Sospensione rate del mutuo: le istruzioni per non rischiare il rifiuto domanda
10 apr 2020 | 2 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
Con il decreto legge 18/2020 (decreto Cura-Italia) è stata ampliata la platea degli aventi diritto all’accesso al Fondo di solidarietà prima casa che permette di sospendere il pagamento delle rate del mutuo fino a un massimo di 18 mesi. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure previste a sostegno delle famiglie che stanno rimborsando un mutuo e che si trovano temporaneamente in difficoltà economiche a causa dell’epidemia Covid19.
Tuttavia, benché in possesso dei requisiti richiesti, al momento della compilazione della domanda, è necessario seguire le ‘istruzioni’ esplicitate nel decreto ministeriale del 25 Marzo e già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Se non lo si fa, si rischia di vedere respinta la domanda.
Nel modulo da utilizzare per la richiesta, disponibile sul sito di Consap, la concessionaria che gestisce il fondo, va infatti obbligatoriamente specificata la durata del periodo di sospensione secondo quanto previsto dall’art. 1 del suddetto decreto ministeriale, barrando i relativi quadratini.
Alla domanda va inoltre allegata “copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro”.
Più in particolare, la sospensione delle rate può essere richiesta:
- per un massimo di 6 mesi in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- per un massimo di 12 mesi se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- per un massimo di 18 mesi se la durata della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro è superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
La sospensione delle rate – specifica ancora il dm - può comunque essere reiterata (fino a un massimo di 18 mesi), anche per periodi non continuativi “entro il limiti di disponibilità del Fondo”.
Un’ulteriore avvertenza arriva infine direttamente da Consap che, con un avviso relativo all’invio delle domande, chiarisce che le richieste di sospensione devono essere inoltrate esclusivamente alla propria banca, mentre quelle inviate direttamente a Consap non saranno prese in considerazione.
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