Scatta l’obbligo di assicurazione anche per i veicoli fermi
11 mar 2024 | 4 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.
Anche le auto non circolanti, parcheggiate in aree pubbliche o private o anche in un garage, sono ora obbligate alla copertura assicurativa.
A stabilirlo la riforma “europea” della Rc auto che è stata recepita in Italia con decreto legislativo 184 del 22 novembre scorso (Dlgs 184/2023).
Una normativa che non lascia spazio a dubbi e che coinvolge almeno tre milioni di veicoli all’anno: devono essere assicurati con Rc auto tutti i “veicoli a motore che si muovono sul terreno senza binari, di velocità massima superiore a 25 km/h o massa superiore a 25 km e velocità massima oltre i 14 km/h”. Sono compresi anche i rimorchi, indipendentemente dal fatto che siano collegati o meno al veicolo.
L’obiettivo del legislatore di Bruxelles è chiaro: garantire la massima tutela a chi viene danneggiato da un’auto, sia esso un pedone, un veicolo o qualunque altro oggetto.
Nel recepire la direttiva europea, il decreto legislativo 184/2023 ha ampliato il contenuto dell’articolo 122 del Codice delle assicurazioni. Oggi, infatti, l’assicurazione Rc auto è obbligatoria “a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui si trovi e dal fatto che sia fermo o meno”. E a prescindere anche dalle sue condizioni.
Allora vediamo meglio di cosa si tratta e se ci sono deroghe a queste nuove norme.
Cos’è l’Rc auto e quali sono le novità
La Responsabilità Civile Auto, conosciuta anche come Rca o Rc auto, è un tipo di assicurazione obbligatoria che copre i danni causati a terzi durante la circolazione del proprio veicolo. È fondamentale avere questo tipo di polizza attiva quando si guida un’automobile, sia in spazi pubblici che privati. Chiunque circoli senza questa copertura rischia sanzioni salate che, in base a quanto disciplinato dall’articolo 193 del Codice della Strada, variano da circa 800 euro a oltre 3 mila euro. Inoltre, si rischia il sequestro del veicolo, il fermo amministrativo e la sospensione della patente.
Con la nuova normativa, entrata in vigore lo scorso 23 dicembre, è stato ora esteso l’obbligo della polizza anche ai veicoli fermi. Tradotto significa che ora obbligatorio avere una copertura assicurativa anche per veicoli chiusi in un garage o fermi in strada, anche da diversi mesi.
Una misura, questa, come detto, voluta per garantire la massima tutela sulle strade, sia per i pedoni che per gli automobilisti stessi, a prescindere dalla loro effettiva circolazione E questo perché anche un veicolo fermo potrebbe potenzialmente causare danni a terzi. Poniamo il caso di un veicolo che prende fuoco all’improvviso, oppure il caso di rottura del freno a mano.
Siccome la norma europea parla di veicoli a motore, ovviamente queste nuove norme valgono anche per i veicoli a 2 ruote che non vengono utilizzati.
Le sanzioni
Così come per le auto che circolano prive di assicurazione sono previste anche per le auto ferme che vengono trovate senza polizza, sanzioni e multe. Si va da circa 800 euro a oltre 3.000 euro, senza contare che può essere previsto il sequestro del veicolo o il fermo amministrativo, e una decurtazione di cinque punti dalla patente.
Tuttavia, alcune categorie di veicoli fermi sono esentate dall’obbligo assicurativo. Dovrà, in questo caso, essere presentata una richiesta formale di sospensione dell’assicurazione, specificando le date di inizio e fine della sospensione. Questa sospensione non può durare più di 10 mesi, però può essere prorogata per diverse volte, sempre inviando una comunicazione formale alla compagnia assicurativa, almeno 10 giorni prima della scadenza. Una sorta di “deroga nella deroga” è prevista, poi, per i veicoli d’interesse storico: per questi ultimi la sospensione può superare gli 11 mesi con 5 giorni di preavviso.
Vediamo quali sono e come possono richiedere la sospensione dell’assicurazione.
Le deroghe
È lo stesso Dlgs 184, seguendo le indicazioni Ue, a fissare eccezioni e deroghe. Il nuovo comma 1 dell’articolo 122 limita l’obbligo ai veicoli che, al momento dell’incidente, siano utilizzati conformemente alla loro funzione di «mezzi di trasporto». Il che esclude dalla copertura i veicoli multiuso, come ad esempio quelli usati per lavoro (come i carrelli elevatori).
Ancora, l’obbligo viene meno per tutti quei veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, dunque con cancellazione dal Pra, il Pubblico registro automobilistico. Oppure tutti quelli che stanno per essere rottamati a cui è stata ritirata la carta di circolazione o quelli radiati per esportazione.
Altra deroga riguarda i veicoli il cui utilizzo è vietato, sia temporaneamente che in maniera permanente. Ad esempio quando il divieto arriva direttamente dall’autorità giudiziaria come nei casi di confisca del veicolo o di fermo amministrativo.
E poi, c’è la deroga che riguarda i proprietari di veicoli “non idonei all’uso” come mezzo di trasporto. Si tratta dei mezzi assolutamente inutilizzabili, come i rottami. In questo non rientrano le auto i cui proprietari hanno ad hoc hanno modificato lo stato del mezzo, ad esempio bloccando il motore o rimuovendo le ruote.
Ma sulla normativa ci sono ancora punti poco chiari e apparenti contraddizioni. Tanto che lo stesso sindacato nazionale Agenti di Assicurazione (Sna) ha chiesto delucidazioni al ministero delle Imprese e del Made in Italy, soprattutto riguardo a quali veicoli siano effettivamente esenti dall’obbligo assicurativo.
Il Dlgs 184 ha, inoltre, esteso l’intervento del Fondo vittime della strada ai casi in cui il veicolo, fruendo delle deroghe, non sia coperto e abbia cagionato un danno.
Con l’emendamento presentato al Dl Milleproroghe a febbraio, si prevede che l’obbligo della Rc sui veicoli in aree private, possa essere posticipato almeno sino al 30 giugno 2024.
Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma, due master, ha collaborato con numerose testate nazionali e internazionali occupandosi soprattutto di economia e finanza. Collabora da diversi anni con Milano Finanz
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