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Il risarcimento diretto: cos'è e come funziona

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Le 3 cose da sapere:

  1. 1

    Consente di ottenere l’indennizzo dalla propria assicurazione anziché da quella della controparte.

    1

    Consente di ottenere l’indennizzo dalla propria assicurazione anziché da quella della controparte.

  2. 2

    È applicabile solo a sinistri tra due veicoli immatricolati e assicurati in Italia.

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    È applicabile solo a sinistri tra due veicoli immatricolati e assicurati in Italia.

  3. 3

    Riduce i tempi di liquidazione del danno, che può essere risarcito in 30 giorni in caso di accordo tra le parti.

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    Riduce i tempi di liquidazione del danno, che può essere risarcito in 30 giorni in caso di accordo tra le parti.

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In seguito al Decreto Bersani, a partire dal 1° febbraio 2007 è stata introdotta un’importante innovazione in tema di assicurazioni auto online e "fisiche", nota come indennizzo o risarcimento diretto. Tale norma prevede che, se la compagnia aderisce alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (Convenzione C.A.R.D.) e in determinati casi di sinistro senza colpa, sia possibile richiedere il risarcimento del danno direttamente alla propria compagnia. Fuori dai casi di applicabilità, nonché in caso di compagnia non aderente alla C.A.R.D. (“RC senza Risarcimento Diretto”), sarà invece necessario rivolgersi alla compagnia della controparte.

Se in una polizza RCA viene aggiunta la clausola risarcimento in forma specifica, l'assicurato danneggiato, oltre al risarcimento del danno pecuniario, può chiedere alla compagnia di assicurazione di procedere al ripristino della corretta funzionalità del veicolo e quindi alla eliminazione del danno.

Sommario

Cos’è il risarcimento diretto nell’assicurazione auto

Il risarcimento diretto è un meccanismo di indennizzo applicabile a determinate tipologie di sinistri stradali. Si utilizza quando l’incidente avviene tra due veicoli a motore immatricolati e assicurati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano. Inoltre, entrambi i conducenti devono essere identificati e l’incidente non deve coinvolgere più di due veicoli. In pratica, se sei vittima di un incidente senza colpa, puoi ottenere il risarcimento dalla tua assicurazione, che successivamente si rivarrà sulla compagnia della controparte.

Quando è applicabile e quando no

Il risarcimento diretto non è applicabile in tutti i casi. Per poterne usufruire, devono essere rispettate alcune condizioni precise:

  • Coinvolgimento di due soli veicoli a motore immatricolati e assicurati in Italia, San Marino o Vaticano.
  • Identificazione di entrambi i conducenti e delle rispettive coperture assicurative.
  • Danni a cose o a persone con lesioni di lieve entità, solitamente inferiori al 9% di invalidità permanente.

Nel Codice delle assicurazioni sono fornite indicazioni anche di quando non si applica il risarcimento diretto. Nello specifico non si potrà procedere all'indennizzo diretto nel caso in cui:

  • siano coinvolte macchine agricole, ad esempio trattori, natanti, oppure motocicli con vecchia targa a 5 caratteri;
  • assenza di collisione tra veicoli, ad esempio se uno solo dei veicoli è danneggiato non può esservi risarcimento diretto
  • coinvolgimento di più di due veicoli responsabili
  • sinistri avvenuti fuori da Italia, San Marino o Vaticano

I danni risarcibili sono quelli:

  • a carico del veicolo,
  • a cose trasportate
  • a persone (conducente e trasportato) se di lieve entità, cioè con invalidità biologica permanente pari o inferiore al 9%. In caso di danni di maggiore entità si dovrà procedere con il risarcimento ordinario.

Differenze tra risarcimento diretto e risarcimento ordinario

La principale differenza tra risarcimento diretto e ordinario risiede nella modalità di gestione del sinistro. Nel risarcimento diretto, il danneggiato interagisce esclusivamente con la propria compagnia assicurativa, che si occupa di tutto il processo, dal ricevimento della denuncia fino alla liquidazione del danno.

Nel risarcimento ordinario, invece, il danneggiato deve rivolgersi alla compagnia assicurativa della controparte, con tempi di gestione generalmente più lunghi e una maggiore complessità nella trattativa. Per questo motivo, il risarcimento diretto rappresenta una soluzione più agevole per molti automobilisti.

