Assicurazioni: polizze sanitarie, ecco le nuove regole
8 apr 2024 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.
Ci sono voluti anni, ben sette, ma alla fine il decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco, la numero 24 del 2017, è arrivato. Dal 16 marzo 2024 sono quindi operative diverse novità in ambito assicurazioni salute sulla responsabilità civile professionale di medici e operatori sanitari e la sicurezza delle cure.
L’obiettivo è quello di ottimizzare la gestione del rischio sanitario professionale, dando ai medici la possibilità di lavorare con maggior serenità e nello stesso tempo, ai pazienti la sicurezza di venire curati nel migliore dei modi.
Lo stesso ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sostenuto che questo decreto “dà maggiore certezza e garanzie agli operatori sanitari” ribadendo che le aziende ora sono obbligate ad assicurare anche “coloro che esercitano attività intramoenia”. Le assicurazioni avranno due anni di tempo per adeguarsi alle nuove regole e adattare i contratti ai nuovi massimali di copertura.
Vediamo, dunque, in maniera approfondita, di cosa si tratta e quali sono le principali novità.
Cosa prevede la nuova normativa
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, la legge Gelli sulla responsabilità professionale dei sanitari e la sicurezza delle cure è operativa.
Il nuovo decreto legge interviene principalmente su tre assi: la gestione e ottimizzazione del rischio clinico da parte delle strutture sanitarie; la copertura che deve essere offerta dalla struttura sanitaria ai suoi collaboratori; le polizze che i medici, autonomamente, possono sottoscrivere per proteggersi. Si tratta, quest’ultimo, di un punto particolarmente importante per i professionisti sanitari perché consente loro di estendere le coperture oltre a quanto già garantito dalle strutture presso le quali lavorano, tutelandosi da eventuali errori o incidenti che potrebbero verificarsi e per i quali la struttura potrebbe comunque rivalersi su di loro.
Vengono, poi, finalmente definiti con chiarezza i massimali minimi di assicurazione per medici e personale sanitario e vengono, inoltre, introdotti importanti chiarimenti sull’oggetto della garanzia assicurativa.
Tra le maggiori novità, vi è, poi, l’introduzione della formula del bonus malus, molto simile a quella che viene applicata per l’Rc auto. In pratica ad ogni scadenza contrattuale, con un preavviso di almeno 90 giorni, è prevista la variazione del premio di tariffa (in aumento o in diminuzione a seconda del verificarsi o meno di sinistri). Insomma, proprio come accade con i sinistri automobilistici.
E’ importante specificare che l’assicurato dovrà dare notizia al suo assicuratore, in caso di sinistro, entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”.
Ecco tutti i massimali
Con il nuovo decreto vengono stabilite, per i professionisti della sanità e per le strutture sanitarie, diverse classi di rischio a cui corrispondono massimali differenti. Per le strutture sanitarie bisogna fare una distinzione. Se si tratta di strutture ambulatoriali si avrà un massimale minimo di un milione di euro per sinistro, e per anno almeno triplo di questo valore. Per le strutture non chirurgiche (compresi laboratori di analisi, strutture residenziali, ecc.) il massimale minimo è di due milioni di euro per sinistro, e per anno almeno triplo di questo valore. Massimale minimo che sale a cinque milioni di euro per sinistro, e per anno almeno triplo di questo valore, per le strutture chirurgiche.
Per coloro che esercitano le professioni sanitarie il massimale minimo è di 1 milione di euro per sinistro, e per anno almeno triplo di questo valore, per chi opera senza attività chirurgica. Raddoppia per chi opera con attività chirurgica.
Chi esercita la professione sanitaria può essere anche garantito attraverso convenzioni o polizze collettive, attraverso le strutture sanitarie, i sindacati o le rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie.
Il massimale minimo di garanzia per le coperture assicurative obbligatorie per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è di 2 milioni di euro per sinistro e per anno. Questi massimali ogni anno potranno essere rideterminati dal Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy), insieme al ministero della Salute, in base all'andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Il claims made
Per quanto riguarda l’efficacia temporale, vale il “claims made”: la copertura assicurativa è valida solo per i reclami presentati durante il periodo in cui la polizza è attiva. Questi reclami devono riguardare eventi accaduti durante il periodo di copertura della polizza e fino a dieci anni prima della cessazione del contratto assicurativo.
Inoltre, la polizza assicurativa continuerà a coprire eventuali reclami relativi a eventi accaduti durante il periodo di attività lavorativa anche dopo che l’assicurato avrà smesso di lavorare
La copertura sarà attiva per altri dieci anni dalla cessazione dell’attività lavorativa per tutti quegli eventuali reclami relativi ad eventi accaduti durante il periodo in cui la polizza era attiva. Questo periodo di copertura aggiuntivo di dieci anni, chiamato “ultrattività”, sarà applicato anche agli eredi dell'assicurato e non potrà essere interrotto dalla clausola di disdetta della polizza.
Cosa copre la garanzia assicurativa
Il decreto attuativo chiarisce, inoltre, cosa copre l’assicurazione nelle strutture sanitarie. L'assicuratore si impegna a proteggere la struttura dai rischi legati alla sua attività, pagando per i danni causati a terzi o ai prestatori d'opera dal personale. L'assicurazione, inoltre, copre anche la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria, sia quando lavorano all'interno della struttura che quando sono scelti direttamente dai pazienti, senza essere dipendenti della struttura.
Viene poi inserita la garanzia della responsabilità solidale, grazie alla quale la compagnia assicurativa tiene indenne il suo assicurato, in qualità di professionista sanitario, anche dal risarcimento dovuto, quando risulti eventualmente colpevole in solido con la struttura per cui lavora per il danno arrecato al paziente.
Inoltre, con l’entrata in vigore del nuovo decreto è previsto che l’assicuratore può rescindere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa per più di un sinistro da parte di chi esercita la professione sanitaria, che sia stata accertata con sentenza definitiva e che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
Infine, tra i punti previsti dal decreto, anche l’aspetto formativo, ribadendo quanto previsto dalla Legge 152/2021 che indica la validità della polizza assicurativa del sanitario solamente se questo ha raccolto almeno il 70% dei crediti ECM, norma che salvo proroghe entrerà in vigore dal 2026 riguardano il triennio formativo in corso.
Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma, due master, ha collaborato con numerose testate nazionali e internazionali occupandosi soprattutto di economia e finanza. Collabora da diversi anni con Milano Finanz
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