Chi risarcisce i danni all'auto per la caduta di un albero
11 gen 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Marco B.
Si sente spesso parlare di auto danneggiate da incidenti causati dal maltempo. Soprattutto nel corso degli ultimi anni, questi eventi si stanno verificando sempre più frequentemente, per via dei cambiamenti climatici che provocano molte volte fenomeni meteorologici estremi. Venti oltre i 100 Km/h, piogge fortissime, alluvioni e tempeste di fulmini, che si abbattono su grossi alberi, che talvolta cadono sulle auto in sosta.
In questi casi viene spontaneo domandarsi chi dovrà pagare i danni subiti dalle macchine. Ipotizziamo la caduta di un albero, o di un ramo, che và a danneggiare, se non addirittura distruggere completamente il veicolo parcheggiato. In base a quanto enunciato dall’articolo 2051 del nostro Codice Civile, il responsabile dovrebbe essere il proprietario dell’area sulla quale si trova l’albero caduto, salvo che quest’ultimo abbia la possibilità di provare il caso fortuito.
Pertanto, a seconda che l’albero in questione si trovi su di una strada urbana o extraurbana, la responsabilità ricadrebbe sul Comune, nel primo caso, e sulla regione, la provincia o l’Anas nella seconda ipotesi. Questo poiché, tutti gli alberi dovrebbero essere sottoposti a manutenzione e potatura periodica, per poterli mantenere in salute, in maniera tale da prevenirne la rottura.
Tuttavia, in caso di eventi atmosferici estremi, come potrebbe essere ad esempio una tromba d’aria, un’alluvione, o una nevicata eccezionale, i responsabili potrebbero opporsi al risarcimento del danno, dimostrando che si è trattato di un caso fortuito, ovvero dovuto a forza maggiore. Per poter procedere alla richiesta di risarcimento, il danneggiato dovrà inviare una diffida al Comune, o altro ente di riferimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la descrizione e i dati del veicolo e del proprietario, luogo e data dell’accaduto, ed entità del danno, corredati da foto e preventivo, o fattura di riparazione.
Nel caso in cui, l’albero si dovesse trovare presso un’area privata, il danno dovrà essere invece imputato al proprietario del terreno.
Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, il danneggiato, dopo aver identificato l’intestatario del fondo, ed aver inviato la diffida, con le stesse modalità del caso precedente, potrà avvalersi del principio della responsabilità solidale, tra il possessore dell’appezzamento e l’amministrazione locale, com’è previsto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.20448/2014.
Questo perché le autorità pubbliche, al fine di garantire la sicurezza della pubblica via, sono tenute a verificare costantemente, che gli alberi all’interno delle proprietà private, adiacenti alla strada, vengano regolarmente sottoposti a manutenzione e potatura, in modo tale da non rappresentare eventuali fonti di pericolo.
Intentare una causa al Comune o a privati, in ogni caso comporterebbe spese, e lunghi tempi di attesa per un esito comunque incerto. Gli automobilisti che volessero mettersi al riparo da potenziali danni, evitando tutto ciò, potrebbero eventualmente decidere di aggiungere alla propria assicurazione auto, la garanzia eventi atmosferici, pagando solo poche decine di euro in più l’anno.
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