Vantaggi del risarcimento diretto

Il risarcimento diretto offre diversi vantaggi, sia per gli assicurati che per le compagnie assicurative. In primo luogo, consente di ridurre significativamente i tempi di attesa per l’indennizzo, rendendo più semplice la gestione del sinistro. Inoltre, il fatto di trattare direttamente con la propria compagnia assicurativa rende il processo meno stressante per l’assicurato, che non deve interfacciarsi con la controparte.

Un altro aspetto positivo è la maggiore trasparenza nella liquidazione del danno, grazie alla standardizzazione delle procedure. Tuttavia, è importante ricordare che, in caso di contestazioni o disaccordi sull’entità del risarcimento, è comunque possibile ricorrere all’autorità giudiziaria o richiedere l’intervento di un perito.

Come richiederlo

Per avere un risarcimento diretto in seguito al sinistro è necessario identificare il veicolo con il quale si è avuto il sinistro: come detto in precedenza in questo caso è importante ricordare che deve essere immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano e che, se l'altro veicolo non è stato identificato, oppure ha una targa straniera, non è possibile procedere. La procedura di indennizzo diretto può essere utilizzata anche nel caso in cui le parti abbiano convenuto sulla dinamica del sinistro e quindi sia stato firmato il modulo di constatazione amichevole.

Dopo aver effettuato l'identificazione, è necessario chiedere alla propria compagnia il risarcimento. Nella richiesta devono essere indicati i nomi degli assicurati, le targhe dei veicoli e le compagnie di assicurazione. È essenziale delineare le circostanze e le modalità in cui è avvenuto il sinistro. Se vi sono testimoni devono essere indicate le loro generalità, inoltre deve essere dichiarato se sul luogo del sinistro è intervenuta l'autorità, luogo, giorno e ora in cui sarà eseguita la perizia per la valutazione del danno.

Nel caso in cui si siano verificati anche danni alle persone devono essere indicate le generalità delle persone che hanno subito danni, codice fiscale delle stesse, età, attività e reddito della persona danneggiata. Devono inoltre essere indicate l'entità delle lesioni subite e il certificato l'avvenuta guarigione senza lesioni permanenti. Il danneggiato deve indicare se ha diritto a prestazioni INAIL, deve essere allegata l'eventuale consulenza medico legale e fatturazione della prestazione professionale.

Una volta inoltrata la domanda, la compagnia di assicurazione provvederà a identificare la compagnia dell'altro veicolo coinvolto e quindi a verificare che abbia aderito alla CARD. A questo punto se entrambi i conducenti hanno compilato il modulo CAI (il modulo per la constatazione amichevole), entro 30 giorni la compagnia di assicurazione del danneggiato inoltrerà un'offerta al suo cliente. Se invece il modulo non è stato compilato, l'offerta sarà inoltrata nel termine di 60 giorni. Infine, se vi sono anche danni alle persone il termine per l'offerta è di 90 giorni. L'offerta deve essere motivata. Se l'assicurato accetta l'offerta, la compagnia è obbligata a versare gli importi entro 15 giorni dall'accettazione.

Cosa fare in caso di disaccordo

Se l'offerta proposta dalla compagnia di assicurazione per il risarcimento diretto non appare congrua rispetto al danno che si ritiene di aver patito, è possibile aprire una procedura di conciliazione: questa strada può essere percorsa se l'ammontare del danno è inferiore a 15.000 e non prevede costi per il consumatore. In alternativa è possibile procedere con una negoziazione assistita: questa fase prevede la presenza di un legale e mira ad un accordo con la compagnia, naturalmente cercando di dimostrare il maggiore danno subito rispetto a quello che la compagnia vorrebbe liquidare. Infine, nel caso in cui la negoziazione assistita non abbia successo, vi è la possibilità di esperire un rito ordinario civile in cui far valere le proprie ragioni. La negoziazione assistita può essere avviata anche nel caso in cui nei termini previsti dalla legge la compagnia non provveda a inoltrare un'offerta al cliente.

Tabella riepilogativa delle differenze

La tabella di seguito riassume i presupposti applicativi e le principali differenze tra le modalità di risarcimento, nonché le principali differenze nel processo di liquidazione.

