Assicurazioni auto: arriva l'attestato di rischio elettronico, cosa cambia dal 1 luglio 2015
29 giu 2015 | 3 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
Il 1 luglio 2015 è una data storica per il mondo delle assicurazioni auto: entra infatti in vigore il cosiddetto attestato di rischio elettronico in sostituzione di quello cartaceo, un ulteriore step verso la completa dematerializzazione dei documenti assicurativi che sarà poi ultimata il prossimo 18 ottobre con l’introduzione del tagliando elettronico. La procedura che regola l’entrata in vigore dell’attestato di rischio elettronico è piuttosto semplice ed è quasi completamente a carico delle società d’assicurazione, per cui i clienti non devono fare altro che attendere comunicazioni da parte delle rispettive compagnie sui passi da seguire per accertarsi di aver ricevuto il documento digitale.
Attestato di rischio: cos’è e come veniva consegnato fino a oggi
L’attestato di rischio è un documento che attesta il numero dei sinistri provocati dall’assicurato nell’ultimo quinquennio, assieme ai sinistri pagati, i sinistri riservati e le eventuali franchigie non rimborsate alla compagnia assicuratrice. Indica inoltre la classe di merito di provenienza e quella assegnata dal contratto per l’anno successivo, secondo il principio della formula bonus-malus, e anche la classe di conversione universale (CU) calcolata secondo parametri fissi.
Con la vecchia procedura che va definitivamente in archivio il 30 giugno 2015, l’attestato di rischio veniva inviato in forma cartacea dalle compagnie assicurative al domicilio dei propri clienti almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, dando così loro la possibilità di cambiare compagnia pur mantenendo la propria classe di merito maturata negli anni.
Cosa cambia con l’attestato di rischio elettronico
Dal 1 luglio 2015 gli assicurati non riceveranno più l’attestato di rischio cartaceo direttamente a domicilio, ma lo troveranno in formato digitale in un’area dedicata sul sito web della propria compagnia d’appartenenza dove potrà essere consultato in ogni occasione. La novità riguarda tutti i contratti RC auto registrati a partire dalla suddetta data.
Non cambiano le tempistiche: l’attestato di rischio elettronico dovrà sempre essere consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto vigente e, a discrezione dell’assicurato, potranno essere richieste ulteriori modalità di consegna come posta elettronica, app per dispositivi mobili e social network. Inoltre coloro che hanno meno dimestichezza con le nuove tecnologie potranno chiedere e ottenere una stampa su carta dell’attestato di rischio che però avrà soltanto valore di “promemoria” e non legale.
Importante: le compagnie assicurative avranno accesso diretto alle informazioni contenute nel nuovo attestato di rischio elettronico. Il documento sarà infatti depositato in una banca dati condivisa, controllata dall’IVASS e alimentata dalle stesse società assicurative. Quindi chi decide di cambiare assicurazione non dovrà più inviare l’attestato di rischio alla nuova compagnia, ma sarà quest’ultima a prelevarlo direttamente attraverso la banca dati.
Cosa deve fare l’assicurato per ricevere l’attestato di rischio elettronico
Come già specificato, l’assicurato non deve fare nulla: sarà compito delle compagnie assicurative avvisare i propri clienti, a partire da quelli con il contratto in scadenza il 1 luglio 2015 (che quindi sono stati avvisati già dai primi di giugno), sulle modalità da seguire nel passaggio dal formato cartaceo a quello elettronico.
Soltanto qualora, per un qualsiasi motivo, la compagnia non provveda in tempo a mettere a disposizione l’attestato di rischio elettronico, l’assicurato dovrà farne richiesta alla compagnia stessa tramite una raccomandata A/R, ricordandosi di specificare il numero della polizza e la relativa scadenza.
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