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28 mag 2024 | 4 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

martelletto del giudice con fogli del pignoramento

Quando parliamo del settore prestiti, cosa si intende per pignoramenti presso terzi ? Il creditore per ottenere il pagamento di quanto dovuto chiede al giudice di assegnargli somme in suo favore dovute a sua volta da un terzo al suo debitore. Il terzo quindi anziché pagare al debitore pagherà al creditore, l’esempio più classico è il pignoramento di una quota dello stipendio: il creditore del dipendente (debitore) chiede al datore di lavoro (che è a sua volta debitore del dipendente e nella procedura diventa terzo pignorato) di versare a lui creditore una quota dello stipendio per andare a ripagare il credito. Altro esempio quello di una fattura che anziché essere saldata nei confronti del debitore è “girata” al creditore.

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Parametri e soglie per custodire le somme

L’articolo 25 del dl 19/2024 apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice e nelle procedure di attuazione di procedura civile.

Si interviene su quelli che sono gli obblighi del terzo pignorato, con l’introduzione di soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma che sarà oggetto della procedura (somma precettata).

In buona sostanza dal giorno in cui è notificato l’atto di pignoramento il terzo diventa custode nei limiti dell’ importo precettato così aumentato:

  • di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00;
  • 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 fino a 3.200,00 euro;
  • della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.

La regola precedente operava con una norma generale senza divisioni di importi. Si stabiliva che qualunque fosse l’importo oggetto del precetto il terzo era sempre obbligato dell’importo aumentato della metà .

La modifica, ha spiegato la relazione di accompagnamento del provvedimento, è volta ad evitare l’incapienza in sede di assegnazione quando il credito precettato sia di importo modesto e l’accantonamento effettuato sia assorbito dalle elevate spese di procedura.

Novità anche sulle procedure e l’efficacia del pignoramento presso terzi

Un’altra novità riguarda il tempo dopo il quale il pignoramento perde efficacia. Dieci anni il tempo in cui bisogna espletare la procedura, altrimenti se si notifica e si è inerti il pignoramento decade, ad eccezione dell’evento che sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o si sia concluso il processo esecutivo. C’è una via però per allungare il termine e lo prevede e indica la legge:

La dichiarazione può essere notificata dal creditore pignorante o dai creditori intervenuti a tutte le parti e al terzo nei due anni precedenti al termine decennale di scadenza del pignoramento, al fine di conservarne l’efficacia.

La legge indica anche gli elementi che la dichiarazione di interesse deve riportare:

  • data di notifica del pignoramento;
  • ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura esecutiva;
  • parti;
  • titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura;
  • attestazione della persistenza del credito;
  • data di deposito dell’intervento (qualora sia stata depositata dal creditore intervenuto).

Tempi stretti per l’obbligo di pagamento, il creditore deve dare il suo Iban

Un’altra importante novità specifica che l’obbligo di pagamento del terzo decorre dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione. Si dispone che se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o comunicazione, unitamente alla predetta dichiarazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo. La disposizione mira a regolare le ipotesi in cui il creditore non proceda alla tempestiva notifica dell’ordinanza di assegnazione. Gli interessi ricominciano a decorrere dalla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

Viene inoltre previsto che l’ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non viene notificata al terzo entro sei mesi dalla scadenza del termine decennale di cui all’art. 551-bis. L’ultima aggiunta prevede che l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi pec risultino dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale.

La disposizione persegue l’obiettivo di assicurare la conoscenza dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione ai terzi.

Disciplina transitoria

crediti già assegnati alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione non è notificata, unitamente alla dichiarazione di interesse, al terzo pignorato entro novanta giorni dalla medesima data, e che gli interessi stessi riprendono a maturare dalla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione precitate.

Il comma 1 lettera d), modificando l’art. 630 c.p.c., dispone che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con cui viene dichiarata l’estinzione del processo esecutivo per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini di legge, è comunicata dalla cancelleria alle parti se pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi pec risultino dai pubblici registri o che abbiano eletto domicilio digitale speciale. La misura è volta a far conoscere al terzo pignorato la notizia dell’intervenuta estinzione della procedura esecutiva, al fine di evitare l’inutile mantenimento del vincolo pignoratizio sugli importi bloccati ed ingiustificatamente sottratti alla disponibilità del debitore esecutato o all’eventuale garanzia di altri crediti.

Autore
cristina bartelli

Giornalista professionista dal 2004 e vicecaporedattore per ItaliaOggi, scrive del Fisco in ogni sua forma. Ha fatto incursioni su Classcnbc e Tgcom per raccontare le novità di manovra di bilancio, sanatorie fiscali e storie di elusione.

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