Gestione crediti deteriorati, arrivano nuove regole
28 ott 2024 | 4 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Più informazioni ai clienti, definizione di quali sono i crediti deteriorati, creazione di un mercato dei crediti in sofferenza unico e non frammentato.
Ecco cosa cambia con le nuove regole sulla cessione dei crediti.
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Le novità del decreto
L’entrata in vigore del dlgs 116/2024 di recepimento della direttiva Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive) ridefinisce i rapporti della gestione dei crediti deteriorati, la loro vendita e la tutela dei debitori.
Il legislatore italiano per recepire le indicazioni delle regole europee ha introdotto un nuovo capitolo nel testo unico bancario chiamato “Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza”. Le norme sono dedicate, nello specifico, all’acquisto e alla gestione dei crediti in sofferenza, una disciplina di tutte le fasi del processo, dalla cessione iniziale fino alla gestione del credito da parte del nuovo acquirente.
La palla adesso è stata passata alla Banca di Italia che dovrà fornire indicazioni agli operatori, con la possibilità tra qualche tempo di avere la valutazione degli effetti concreti sul mercato. Le nuove norme diventeranno pienamente operative dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative scritte da Banca di Italia che, da agosto, data di entrata in vigore del decreto legislativo, ha a disposizione sei mesi per emanare le disposizioni di dettaglio.
Cosa è regolamentato
Si regolamentano i crediti acquistati a titolo professionale, classificati in sofferenza, come attualmente definiti da Banca di Italia . Ma cosa bisogna intendere per gestione di crediti in sofferenza? Ad esempio la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, la rinegoziazione dei termini e le condizioni contrattuali con il debitore (ma non deve configurarsi come attività di concessione di finanziamenti), la gestione della fase di reclamo dei debitori in merito all’acquisto dei crediti e l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto.
Il legislatore ha deciso di applicare le disposizioni non solo alle banche ma anche a tutti i soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti. Si punta insomma alla creazione di un mercato secondario delle sofferenze unico e non spezzettato.
Cosa è escluso
Definendo il perimetro di regole, il decreto esclude alcune attività non secondarie come
l’acquisto e la gestione dei crediti deteriorati classificati difficilmente pagabili o UTP (Unlikely To Pay); i crediti in sofferenza che arrivano dalle operazioni di cartolarizzazione, quando chi acquista è società veicolo per la cartolarizzazione, le attività che sono esternalizzate di recupero stragiudiziale
La nuova normativa, dunque, riguarda esclusivamente l’acquisto e la conseguente gestione dei crediti bancari in sofferenza, definiti dal decreto come «i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia”,
Spazio agli obblighi informativi
Consapevolezza nella valutazione del credito e sulle probabilità di recuperarne il valore, sotto l’occhio vigile di Banca di Italia. Il decreto introduce novità in materia di obblighi informativi, prevedendo che le banche cedenti forniscano ai potenziali acquirenti di crediti le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperarne valore con un obbligo di reportistica alla banca di Italia di sei mesi
Si individua anche su chi grava l’obbligo di informare il debitore ceduto dell’avvenuta cessione. Spetterà al gestore, alla banca o all’intermediario finanziario nominato per la gestione. Alla Banca d’Italia spetta poi stabilire il contenuto e le modalità dell’informativa e delle successive comunicazioni con il debitore ceduto e di identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.
L’albo e il codice di comportamento
Chi acquista i crediti in sofferenza è tenuto poi a segnalare alla centrale rischi, assolvendo agli adempimenti legati a questa attività. Inoltre arriva l’albo dei gestori dei crediti in sofferenza, organizzato e tenuto dalla Banca di Italia .
Infine il decreto fornisce una sorta di codice di comportamento per i gestori dei crediti in sofferenza. Essi: si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza; forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli; garantiscono la riservatezza dei dati personali; nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.
Giornalista professionista dal 2004 e vicecaporedattore per ItaliaOggi, scrive del Fisco in ogni sua forma. Ha fatto incursioni su Classcnbc e Tgcom per raccontare le novità di manovra di bilancio, sanatorie fiscali e storie di elusione.
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