prestiti e scopri qual è il più adatto alle tue esigenze
Sommario
- Decreto legislativo n. 141/2010 relativo ai contratti di credito al consumo
- Decreto legge n. 63/2013 sulla prestazione e certificazione energetica
- Decreto legislativo n. 206/2005: Codice del consumo
- Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21
- Normativa antiriciclaggio
Decreto legislativo n. 141/2010 relativo ai contratti di credito al consumo
La norma, che recepisce la Direttiva 2008/48/Ce, ha modificato la precedente disciplina del Credito al consumo di cui fanno attualmente parte i prestiti personali, i prestiti finalizzati (detti anche crediti collegati), la cessione del quinto dello stipendio e il credito rotativo conosciuto anche come credito revolving. La norma definisce come credito al consumo “il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria” mentre per credito collegato (prestito finalizzato, ad esempio quando si acquista un’auto a rate) si intende “un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici” a patto che “il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito” oppure che “il bene o il servizio specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Il Decreto disciplina tutti gli aspetti relativi a: Taeg (Tasso effettivo annuo globale); informazioni precontrattuali; contratto; variazioni dei termini contrattuali; obblighi in materia di polizze assicurative; pubblicità; estinzione anticipata; recesso; mancato pagamento delle rate; valutazione del merito creditizio; contestazioni, reclami e segnalazioni; conciliazione ed eventuali inadempimenti dei venditori nel caso dei prestiti finalizzati.
Decreto legge n. 63/2013 sulla prestazione e certificazione energetica
Il decreto prestiti personali ha recepito la direttiva europea 2010/31/Ue e aggiornato il decreto legislativo 192/2005, in materia di prestazione e di certificazione energetica degli immobili. Il testo ha introdotto tra l’altro l’obbligo di realizzare, a partire dal 2018 (per i nuovi edifici pubblici) e dal 2021 (per le nuove costruzioni private), fabbricati a impatto quasi zero e ha modificato i metodi di calcolo e di applicazione dei requisiti di efficienza minimi degli immobili, che tengano conto del raggiungimento dei livelli di efficienza ottimali in funzione dei costi, come richiesto dalla direttiva Ue. Il decreto ha inoltre introdotto l’obbligo della certificazione energetica anche in caso di locazione di un immobile (come già avviene per le compravendite), certificazione che deve essere rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di mancata indicazione dell’indice di prestazione energetica nell’annuncio di vendita o di locazione di un immobile, è prevista una sanzione amministrativa tra 500 e 3mila euro. Il provvedimento detta infine le regole relative alle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e in materia di qualifica professionale per le attività di installazione e manutenzione degli impianti per fonti rinnovabili.
Decreto legislativo n. 206/2005: Codice del consumo
Il decreto ha introdotto un nuovo ordinamento a tutela del consumatore. In origine composto da 146 articoli, saliti a 170 in seguito alle modifiche apportate al testo nel 2007, è suddiviso in sei parti: la prima contiene le disposizioni generali e le finalità e detta i diritti dei consumatori e le relative definizioni; la seconda regolamenta gli ambiti relativi all’educazione, all’informazione, agli aspetti commerciali, alla pubblicità e relative definizioni; la terza norma i contratti di consumo; la quarta prende in esame la sicurezza dei prodotti e la loro qualità; la quinta è dedicata al ruolo delle associazioni dei consumatori, mentre la sesta contiene le disposizioni finali. Con l’art. 140 bis del decreto è stata infine normata l’azione di classe (class action) a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21
In attuazione della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori, il decreto ha introdotto alcune importanti novità. Come: il diritto del consumatore ad avere maggiori informazioni precontrattuali nei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali e il diritto del ripensamento esercitabile entro i 14 giorni e non più 10. Nel caso poi che al consumatore non sia stata data preventivamente un’adeguata informazione sul diritto al ripensamento, il termine per il recesso è stato innalzato a 12 mesi, mentre il venditore ha 14 giorni (da 30) per restituire gli importi pagati e il consumatore deve restituire il bene entro 14 giorni contro i 10 previsti precedentemente. Il decreto contiene inoltre il divieto ad applicare somme aggiuntive per gli acquisti effettuati con il bancomat o con la carta di credito e sulla tariffa telefonica su linee dedicate dai venditori al consumatore in caso di vendite dirette (cioè quelle a domicilio o porta a porta) o a distanza (ad esempio, le vendite online).
Normativa antiriciclaggio
Con il decreto legislativo 231/2007 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di utilizzo del contante, assegni, libretti al portatore e titoli al portatore, poi aggiornate con l’aggiunta del comma 1 bis dell’art. 23, che regolamenta il rapporto contrattuale nel caso manchino le informazioni per definire il profilo di rischio antiriciclaggio di un cliente. La normativa, entrata in vigore il 6 dicembre 2011, ha disciplinato le pratiche di trasferimento di contanti e quelle riguardanti i libretti di deposito bancari o postali al portatore; i titoli al portatore; i libretti al portatore e gli assegni bancari, postali e circolari.
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