Risarcimento DirettoRisarcimento Ordinario
NATURAIl danneggiato (proprietario o conducente) che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, richiede il risarcimento del danno direttamente dalla propria Compagnia Assicurativa (con le modalità previste da ciascuna Compagnia e indicate nel Set Informativo).Il danneggiato (proprietario o conducente) che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, rivolge la domanda di risarcimento alla compagnia della controparte responsabile (anche parziale) del sinistro.
PRESUPPOSTI APPLICATIVISi applica quando si verificano tutte le seguenti condizioni: Veicoli a motore Veicoli identificati e assicurati per la RCA, immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; Collisione tra due veicoli senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili; Sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; La compagnia assicurativa è aderente alla C.A.R.D. (vedi sezione “quali compagnie?”) Quando NON si applica: Macchine agricole e natanti Assenza di collisione tra i veicoli (non c’è stato per uno dei due un danno effettivamente constatabile); Coinvolgimento di più di due veicoli responsabili incluso quello del danneggiato; Sinistri non avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; Veicoli non identificati o non assicurati per la RCA, non immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; Coinvolgimento di un ciclomotore munito della vecchia targa a 5 caratteri; La compagnia assicurativa del danneggiato non aderisce alla C.A.R.D. (“RC senza Risarcimento Diretto”) Per esclusione, si applica in tutti gli altri casi in cui non si può applicare la CARD.Si applica a tutti i tipi di sinistro, anche quelli per cui si potrebbe utilizzare la procedura di risarcimento diretto.
DANNI RISARCIBILIDanni al veicolo; Danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente; Lesioni personali al conducente inferiori o pari al9% di invalidità biologica permanente.Tutti
A CHI RIVOLGO LA RICHIESTA?La richiesta di Risarcimento deve essere presentata alla propria Compagnia AssicurativaLa richiesta di Risarcimento deve essere presentata alla Compagnia Assicurativa del responsabile (anche parziale) del sinistro
CONTENUTI DELLA RICHIESTA Le previsioni non variano in base alla modalità di RisarcimentoLa richiesta deve contenere: nomi degli assicurati; targhe dei due veicoli coinvolti; denominazione delle rispettive Compagnie; descrizione di circostanze e modalità del sinistro; generalità di eventuali testimoni; indicazione dell’eventuale intervento delle autorità luogo, giorni e ore per la perizia sulle cose danneggiate. e inoltre, in caso di lesioni personali: codice fiscale età, attività e reddito del danneggiato; entità delle lesioni subite; dichiarazione di aver diritto a prestazioni gestite da assicurazioni sociali obbligatorie (INAIL); attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti. eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista
TEMPISTICHE Le previsioni non variano in base alla modalità di RisarcimentoLa Compagnia farà congrua e motivata offerta per i danni al veicolo o alle cose: entro 60 giorni; entro 30 giorni (se il Modulo di constatazione amichevole CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti) Per lesioni personali entro 90 giorni.
IMPORTO LIQUIDATO Le previsioni non variano in base alla modalità di RisarcimentoL’importo liquidato dipende dalla richiesta di risarcimento e dall’offerta della compagnia assicurativa. Tale importo non dipende in alcun modo dalla modalità di Risarcimento (Diretto o Ordinario).
SE NON SEI SODDISFATTO Le previsioni non variano in base alla modalità di RisarcimentoProcedura di conciliazione, come via alternativa a quella giudiziaria, per risolvere controversie nate a seguito di sinistri RC Auto con danni fino a 15.000 euro. La procedura non comporta oneri per il consumatore salvo eventuale iscrizione all’Associazione dei Consumatori. Procedura di negoziazione assistita e successivamente giudizio civile ordinario
QUALI COMPAGNIE?Nell’ambito dei presupposti applicativi sopra elencati, il Risarcimento Diretto è possibile solamente con compagnie aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (C.A.R.D.). Le imprese italiane ammesse ad operare nella RCA aderiscono tutte alla C.A.R.D. Non tutte le imprese estere, invece, aderiscono a tale convenzione. Sul sito IVASS è disponibile sia l’elenco delle imprese italiane (clicca qui) che quello delle imprese estere autorizzate, con evidenza dell’eventuale adesione alla C.A.R.D. (clicca qui).Il Risarcimento Ordinario è una procedura perseguibile in ogni caso, indipendentemente dalla tua compagnia assicurativa e dalla tipologia di sinistro.

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