Le cose da sapere quando si acquista una casa ‘sulla carta’
25 dic 2019 | 2 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
In passato ci sono stati casi in cui, dopo aver comprato un’abitazione ‘sulla carta’, da un’impresa edile gli acquirenti siano rimasti senza casa, perdendo anche i soldi versati a titolo di caparra o di acconto prezzo, a causa del fallimento dell’impresa prima di arrivare al rogito. Sono state introdotte una serie di tutele a favore dell’acquirente, valide a patto che quest’ultimo sia una persona fisica e che il venditore sia un’impresa.
Ecco a cosa fare attenzione se si vuole comprare una casa in costruzione. Il preliminare, che da marzo 2019 è diventato obbligatorio e non più facoltativo, deve essere dettagliato e deve contenere la descrizione dell’immobile (pertinenze e confini compresi), gli estremi del permesso a costruire, l’indicazione di eventuali imprese appaltatrici, la data relativa al termine dei lavori, il prezzo, le modalità di pagamento, le caratteristiche del capitolato e il Comune di ubicazione dell’immobile.
Se manca il preliminare, il contratto tra venditore e acquirente è considerato nullo. Con il decreto legislativo 122/2005 è stato inoltre introdotto l’obbligo per il costruttore di rilasciare all’acquirente una fideiussione bancaria o assicurativa, anch’essa da indicare obbligatoriamente nel preliminare, a tutela delle somme versate, o da versare, sino al rogito.
Per fare un esempio, se nel preliminare il prezzo di vendita dell’immobile da costruire è fissato in 250mila euro, e si prevede una caparra confirmatoria di 20mila euro, acconti versati ad avanzamento lavori per 100mila euro e saldo al momento del rogito tramite accollo della quota del mutuo per 80mila euro e versamento di 50mila euro in contanti, la fideiussione dovrà coprire 120mila euro.
Il costruttore ha anche l’obbligo di rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa che per 10 anni garantisca il compratore in caso di danneggiamenti totali o parziali al fabbricato o di gravi difetti dovuti alla costruzione. Prima della stipula del contratto di vendita, il costruttore ha l’obbligo di frazionare il mutuo e l’ipoteca. In assenza del frazionamento, è fatto divieto al notaio di procedere con la vendita.
Infine, in caso di fallimento e di conseguente vendita all’asta dell’immobile, è riconosciuto all’acquirente il diritto di prelazione se la casa è adibita ad abitazione principale.
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