Nel 2025 arriva l’attestato di rischio europeo: che cosa cambia
29 lug 2024 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.
Via libera alla riforma dell'attestato di rischio europeo.
Con l’approvazione del Regolamento d’esecuzione 2024/1855 del 3 luglio 2024 da parte della Commissione europea è partito il conto alla rovescia per il nuovo attestato di rischio delle assicurazioni.
Con questa approvazione, scatta la corsa verso l’adozione del nuovo modello per l’attestazione di sinistrosità pregressa che, dal 24 luglio 2025, sarà valido in tutta l’Unione europea, a beneficio sia delle compagnie di assicurazione che dei contraenti.
Che cos’è l’attestato di rischio
L’attestato di rischio è un documento che, in pratica, sintetizza tutta la storia assicurativa di un veicolo. Questa sorta di resoconto è legato a una polizza RCA.
Nel dettaglio, nell’attestato di rischio, sono riportati:
- il cognome e il nome dell’assicurato e del contraente;
- il nome della compagnia e la formula tariffaria;
- il numero della polizza e la data di scadenza;
- il numero di sinistri registrati negli ultimi dieci anni;
- la classe di merito di provenienza e di assegnazione dell’assicurato (compresa la classe universale).
Queste informazioni rendono l’attestato di rischio un documento fondamentale per quantificare il premio finale.
È bene sottolineare che riguardo gli incidenti nei quali il veicolo è stato coinvolto, saranno indicati nell’elenco tutti i sinistri indipendentemente da chi ci fosse alla guida. Dunque, si tratta di informazioni sui sinistri legate esclusivamente a quel determinato veicolo e non al guidatore che può essere stato anche di volta in volta diverso. Inoltre, l’attestato di rischio riporta la classe di merito universale (CU) del veicolo, che è fondamentale per calcolare l’importo del premio annuale da pagare alla compagnia assicurativa sulla base del meccanismo bonus/malus.
Inoltre oggi non è più necessario, in caso di cambio compagnia assicurativa, inviare alla nuova compagnia l’attestato di rischio. E questo perché ormai è tutto informatizzato e tutte le informazioni in esso contenute sono disponibili nella banca dati degli attestati di rischio gestita dall’Ania, l’Associazione nazionale per le imprese assicuratrici e controllata dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Proprio per questo motivo le compagnie assicurative devono inviare alla banca dati gli attestati di rischio elettronici, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza RC auto a cui si riferiscono. Ecco perché è importante, prima di cambiare compagnia, verificare che tutti i dati siano corretti, ed eventualmente, in caso di errori, richiedere che siano aggiornati.
Come recuperare l’attestato di rischio
In passato, invece, l’attestato di rischio veniva inviato dalle compagnie agli assicurati in formato cartaceo e almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. Ma dal primo luglio 2015 questo non avviene più perché il documento è diventato elettronico e può essere consultato in qualunque momento sul sito o sull’app della propria compagnia assicurativa (nell’area riservata), oppure richiedendolo al servizio clienti della compagnia stessa che provvede a trasmetterlo via posta elettronica. Chi per vari motivi non riesce ad accedere a internet, può comunque richiedere una copia cartacea dell’attestato di rischio che però serve solo come promemoria.
La validità dell’attestato di rischio
L’attestato ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza dell’ultima polizza.
Questo periodo viene calcolato partendo dalla data di scadenza della precedente polizza alla quale l’Attestato fa riferimento fino alla data di stipula del nuovo contratto Rc Auto.
Dunque, l’attestato resterà valido per cinque anni quando il contratto di assicurazione non sia stato rinnovato per mancato utilizzo del veicolo oppure in caso di vendita, furto, demolizione o definitiva esportazione all’estero del mezzo.
Attestato di rischio europeo, ecco le novità in arrivo
Ma quali sono le novità in arrivo con la nuova normativa europea? Innanzitutto questo nuovo attestato importante per stabilire il premio finale di una polizza auto, non solo sarà in formato elettronico, ma sarà anche basato su un modello uguale in tutti i 27 Paesi dell’Unione europea. L’obiettivo del regolamento è legato anche ad una riduzione dei costi e a motivazioni green. Nel caso in cui ci sia richiesta da parte del contraente potrà comunque essere emesso anche in formato cartaceo. “Per ragioni ecologiche e per ridurre i costi amministrativi, è opportuno che le attestazioni di sinistralità pregressa siano rilasciate per via elettronica come impostazione predefinita”, si legge nel regolamento.
Nello specifico, in base al il Regolamento d’esecuzione 2024/1855 il modello di attestato deve avere le seguenti informazioni standard in quanto deve essere facilmente riconoscibile in tutta l’Unione Europea:
- I dati sull’identità della compagnia di assicurazione o di altro organismo che rilascia l’attestazione di sinistralità pregressa;
- l’identità di chi contrae la polizza, incluse tutte le sue informazioni di contatto;
- il veicolo assicurato e il numero di identificazione del veicolo;
- la data di inizio e la data di fine della copertura assicurativa del veicolo;
- il numero dei sinistri comportanti responsabilità civile liquidati nel quadro del contratto di assicurazione dell’assicurato nel periodo oggetto dell’attestazione di sinistralità pregressa (di norma gli ultimi cinque anni), includendo la data in cui si è verificato ciascun sinistro;
- informazioni aggiuntive pertinenti in virtù delle norme o delle prassi applicabili negli Stati membri.
Il Regolamento riporta un fac-simile del nuovo modello di attestato di rischio valido in tutta Europa e le istruzioni dettagliate per compilarlo.
In terzo luogo, la riforma europea prevede che il contraente possa richiedere in qualunque momento l’attestato di rischio della garanzia di responsabilità civile riguardante il veicolo o i veicoli coperti da una polizza.
Quarto, l’articolo 16 della Direttiva (UE) 2021/2118 prevede che gli Stati membri dell’Unione Europea garantiscono che le compagnie di assicurazione, nel tenere conto delle attestazioni di sinistralità pregressa emesse da altre compagnie, non trattino i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorino i loro premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Allo stesso tempo gli Stati membri devono garantire che, nel tenere conto delle attestazioni di sinistralità pregressa ai fini della definizione dei premi, “le compagnie di assicurazione trattino le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da una compagnia di assicurazione dello Stato membro d’appartenenza, ivi incluso per quanto riguarda l’applicazione di eventuali sconti”.

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.
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