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Assicurazione: bollo auto, quando scatta la prescrizione?

4 apr 2023 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.

Quando si parla di assicurazione auto tra le tante tasse che pesano sugli italiani sicuramente tra le più odiate c’è quella del bollo auto, meglio conosciuto come tassa automobilistica.

Si tratta di una imposta che viene richiesta dalle Regioni a tutti i proprietari dei veicoli a motore, dunque sia auto che moto, immatricolati in Italia.

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Non c’è una data di scadenza univoca per tutti gli automobilisti, ovviamente, perchè dipenderà dalla data di immatricolazione del mezzo e dal tipo di vettura posseduta. Il pagamento deve essere effettuato, comunque, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza indicata sul tagliando. Ma è bene sapere che l’importo sarà dovuto anche se il veicolo è fermo in garage. E questo perché si tratta di una tassa dovuta per il semplice possesso del mezzo.

Non tutti lo sanno ma esistono dei tempi di prescrizione ben definiti al decorrere dei quali non sarà più possibile per gli enti regionali richiedere il pagamento della tassa automobilistica. Sarà, dunque, importante calcolare bene i tempi di prescrizione per i possessori di veicoli che sono in ritardo con il pagamento del bollo, in modo da evitare di dover pagare cifre che in realtà non sono più da corrispondere per legge.

Vediamo allora come si calcolano queste tempistiche.

Calcolo prescrizione bollo auto

Il termine di prescrizione del bollo auto è di 3 anni. Inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla scadenza del pagamento e termina il 31 dicembre del terzo anno.

Facciamo un esempio pratico: supponiamo di non aver pagato il bollo auto del 2020; la decorrenza per calcolare la prescrizione del bollo auto sarà il 1° gennaio 2021; a partire dal 1° gennaio 2024, la richiesta di pagamento del bollo del 2020 non sarà più legittima.

Bisogna però fare attenzione ad alcune eccezioni: se, infatti, nell’arco di questi tre anni si riceve un avviso di accertamento o una cartella esattoriale, il calcolo dei tre anni sarà posticipato, ripartirà, cioè, dal giorno successivo a quello in cui è stata ricevuta la lettera o la cartella. In pratica il conteggio dei tre anni ripartirà da zero. Sarà comunque possibile contestare la ricezione di un avviso bonario o di una cartella esattoriale fuori tempo massimo. Vediamo come.

Ricorso prescrizione bollo auto

Sarà possibile presentare un ricorso, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 giorni dal ricevimento dell’ avviso bonario o della cartella esattoriale con la quale si viene inviatati a pagare il bollo arretrato. E questo quando si è certi che il bollo auto non pagato sia caduto in prescrizione o gli avvisi siano stati inviati oltre il tempo massimo.

Attenzione però: sarà importante effettuare la contestazione, anche nell’eventualità in cui siano trascorsi già tre anni, altrimenti l’atto fiscale si conferma: a questo punto si dovrà necessariamente pagare il bollo auto.

Un’alternativa può essere il ricorso al Giudice, attraverso quello che prende il nome di ricorso in autotutela, che deve essere indirizzato alla Regione.

Se non si riesce a rispettare tale termine di 60 giorni per impugnare la cartella al giudice: bisognerà aspettare la mossa successiva da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Regione; nell’ipotesi in cui si dovesse ricevere la notifica per un preavviso di fermo auto o di pignoramento, si potrà impugnare tale notifica per avvenuta prescrizione del bollo auto non pagato.

La prescrizione di tre anni, come già detto, è applicata anche nel caso di notifica di una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento del bollo auto. La conferma arriva proprio dalla Cassazione che ha stabilito che visto che la Legge non specifica quali sono i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento, vengono applicate le stesse regole delle imposte alle quali si riferiscono, quindi nel caso della cartella esattoriale per il bollo auto, la prescrizione è di 3 anni.

Come si paga un bollo auto scaduto

Verificare la propria posizione con i pagamenti del bollo auto è molto semplice e veloce. Si può fare direttamente online tramite: il sito della Regione di residenza; il sito dell’Agenzia delle Entrate; il sito dell’ACI. Basterà inserire il tipo e la targa del veicolo da verificare.

Se si verifica effettivamente di non aver pagato il bollo, magari per una dimenticanza, sarà possibile procedere con il cosiddetto ravvedimento operoso. Si tratta di uno strumento fornito dal Fisco per rientrare in regola di propria iniziativa, quando la violazione non è stata ancora contestata, ottenendo una sorta di mini condono sull’importo della sanzione. Bisognerà ovviamente comunque pagare le sanzioni e gli interessi di mora. È possibile pagare un bollo scaduto: online, tramite l’App Io, in banca, all’ufficio postale, in una tabaccheria del circuito Lottomatica, in una ricevitorie Sisal, in un’agenzia di pratiche auto.

Le sanzioni che saranno applicate variano a seconda del ritardo con il quale avviene il pagamento. Entro i 14 giorni dalla data di scadenza si applicherà una sanzione pari allo 0,1%  mentre aumenterà al 30% dell’importo iniziale, più una mora, se il pagamento avviene dopo un anno dalla scadenza.

Per quanti anni c’è l’obbligo di conservazione del bollo auto pagato?

Le ricevute del bollo auto già pagate vanno conservate perché sarà necessario esibirle nel caso in cui malauguratamente il pagamento dovesse non risultare all’Aci ed evitare così di dover effettuare un secondo pagamento. Il termine previsto di conservazione ovviamente va di pari passo al termine della prescrizione. Dunque, il termine per la conservazione del bollo è di oltre 3 anni. Ad ogni modo, si consiglia di conservare sempre le ricevute di pagamento anche per un periodo più lungo, almeno di quattro/cinque anni. L’onere della prova, infatti, è sempre a carico del proprietario del veicolo.

Entro trenta giorni dall’accertamento del mancato pagamento del bollo per tre anni consecutivi, il PRA cancellerà il veicolo dal registro automobilistico e la Direzione Generale della Motorizzazione Civile ritirerà la targa e la carta di circolazione per mezzo delle Forze dell’Ordine. Affinché il veicolo possa tornare a circolare deve essere iscritto per la seconda volta al PRA e devono essere pagati tutti i bolli e le relative sanzioni. Questo è un caso estremo che è sempre bene evitare. Ricordiamo, infine, che non è obbligatorio esporlo.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.

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