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L'imposta ipotecaria (D.Lgs 347/90) è un tributo autonomo che dev'essere pagato per rendere opponibili ai terzi tutti gli atti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o agiscono su un diritto reale gravante sugli stessi (come, per esempio, i diritti di: uso, usufrutto e abitazione).

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La base imponibile dell'imposta ipotecaria varia a seconda della tipologia dell'atto sulla quale si applica e può essere pari a quella determinata per il conteggio dell'imposta di registro, delle imposte sulle successioni/donazioni oppure, nel caso di ipoteca posta a garanzia di un mutuo, dell'importo del credito erogato, comprensivo di interessi e oneri bancari.

L'imposta ipotecaria serve per espletare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari le seguenti formalità: - la trascrizione:viene eseguita a seguito di un atto di trasferimento di immobili nonché quando viene istituito, modificato o estinto un diritto reale sugli stessi; - l'iscrizione: serve per costituire un'ipoteca sugli immobili; - l'annotazione: modifica trascrizioni e iscrizioni eseguite in precedenza; - la rinnovazione: riguarda la proroga del termine di un'ipoteca, effettuata prima della sua originale scadenza, e consente di mantenerne inalterato il grado: quindi, un'ipoteca di 1° grado, se rinnovata prima della scadenza, continua a produrre gli effetti originari mentre, se lasciata scadere ed iscritta ex novo, può prendere un nuovo grado; - la cancellazione: con essa si eliminano, in modo totale o parziale, gli effetti di precedenti trascrizioni, iscrizioni e annotazioni (per esempio, la cancellazione di ipoteca).

L'imposta ipotecaria si applica in misura fissa (200 euro) o proporzionale (con aliquote pari a: 0,5%, 2% o 3%) a seconda degli atti posti in essere, il cui elenco è contenuto nella Tariffa allegata al D.Lgs 347/90. Per l'iscrizione ipotecaria afferente i mutui, l'imposta è del 2% con un'eccezione: se il mutuo è concesso da una banca (e quindi non da una finanziaria) e ha una durata pari almeno a 18 mesi, l'imposta ipotecaria si applica con aliquota agevolata dello 0,25%. Il tributo va versato con mod. F23 o tramite bonifico bancario ed è dovuto, in parti equivalenti, da tutti i soggetti interessati dalla richiesta di formalità presso i Registri Immobiliari, tranne nel caso dell'aliquota agevolata di cui sopra, ove l'imposta è dovuta dal solo mutuatario.

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