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10 nov 2023 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.

Tra le polizze assicurative presenti sul mercato, uno strumento molto importante che pochi conoscono è l’assicurazione scolastica, la quale garantisce una tutela contro gli imprevisti che possono accadere durante le attività didattiche. Non tutti sanno, però, che esistono due diverse categorie di assicurazione scolastica che hanno coperture differenti.

Allora vediamo quali sono le differenze e, soprattutto, quali sono le coperture previste.

Assicurazioni Salute

Assicurazione obbligatoria

Come detto ci sono due diverse categorie di assicurazione scolastica: la prima è quella obbligatoria e poi c’è quella integrativa.

L’assicurazione obbligatoria è gestita direttamente dagli istituti scolastici in collaborazione con l’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ed è imposta dalla legge. Uno strumento importante per garantire gli studenti dagli infortuni nel corso dell’anno scolastico, ma si tratta di una copertura non completa. In che senso?

L'assicurazione stipulata con l’Inail eroga un’indennità in caso di infortunio o, in casi estremi, di morte. Essa copre, da quest’anno, gli studenti da tutti quegli infortuni che possono accadere all'interno della scuola durante l'attività scolastica, sia durante le lezioni in classe o in laboratorio, sia durante l’attività fisica in palestra.

Si tratta, questa, di una nuovissima impostazione della tutela assicurativa scolastica, istituita solo pochi mesi fa dall’articolo 18 del “decreto Lavoro” che ha introdotto, per ora solo relativamente all’anno scolastico 2023/2024, l’estensione della copertura assicurativa Inail per infortuni per gli studenti e per il personale, a tutte le attività scolastiche.

Negli anni scorsi, invece, non copriva anche le lezioni in classe, ma solo i rischi legati alle attività tecniche e scientifiche, quali ad esempio quelle svolte nei laboratori delle scuole superiori, e le esercitazioni nelle palestre. Insomma erano tutelati principalmente gli studenti degli istituti tecnici e professionali, lasciando “scoperte” tutte le altre attività.

Con questa novità, invece, per l’anno scolastico in corso, gli studenti, compresi quelli degli istituti fino ad oggi esclusi, avranno diritto ad un’indennità e al rimborso delle spese mediche in caso di infortuni scolastici che causino un’inabilità temporanea superiore a tre giorni.

Si tratta, in realtà,  di una semplice estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione (finora limitata, come detto, ai laboratori e alle palestre) ad ogni ambiente di istruzione e formazione di tutte le tipologie di scuole, comprese le attività di orientamento al lavoro ed i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), stabilendo, inoltre, l’obbligo di denunciare tutti gli infortuni. Non è stata, invece, ampliata la portata delle garanzie per gli infortuni.

L’Inail, è bene precisare, nel caso di invalidità permanente prevede una franchigia:

  • nel caso di danno che genera invalidità permanente l’Inail non paga se il danno alla persona è inferiore al 6 per cento;
  • nel caso di danno intermedio (tra il 6 e il 16 per cento) la pensione viene erogata una tantum.

Le coperture escluse

Le garanzie Inail non comprendono la responsabilità verso terzi dei genitori per culpa in educando e dei docenti per culpa in vigilando, che tutelerebbe le famiglie e i docenti dai danni causati dagli alunni alla scuola e a terzi, a scuola o altrove.

Gli studenti, inoltre, non sono considerati lavoratori e quindi i loro superstiti restano esclusi dalla copertura Inail in caso di morte.

Le attuali garanzie dell’Inail, dunque, non coprono del tutto gli studenti e le famiglie: per tale motivo le istituzioni scolastiche continueranno ad affiancare all’assicurazione obbligatoria anche quella integrativa per proteggere sia gli studenti che l’Amministrazione stessa, includendo, ad esempio, la Responsabilità Civile Terzi (RCT), ovvero la copertura dei danni causati dagli studenti a terzi, per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere.

Assicurazione integrativa

L’assicurazione scolastica integrativa viene stipulata dalla scuola in collaborazione con le famiglie degli studenti con una compagnia assicurativa privata.

Essa viene deliberata, necessariamente, in sede di consiglio di istituto ed è una tipologia di assicurazione che mira a fornire una protezione più completa, sia agli studenti che alle rispettive famiglie.

Viene stipulata dalle scuole di ogni ordine e grado, è su base annuale e le famiglie possono scegliere se integrare l’assicurazione obbligatoria con la quota prevista per questa integrativa.

A differenza di quella obbligatoria l’assicurazione integrativa copre anche dagli infortuni che non sono strettamente legati alla didattica, ma che si potrebbero verificare anche in altre situazioni come, ad esempio, quando un alunno si fa male durante la ricreazione, in mensa o mentre si reca in bagno. Insomma, copre tutta una serie di eventi che non rientrano, invece, nell'assicurazione Inail. Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l’unico strumento di reale tutela per le famiglie e docenti, sia per i danni prodotti dagli alunni a terzi, sia per i danni subiti dagli alunni.

Quanto costa?

L'assicurazione integrativa per gli studenti non ha un costo elevato, anzi piuttosto irrisoria perché il totale viene diviso fra tutti gli studenti dell’istituto scolastico.

L'importo complessivo, comunque, può andare da circa 6 euro ed arrivare fino ad un massimo di 20 euro all'anno per studente. Ovviamente tale quota dipenderà molto dalle tariffe della compagnia assicurativa privata scelta dall'istituto scolastico.

Come pagare l'assicurazione scolastica?

Pagare la quota assicurativa integrativa è molto semplice. Le famiglie e il personale scolastico che hanno dato l’adesione all’assicurazione integrativa riceveranno sul registro elettronico o via mail la comunicazione dall'istituto scolastico circa l’importo da versare e gli estremi per il pagamento della quota assicurativa.

Si potrà pagare tramite un bonifico bancario o postale, versare il corrispettivo tramite bollettino postale oppure tramite PagoinRete (il servizio del portale del Ministero dell’Istruzione). Quest’ultimo servizio permette di pagare tramite la piattaforma per i pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni pagoPA subito online (con carta di creditoaddebito in conto o altri metodi di pagamento) oppure di scaricare un documento di pagamento, che riporta il QR-code e il Datamatrix code se presente la sezione Bollettino Postale PA, per eseguire il versamento in un secondo momento. Utilizzando il documento che è stato scaricato, sarà possibile pagare recandosi presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali oppure anche online tramite home banking e le App.

Non sono previsti pagamenti in contanti e difficilmente, visto l'importo molto basso, c'è la possibilità di poter rateizzare l’importo totale che andrà saldato in un'unica soluzione annuale.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.

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