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Prestiti alle imprese: sospensione rate e garanzie potenziate, le nuove linee guida

27 mar 2025 | 6 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

L’associazione bancaria italiana insieme alle principali associazioni di impresa (ABI, AGCI, Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri, Legacoop), ha approvato il 5 marzo 2025 le linee guida che spiegano, ai non addetti ai lavori, le procedure da seguire in caso di difficoltà finanziarie. Si forniscono così alle imprese gli strumenti necessari per gestire eventuali difficoltà finanziarie con maggiore consapevolezza e preparazione. Facile.it leader nel confronto tra prestiti personali, approfondisce l'argomento.

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La parola chiave del lavoro è tempestività: non appena l’impresa percepisce segnali di difficoltà sarebbe necessario, anche con il supporto di consulenti di propria fiducia, avviare un dialogo costante con la banca, riguardo all’andamento della propria situazione economica-finanziaria. Ciò anche al fine di favorire una ripresa regolare del rimborso una volta terminato il periodo di sospensione.

Se il rimedio è, dunque, la sospensione delle rate, nelle Linee Guida sono anche indicate, d’intesa con il Fondo di garanzia per le PMI, ISMEA e SACE, le modalità e le condizioni per ottenere l’allungamento delle garanzie da questi prestate sui finanziamenti per i quali è richiesto il temporaneo stop del rimborso.

Lo strumento non è soltanto una guida tecnica ma, vista anche la quasi totalità dei partecipanti alla guida nell’ambito del Tavolo di Condivisione Interassociativo (cosiddetto Tavolo CIRI), è anche una operazione di pressing presso le istituzioni nazionali e europee per modificare le regole attuali europee che limitano la possibilità di applicazione da parte delle banche in favore della clientela in temporanea difficoltà finanziaria.

Primo rimedio la sospensione delle rate dei finanziamenti

L’impresa può valutare l’opportunità di richiedere alla banca di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti in essere (intera rata o solo quota capitale delle rate) per un periodo circoscritto di tempo, in attesa della ripresa dell’attività economica.

L’accoglimento della richiesta di sospensione, però, non è automatico ma legato alle valutazioni di natura creditizia da parte della banca, secondo anche quanto richiesto dalla disciplina di vigilanza a cui essa è soggetta.

Cinque i punti all’attenzione della banca che ricordano le linee guida, a cui spetta la facoltà, al termine del periodo di sospensione, di verificare che il cliente sia in grado di riprendere la regolarità dei pagamenti:

periodo transitorio: la difficoltà deve essere momentanea con la possibilità di ripristinare le condizioni di sostenibilità dei pagamenti relativi alle esposizioni in essere;

durata sospensione: deve essere uguale alla temporanea difficoltà;

classificazione del rischio: le conseguenze sulla classificazione di rischio dell’impresa beneficiaria, alla luce delle attuali regole di vigilanza di matrice europea;

la leva delle garanzie pubbliche: la possibilità di allungare le garanzie pubbliche e private che assistono il finanziamento, con l’estensione del piano di ammortamento;

agevolazioni concesse: la presenza di agevolazioni che impediscono di procedere all’operazione.

Ok alla sospensione del rimborso ma si rischia un peggioramento dello score del credito

Se da un lato la sospensione del rimborso del finanziamento in favore dell’impresa si configura come misura di concessione (facilitazione nel rimborso del credito) dall’altro potrebbe avere delle controindicazioni per l’impresa stessa, alla luce della disciplina di vigilanza bancaria Ue.

La banca deve sottoporre l’impresa beneficiaria del credito, e della sospensione, a una nuova valutazione e verificare il corretto stato di rischio della sua esposizione, apponendo l’etichetta-attributo di “forborne”, che segnala l’applicazione a quest’ultima di una misura di facilitazione nel rimborso.

Anche nel caso di eventuali previsioni di legge che obblighino alla sospensione del pagamento delle rate, la banca non può esimersi dall’effettuare le medesime verifiche e dalla assegnazione dell’attributo “forborne”.

La segnalazione in “forborne” è una informazione che rimane all’interno della banca, che non è comunicata in Centrale Rischi.

Come eliminare la qualifica forborne

Ci sono delle condizioni da rispettare perché si possa procedere a eliminare la qualifica forborne.

