Assicurazione: cosa si può detrarre dalla dichiarazione dei redditi?
9 giu 2024 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.
Spesa sanitarie, spese veterinarie o interessi passivi del mutuo. Sono tra le spese più comuni da cui si possono ricevere detrazioni fiscali. Non tutti sanno, però, che anche i costi sostenuti per pagare l’assicurazione possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi. In particolare, le spese relative alle polizze assicurative sono detraibili nella misura del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.
Vediamo più nel dettaglio quali sono, però, i tipi di polizze che si possono portare in detrazione e come fare.
Quali polizze si portano in detrazione
In generale, si possono detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ndr), come detto nella misura del 19%, le assicurazioni che prevedono “il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante – si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate - o di non autosufficienza nel normale compimento degli atti della vita quotidiana”.
Ancora, le agevolazioni spettano quando i contratti hanno come oggetto la vita e contro gli infortuni.
Oppure per i rischi connessi agli eventi calamitosi. Devono riguardare gli immobili ad uso abitativo ed essere stipulate a partire dal 2018. Dunque, questa possibilità riguarda le polizze casa che offrono protezione contro catastrofi naturali, inclusa l’assicurazione casa per terremoti. Le garanzie assicurative ammissibili per questa detrazione possono coprire una vasta gamma di eventi calamitosi che causano danni alle unità abitative, come ad esempio: alluvioni, inondazioni, uragani, eventi atmosferici violenti.
La polizza soggetta a detrazione può riguardare un evento specifico o fornire una copertura multirischi che protegge l’acquirente da una serie di rischi raggruppati nella stessa polizza casa.
Il beneficio della detrazione fiscale spetta esclusivamente alla persona a cui è intestato il contratto assicurativo, anche se questo non coincide con il titolare dell’immobile messo ad oggetto.
È importante, però, sottolineano le Entrate che la compagnia assicuratrice “non abbia la possibilità di recedere dal contratto”.
Dal 2016 il Fisco ha elevato da 530 a 750 euro l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte.
Se nella polizza sono indicati più beneficiari e uno di questi ha una grave disabilità, l’importo massimo che potrà essere detratto deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di 750 euro.
E’ importante sottolineare che la normativa vigente non consente di portare in detrazione, nemmeno parzialmente, le spese della RC auto obbligatoria. In altre parole, non è prevista nessuna detrazione fiscale riguardo all’assicurazione auto per responsabilità civile verso terzi. Ci sono, però, delle eccezioni, e cioè per alcune specifiche polizze, ovvero quella garanzia infortuni conducente, attivate in aggiunta all’ordinaria polizza RC auto. Vedremo tra un po' di cosa si tratta.
Pagamenti tracciabili
Dal 2020, sottolinea ancora l’Agenzia delle Entrate, è condizione necessaria che vengano utilizzati pagamenti “tracciabili”, ci effettuati con carte di credito, debito, carte prepagate, bancomat, versamento bancario o postale. Non sono, dunque, ammessi pagamenti in contanti. Inoltre, è precisato dall’Agenzia di Ruffini “la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro. Se si supera questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240 mila euro”.
Come effettuare la detrazione dalla dichiarazione dei redditi
I contribuenti, come detto, possono portare in detrazione, direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi, gli importi pagati relativi ai premi delle assicurazioni. Nel Modello 730 queste detrazioni devono essere inserite all’interno dei righi da E1 a E10.
A chi spetta la detrazione
Per la detrazione del 19% sarà necessario che il contraente e l’assicurato coincidano, indipendentemente da chi sia il reale beneficiario.
Nello specifico, il comma 2 dell’art. 15 del TUIR disciplina che la detrazione spetta anche se le spese per i premi assicurativi sono state sostenute nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo su cui calcolare la detrazione.
Un chiarimento è arrivato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 17/E del 18 maggio 2006 in cui viene ribadito che se l’assicurato è un familiare fiscalmente a carico del dichiarante contraente, quest’ultimo “ha comunque diritto alla detrazione del premio”.
Inoltre, se “il familiare fiscalmente a carico del dichiarante, è sia assicurato che contraente, il dichiarante ha comunque la facoltà di detrazione del premio”.
Quindi la detrazione spetta quando:
- il dichiarante è sia l’assicurato che il contraente;
- il dichiarante è il contraente, ma l’assicurato è un familiare a carico;
- il familiare a carico del contraente è sia l’assicurato che il contraente.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
E’ stata la stessa Agenzia delle entrate ad effettuare alcuni chiarimenti proprio in ambito detrazione nel Modello 730 delle assicurazioni. In particolare, le specifiche hanno riguardato i premi assicurazione infortuni del conducente auto, sottoscritti in aggiunta alla Rc Auto obbligatoria, e i premi assicurazione rischio morte e invalidità del conducente terzo di veicoli. I primi costi, ha specificato l’Agenzia, sono detraibili nel caso in cui siano state stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 (come indicato nella circolare n. 95/E/2000). La seconda, invece, non è detraibile: e questo perché il soggetto assicurato, in questo caso, non è chiaramente individuato (riferimento circolare n. 7/E/2021);
E poi ci sono i premi di assicurazione pagato in unica soluzione. In questo terzo caso è possibile portare in detrazione il premio, anche quando è pagato in un’unica soluzione per tutta la durata del contratto, ma solo nei limiti degli importi che è possibile portare in detrazione nel Modello 730 (riferimento circolare n. 101/E/2000).
Modello 730, la documentazione da conservare
Per potere portare in detrazione l’assicurazione del Modello 730 sarà necessario ‘giustificare’ l’operazione. Per questo sarà necessario certificare il versamento delle somme corrisposte per i premi assicurativi conservando le ricevute dei pagamenti dei premi versati. In alternativa è necessaria una dichiarazione dell’assicurazione, con la quale venga attestato il versamento dei premi, operazione che deve essere effettuata, come detto, con una modalità di pagamento tracciabile; il contratto di assicurazione, dal quale, come detto, deve essere evidente la modalità di pagamento, i dati del contraente e dell’assicurato. Oltre che la tipologia e la decorrenza del contratto. Per quanto riguarda i premi assicurativi che servono a tutelare le persone con delle disabilità, è indispensabile autocertificare la situazione di grave disabilità del beneficiario, così come stabilito dall’articolo 3 della Legge n. 104/92.

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.
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