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28 feb 2022 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.

Un istituto ancora poco noto per gli assicurati, ma che invece potrebbe essere utile conoscere in caso di incidente stradale.

Stiamo parlando dell’acconto sulla liquidazione del danno, contemplato dallo stesso Codice delle Assicurazioni.

Ma di cosa si tratta? E, soprattutto, come e quando viene erogato?

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Di cosa si tratta

L'acconto sulla liquidazione del danno è una clausola contrattuale prevista nell’articolo 147 del Codice delle Assicurazioni Private che scatta, però, solo in particolari condizioni, in deroga a quella che è, invece, la procedura standard di risarcimento danni.

Ma andiamo con ordine. Come sappiamo l’Rc auto in Italia è obbligatoria per legge per qualsiasi mezzo a motore in circolazione. In caso di incidente la compagnia di assicurazioni corrisponderà al danneggiato il risarcimento del danno subito.

Esistono due strade per ottenerlo: la procedura ordinaria e quella di risarcimento diretto. In entrambi i casi l’importo totale dell’indennizzo sarà pagato solo una volta avvenuta l’effettiva determinazione del danno, quindi nel momento in cui si conclude la pratica.

Come funziona

L’acconto sulla liquidazione del danno parte, invece, da un presupposto diverso: in questo caso, infatti, si ha un vero e proprio anticipo sul risarcimento, versato dalla compagnia assicurativa al danneggiato.

Lo spiega chiaramente l’articolo 147 del Codice delle Assicurazioni Private: “Nel corso del giudizio di primo grado (che riguarda un sinistro stradale), gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno”.

“Il giudice civile o penale – prosegue poi il comma 2 – sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all’assegnazione della somma nei limiti dei 4/5 della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza”.

Dunque, come si evince da questo articolo l’anticipo dell’indennizzo si riferisce a tutte le polizze, ma devono necessariamente verificarsi dei casi particolari (entrambi o anche uno solo).

Il primo caso si ha quando chi ha diritto al risarcimento si trovi in una situazione di bisogno. Questo cosa significa? La situazione di bisogno si ha quando chi ha diritto al risarcimento dimostra che, a causa dell’incidente subito, ha avuto un peggioramento della sua qualità della vita, dal punto di vista fisico e/o economico. Si può trattare sia di danni materiali, cioè le spese sostenute per la causa di giudizio, che di danni biologici, cioè i danni fisici subiti dal danneggiato.

Il secondo caso, invece, si ha nel momento in cui il giudice accerta gravi responsabilità da parte del conducente che ha causato il sinistro, tale da escludere, con certezza ragionevole, un suo proscioglimento anche prima di arrivare a sentenza (e ciò accade quando, dopo diversi accertamenti, si appura che, ad esempio, colui che ha causato l’incidente ha guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza).

Ovviamente è necessario, per poter richiedere l’acconto sulla liquidazione del danno, che ci sia una causa in corso, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, perché solo un giudice può autorizzare, con ordinanza esecutiva, l’erogazione dell’anticipo.

A quanto ammonta l’acconto della liquidazione del danno?

Il giudice, una volta stabilite le gravi responsabilità del conducente che ha provocato l’incidente oppure lo stato di bisogno (non è necessario, come detto, che sussistano entrambe le condizioni), con ordinanza, può imporre alla compagnia assicurativa che deve pagare il danno di provvedere al versamento dell’acconto sulla liquidazione totale. Tale somma, in base alla normativa, può arrivare ad un valore massimo di 4/5 dell’ammontare presumibile dell’indennizzo.

Il provvedimento è effettivo nel momento stesso in cui viene emesso, dunque è immediatamente esecutivo.

Come viene calcolato il risarcimento danni?

La somma che il conducente responsabile di un incidente stradale è obbligato a versare alla parte lesa costituisce, appunto, il risarcimento danni.

Grazie all’obbligo di stipula di una Rca, stabilito per legge, a pagare il risarcimento dovuto sarà la compagnia assicurativa. Risarcimento danni che riguarda sia il veicolo che la persona. Ovviamente, come noto, esistono dei limiti al risarcimento detti massimali, anche questi stabiliti dalla legge.

Attualmente, il massimale minimo per i danni alle persone è di cinque milioni di euro, indipendentemente dal numero delle vittime. Invece, per i danni alle cose, il massimale minimo ammonta a un milione di euro, anche qui indipendentemente dal numero di beni danneggiati.

È bene ricordare che per ottenere il risarcimento va presentato il documento di constatazione amichevole, o meglio conosciuto Cid o modulo blu, entro tre giorni lavorativi dal momento del sinistro. L’assicurazione, dunque, nominerà un perito che dovrà accertare, visionando il veicolo, l’entità del danno.

La procedura è diversa quando sono presenti anche danni fisici. In questo caso bisognerà recarsi ad un pronto soccorso e presentare all’assicurazione la documentazione rilasciata dalla struttura ospedaliera attestante lo stato di salute della persona coinvolta nell’incidente. Infine, presso uno studio medico convenzionato con l’assicurazione, sarà fissata una visita medica per accertare le condizioni di salute del soggetto da risarcire.

Ma come viene calcolato l’importo dell’indennizzo?

  • Per quanto riguarda i danni materiali, vengono inclusi tutti i costi sostenuti per riparare i danni al veicolo causati dall’incidente, incluso il cosiddetto lucro cessante. Il lucro cessante è il mancato guadagno che la parte lesa ha subito dopo aver dovuto interrompere l’attività lavorativa a causa, appunto, dall’incidente.
  • Per quanto riguarda i danni al veicolo, se il valore del danno è superiore al valore della vettura, il titolare viene risarcito entro i limiti degli importi stabiliti dal contratto assicurativo.

Poi abbiamo i danni morali e biologici:

  • Per danno biologico si intende la lesione – che può essere temporanea o permanente – dell’integrità psico-fisica di una persona e deve essere accertata da una perizia medico-legale.
  • Per danno morale si intende, invece, la sofferenza in seguito alle lesioni riportate dal danneggiato dall’incidente.

Il danno biologico viene calcolato in base a due elementi: la percentuale del danno e l’età del danneggiato. L’indennizzo per il danno fisico in pratica aumenterà in base alla percentuale del danno subito mentre diminuirà in funzione dell’età della persona al momento dell’incidente.

Tutti i danni subiti a seguito di un incidente, sia fisici che morali, saranno risarciti in base a delle tabelle di calcolo stabilite dalla legge che vengono aggiornate periodicamente.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.

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