  1. Devono essere trascorsi almeno due anni dalla data in cui il finanziamento oggetto della sospensione del rimborso è stato riclassificato come esposizione in bonis (periodo di prova);
  2. Devono essere stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui il finanziamento è in prova con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
  3. Nessuna delle esposizioni verso il debitore deve risultare scaduta da più di 30 giorni.

Quali sono i criteri per cui un finanziamento è invece considerato in default

Sono due i criteri per cui un finanziamento è considerato in default: aver già usufruito di una facilitazione del rimborso e una facilitazione del rimborso accompagnata a un ritardo nei rimborsi di oltre 30 giorni.

Più in particolare:

a) abbia già ottenuto un’analoga facilitazione di rimborso nell’anno precedente (cosiddetto, periodo di cura), che ha consentito allo stesso di uscire dalla classificazione di default;

b) abbia già ottenuto un’analoga facilitazione nei due anni precedenti al “periodo di cura” e presenti uno scaduto di oltre 30 giorni.

Inoltre, spiegano le linee guida dell’Abi “qualora la facilitazione nel rimborso del finanziamento comporti per la banca una riduzione, del valore attuale netto dei flussi di cassa derivanti dal finanziamento, superiore all’1%, la stessa esposizione deve essere automaticamente classificata in default (per evitare il verificarsi di tale situazione è sempre preferibile che la sospensione del pagamento riguardi esclusivamente la quota capitale delle rate del finanziamento)”.

Ma anche in questo livello di rischio, il finanziamento in default non va segnalato in Centrale Rischi, a meno che lo stesso non sia classificato in sofferenza, in quanto la banca ritiene che non ci sia più possibilità di recupero del credito senza l’avvio delle procedure esecutive.

La sospensione del pagamento delle rate

La sospensione del pagamento delle rate può essere realizzata secondo modalità diverse: intera rata o sola quota capitale, anche in considerazione delle esigenze dell’impresa e del possibile impatto in termini di trattamento prudenziale dell’esposizione e del debitore.

La sospensione della sola quota capitale minimizza i possibili impatti negativi per l’impresa derivanti dall’applicazione delle regole di vigilanza bancaria sulle misure di concessione.

Più facile gestire il pagamento degli interessi di sospensione, evitando l’accumulo di un debito eccessivo a carico dell’impresa. Si sostanzia, dunque, con il pagamento della sola quota interessi delle rate sospese o portando avanti il piano di ammortamento originario per tempo analogo a quello della sospensione.

Il consiglio è: nel periodo di sospensione tenere costantemente informata la banca circa l’evoluzione della situazione economica-finanziaria dell’impresa e della sua capacità di riprendere il regolare rimborso del finanziamento al termine del periodo di stop del pagamento delle rate.

Da un lato il rimborso dall’altro l’ombrello delle garanzie

Nel momento in cui si dà attuazione alla sospensione delle rate e del finanziamento è necessario allungare, attivare l’ombrello delle garanzie siano esse pubbliche o private.

Per quanto riguarda la garanzia privata, è necessario individuare caso per caso la modalità più efficiente, da un punto di vista tecnico-giuridico, per procedere all’allungamento in relazione alla sua natura, reale o personale. Inoltre, nel caso di garanzia personale occorre raccogliere il consenso del soggetto garante.

Per le garanzie pubbliche esistono invece, generalmente, delle modalità di richiesta standardizzate, definite dai soggetti garanti che sono fondo garanzia pmi, sace e ismea con cui bisogna verificare la possibilità di allungare la propria copertura

Il termometro delle sofferenze creditizie di Crif, tasso di default delle imprese al 2,9%

Nei primi 9 mesi del 2024 l’andamento del credito erogato alle imprese resta sostanzialmente stabile rispetto al pari periodo dell’anno precedente in termini di numero di finanziamenti (+0,9%), mostrando invece una lieve crescita in termini di importi (+2,4%), in un contesto di mercato caratterizzato da una progressiva riduzione dei tassi di interesse da parte della BCE. Con riferimento al tasso di default delle società di capitali, si stima un leggero incremento a fine 2024, con il valore che si dovrebbe assestare attorno al 2,9% (in aumento rispetto al 2,46% fatto registrare a giugno 2024)

Autore
cristina bartelli

Giornalista professionista dal 2004 e vicecaporedattore per ItaliaOggi, scrive del Fisco in ogni sua forma. Ha fatto incursioni su Classcnbc e Tgcom per raccontare le novità di manovra di bilancio, sanatorie fiscali e storie di elusione.

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