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L'abitazione principale e residenza è identificata nell'immobile in cui il suo proprietario, o chi ne dispone in base a un diritto reale di godimento, alloggia abitualmente, nonché i familiari dello stesso. Questa definizione, contenuta nell'art. 10 comma 3-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), coincide con quella di dimora abituale che, a sua volta, viene identificata come il luogo ove si ha la residenza.

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Quest'ultima coincide con il domicilio fiscale del contribuente (definito dal decreto sull'accertamento, DPR 600/73), se egli è residente in Italia e se non diversamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

Abitazioni principali e prime case possono o meno riferirsi agli stessi immobili. Infatti, in base a quanto stabilito nella parte I della Tariffa allegata al DPR 131/86 (precisamente, nella nota II-bis dell’art. 1), la prima casa deve essere ubicata, alternativamente, nel Comune: - in cui l'acquirente ha (o dichiari di stabile entro diciotto mesi dalla compravendita) la propria residenza; - ove l'acquirente svolge la propria attività; - sede dell'attività esercitata, se il contribuente vive per la maggior parte del periodo d'imposta all'estero.

Per il contribuente che si sia trasferito in pianta stabile all'estero, la prima casa coincide con il primo immobile acquisito sul territorio italiano anche se ne possiede già altri fuori dall'Italia. Inoltre, all'atto della compravendita, l'acquirente deve dichiarare di non possedere ad alcun titolo un altro immobile situato nel Comune in cui si trova quello oggetto della compravendita stessa, né di essere titolare di un diritto reale di godimento su un'altra abitazione situata in Italia.

Un'ulteriore definizione data agli immobili è quella di prima casa di abitazione che, in base all'interpretazione autentica contenuta nella L. 257/2004, coincide con quella di prima casa ma, se diversa, non con quella di abitazione principale. Pertanto, tutte le agevolazioni fiscali e creditizie che si riferiscono alla prima casa di abitazione (per esempio, aliquote ridotte di IVA/imposta di registro e ipocatastali, mutui prima casa) si applicano solo all'immobile prima casa, come sopra identificato, nonché a una pertinenza allo stesso annessa.

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