Fotovoltaico su tetto condominiale: non è necessario l'ok dell'assemblea
28 dic 2022 | 3 min di lettura | Pubblicato da Marianna S.
L’installazione degli impianti fotovoltaici sul tetto condominiale è consentita a ciascun condomino, senza necessità di approvazione da parte dell’assemblea. Ciò è quanto stabilito dalla sentenza del TAR del Lazio, emessa a favore di un privato che ha presentato ricorso in seguito alla revoca degli incentivi, poiché gli era stato detto che, secondo il regolamento condominiale, il tetto dell’edificio non rientrava nella sua disponibilità.
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La sentenza del TAR
La sentenza del TAR, che ha accolto il ricorso, stabilisce che ogni condomino può installare i pannelli fotovoltaici sul tetto del condominio, purché non venga pregiudicata la stabilità dello stesso, e non ne venga leso il decoro architettonico.
In particolare viene citato l’Articolo 1122 Bis del Codice Civile, Legge 11 dicembre 2012 n.220, secondo il quale a ciascun condomino è consentita l’installazione di impianti per la produzioni di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato.
Quando si può impedire
Secondo il TAR dunque, se l’intervento non comporta la modifica di parti comuni, l’assemblea non può negare il consenso all’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Mentre una delibera dell’assemblea approvata alla maggioranza non ha alcun potere, un regolamento condominiale approvato all’unanimità può invece opporsi e impedire un simile uso dell’area comune.
Per contro, nel caso in cui la stabilità dell’edificio venisse compromessa, o se ne dovesse ledere il decoro architettonico, l’assemblea può intervenire per bloccare i lavori o far smantellare l’impianto.
Il ruolo dell'assemblea
Se per l’installazione dell’impianto fosse necessaria la modifica di una parte comune del condominio, l’interessato dovrà preventivamente comunicarlo all’amministratore, specificando il contenuto della modifica e le modalità di esecuzione dell’intervento.
In tal caso, l’assemblea con delibera approvata dalla maggioranza dei voti degli intervenuti, e da almeno i due terzi del valore dell’immobile, potrà eventualmente suggerire delle modalità alternative per l’esecuzione dell’intervento, o delle precauzioni da adottare per salvaguardare la stabilità e la sicurezza dell’edificio, nonché il decoro architettonico dello stesso.
Nelle stesse modalità, su richiesta dell’interessato, l’assemblea può anche provvedere alla ripartizione dell’uso della superficie comune interessata, nel rispetto delle diverse forme di utilizzo previste dal regolamento condominiale.
Questa procedura viene normalmente adottata quando il singolo condomino intende realizzare il proprio impianto sugli spazi comuni, in considerazione del fatto che, come nel caso di un tetto a falda, la superficie che risulta esposta meglio, spesso non è ripartita.
Quando l'impianto è del condominio
Per quanto riguarda invece l’installazione di un impianto fotovoltaico di proprietà del condominio, è necessario fare riferimento all’Articolo 1120 del Codice Civile, che regola le innovazioni, tra cui quelle per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio.
In questo caso, l’installazione dell’impianto può essere richiesta anche da un solo condomino, che sarà tenuto a specificare le modalità di esecuzione dei lavori, mentre l’amministratore dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell’assemblea. La delibera dovrà essere approvata con la maggioranza dei voti degli intervenuti, più almeno la metà del valore in millesimi dell’immobile.
I costi dell’intervento (per cui si può richiedere un bonus) saranno ripartiti esclusivamente tra i condomini che hanno espresso voto favorevole, mentre quelli contrari non dovranno pagare alcuna spesa, ma allo stesso tempo non potranno beneficiare dei vantaggi come il risparmio sulla bolletta, e delle agevolazioni, come incentivi e detrazioni fiscali.
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