Detrazione assicurazione condominiale, via libera anche in caso di eventi calamitosi
6 set 2023 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.
I cambiamenti climatici portano sempre più in primo piano il problema dei danni provocati dal maltempo.
Grandinate e nevicate eccezionali, trombe d’aria o piogge torrenziali: negli ultimi anni in Italia, così come nel resto del mondo, si è assistito sempre più al dilagare di questi fenomeni improvvisi che hanno provocato spesso danni ingenti a case, edifici e attività produttive.
Ecco perché in tanti, ancora però troppo pochi, scelgono di proteggere i propri beni dai possibili danni provocati da eventi atmosferici eccezionali o da catastrofi naturali, termini questi spesso considerati simili ma che in realtà, soprattutto quando si tratta di assicurazioni, non lo sono.
Cerchiamo, dunque, di capire cosa succede in caso di danni prodotti ad un edificio condominiale considerato che la normativa vigente non impone ai condòmini l’obbligo di sottoscrivere una copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Uno dei motivi principali che scoraggia la stipula di questo tipo di polizza è sicuramento l’aumento dei costi condominiali, di per sè già abbastanza alti, che porta quindi l’assemblea di condominio a non prendere in considerazione questo tipo di assicurazione, che invece, come dimostrano gli ultimi fatti di cronaca, sarebbe molto utile. Non solo proteggersi costa, dunque, ma spesso tra le tante preoccupazioni di chi deve assicurarsi vi è il timore che a spese elevate non corrispondano coperture sufficienti. E questo per via di clausole, troppo spesso, poco chiare. In questo tipo di assicurazioni, infatti, bisogna, ad esempio, fare molta attenzione perché possono esserci nei contratti clausole distinte per danni da eventi atmosferici e calamità, intendendo per queste ultime gli episodi violenti come quelli, ad esempio, che hanno colpito ultimamente il nord Italia.
Prendiamo ad esempio la grandine devastante caduta sull’Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia. I danni più gravi e diffusi sui condomìni riguardano gli impianti fotovoltaici. Per ottenere l’indennizzo assicurativo ci sono, dunque, grosse difficoltà anche perché occorrerà, valutare che la garanzia sia specifica proprio per i danni causati della grandinata considerando franchigie, limiti e massimali.
Anche i danni a terzi degli oggetti proiettati dal vento, ad esempio, devono essere ricompresi in garanzie specifiche. Dunque, il consiglio è: massima attenzione dunque al contenuto della polizza.
E poi bisogna considerare la definizione del fabbricato assicurato.
Quali parti dello stesso sono comprese nella tutela? Ai fini della polizza per fabbricato è stato chiarito, proprio recentemente, che oggetto di assicurazione debba intendersi, “l’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti…”.
Non è, dunque, di certo un terreno facile su cui muoversi per il consumatore. È, comunque, importante sapere che può sempre rivolgersi, per essere tutelato, all’Ivass, l’istituto di vigilanza sulle imprese di assicurazione autorizzate, sul cui sito è possibile segnalare comportamenti scorretti e presentare eventuali reclami. Inoltre, proprio su calamità e gap di protezione è stato costituito presso il Mef, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un tavolo di lavoro, a cui siedono enti pubblici e privati, con il coordinamento proprio dell’Ivass.
La detrazione, ecco quando spetta
I condòmini quando possono detrarre la spesa relativa all’assicurazione condominiale per eventi calamitosi?
A questa domanda è arrivata una risposta pubblicata recentemente su “La Posta di FiscoOggi”, la rubrica telematica dell’Agenzia delle Entrate, che ha proprio messo nero su bianco che la detrazione si può prendere purché si rispettino le indicazioni che ha fornito in materia l’Agenzia stessa.
Vediamo allora quali sono queste condizioni poste dal Fisco.
Tra le polizze assicurative che riguardano il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese, in particolare, anche “le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze”.
L’amministrazione fiscale ha, poi, precisato che, “se nel condominio sono presenti anche unità diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze”.
Chi effettua la certificazione
L’amministratore di condominio dovrà certificare la quota di premio relativa ai condòmini. In alternativa, il condomino dovrà essere in possesso di una copia della polizza e della documentazione da cui risulti la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata (circolare Agenzia delle entrate n. 14/2023).
Nello specifico, la circolare n. 14/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a partire dal 1° gennaio 2018 le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%
La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
L’agevolazione è riferibile al bene e non alla persona. Ciò significa che spetterà al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa. Come detto, la detrazione spetta per le polizze stipulate, a partire dal 1° gennaio 2018.
Tra le polizze che danno diritto alla detrazione rientrano anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto. Dalle detrazioni restano escluse le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.
La detrazione spetta anche per più unità immobiliari, senza limiti di importo. In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetterà limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Va, inoltre, ricordato che per ottenere la detrazione la condizione necessaria è che il pagamento venga effettuato con versamento bancario o postale o comunque mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
La detrazione per la stessa tipologia di assicurazione è elevata al 90% se la polizza è stipulata o rinnovata dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione a un’impresa assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per i quali si può usufruire del Superbonus del 110% (articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020). Per prendere la detrazione al 90%, sottolinea la normativa, l’unità immobiliare residenziale e le relative pertinenze devono trovarsi in zone ad alta pericolosità (zone sismiche 1, 2 e 3) e bisogna rispettare tutti gli adempimenti e i termini stabiliti per la detrazione del 110% (non è disponibile la cessione del credito per la detrazione 90%).

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.
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